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Demolizione a Serrara, da Rocco Barocco 60 giorni al Comune

di Marco Gaudini

 

SERRARA FONTANA – Ieri abbiamo riportato la notizia della predisposizione da parte del Comune di Serrara Fontana, di una Determina Dirigenziale, e precisamente la n. 204 del 27 ottobre 2015 con la quale  il Responsabile dell’Ufficio Tecnico affida l’incarico di progettazione direzione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusive realizzate al fabbricato sito in via Nazario Sauro, località S. Angelo, all’ing. Vincenzo Marziano, e quelli  di collaudo tecnico e amministrativo e statico delle strutture all’ing. Vincenzo Maltese. Una storia, come abbiamo già riportato,  che parte da lontano, dal 1978, anno durante il quale, il Comune di Serrara Fontana, rilasciò una concessione edilizia per la trasformazione interna dei vani di un immobile sito in via Nazario Sauro, a Sant’Angelo, e un’altra concessione per la sostituzione del solaio di copertura dello stesso. A seguito di un sopralluogo dei Carabinieri di Barano nel 1979, venivano riscontrate  delle difformità alla concessione edilizia, ed in particolare fu accertata la realizzazione del solaio di copertura ad una quota superiore rispetto a quella prevista con un considerevole aumento di cubatura dell’immobile. Pertanto visto le risultanze degli accertamenti dei Militari, trascritte in una relazione tecnica, il Comune di Serrara Fontana, nel 1980 ordinò la sospensione immediata dei lavori a cui fece seguito un provvedimento il n. 04 del 1980, di diffida a demolire le opere abusive realizzate ed al ripristino dello stato dei luoghi. Dall’ora ad oggi, però nulla era stato fatto, 35 anni di lungaggine burocratiche e di rimpalli di responsabilità, ai quali ha messo fine l’intervento esperto dell’avvocato Bruno Molinaro, legale dello stilista italiano Rocco Barocco. Le opere abusive realizzate in parziale ampliamento del fabbricato a S. Angelo, andavano infatti a danneggiare il confinante ex albergo “La Conchiglia”, acquistato dal famoso stilista nel 2009 ed ancora in fase di ristrutturazione. L’avvocato isolano, fra i massimi esperti in Italia,  in materia di abusivismo edilizio e procedure di demolizione, ha infatti fatto valere le ragioni del suo cliente, mediante un esposto, che ha smosso una situazione, ormai stratificata, e che ha portato ad una sentenza del TAR Campania. Con la Sentenza n. 3200 del 2015 il TAR (Sezione Sesta) si è così pronunciato sul ricorso mosso dall’avvocato Bruno Molinaro: «a) dichiara illegittimo il silenzio quale innanzi fatto maturare sull’istanza in epigrafe dell’odierna ricorrente e, in conseguenza, ordina al Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Serrara Fontana di concludere il procedimento innescato da detta istanza entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla previa notifica della presente pronuncia; b) per l’ipotesi del persistere dell’adempimento, nomina fin d’ora il Prefetto di Napoli, o suo delegato, con il compito – su attivazione della ricorrente- di dare esecuzione alle qui rese statuizioni in sostituzione della civica amministrazione eventualmente ancora inadempiente nell’ulteriore termine sempre di giorni sessanta (60);».

Dalla Sentenza del TAR, è stata prodotta poi una diffida all’Amministrazione Comunale di Serrara Fontana, affinché si provvedesse a dar seguito al procedimento e quindi alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, così come previsto dall’ordinanza mai attuata del 1980. Nello specifico, l’ultima parte della diffida, prodotta a nome di Rocco Barocco, dall’avvocato Molinaro, recita: «Come si evince dalla mera lettura della sentenza de qua, l’adito T.A.R. ha assegnato al Comune di Serrara Fontana il termine di sessanta giorni entro cui riscontrare l’atto stragiudiziale a firma dell’intimante del 23.9.2014, prot. n. 9103; ha, altresì, provveduto alla nomina del commissario ad acta, in persona del Prefetto di Napoli “od un funzionario all’uopo da lui delegato”, per l’ipotesi di persistente inottemperanza da parte del predetto ente.  Tutto ciò premesso, l’intimante, risultando inutilmente decorso ogni ragionevole termine per la esecuzione della intervenuta decisione, diffida il dirigente dell’U.T. del Comune di Serrara Fontana a dare immediata esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 3200/2015 resa dal TAR Campania Napoli il 27.5.2015 e già notificata in copia conforme ed in forma esecutiva il 25.9.2015.

Il Sindaco, cui il presente atto stragiudiziale viene del pari indirizzato, vigilerà sulla correttezza dell’operato del dirigente dell’U.T.C. ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, garantendo il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, così come previsto dall’art. 97 Cost..

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In caso di perdurante inadempimento e, comunque, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della predetta sentenza, l’intimante non esiterà a richiedere l’intervento del Prefetto di Napoli, quale commissario “ad acta” incaricato dal TAR Campania Napoli di definire il procedimento in oggetto in sostituzione del Comune di Serrara Fontana».

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Il Comune di Serrara Fontana è stato quindi prima “bacchettato” dal TAR per i suoi ritardi e poi diffidato dal legale dello stilista. Con la Determina effettuata in questi giorni, l’Ufficio Tecnico, è corso ai ripari, evitando quindi, il commissario ad acta, e imponendo le demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, con la nomina degli ingegneri che dovranno predisporre il progetto. Una procedura questa, che, nella sua piena legittimità, appare però leggermente farraginosa, avrebbe forse fatto prima l’amministrazione ad appaltare direttamente ad una ditta i lavori di demolizione, senza ulteriori passaggi. In quanto, qualora  i soggetti che hanno realizzato gli abusi, (condannati dal TAR assieme al Comune anche al pagamento delle spese processuali per un totale di mille euro) non provvederanno nei prossimi giorni a demolire le opere realizzate in difformità ad una concessione edilizia del 1978, il Comune dovrà anticipare le spese e poi si chiederà il risarcimento dell’intera somma più gli interessi maturati. Nella fattispecie dovranno essere abbattute una copertura per complessivi 52 metri cubi di volume, alcun parapetti che hanno consentito la trasformazione non autorizzata della tetto, da lastrico a terrazzo, nonché di altri interventi minori, fra i quali una scala di accesso al tetto stesso, che corre lungo al facciata esterna dello stabile a confine con la proprietà di Rocco Barocco.

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