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Tribunale, altri quattro mesi di giustizia “precaria”

Facciamo il punto sulle incognite relative al destino dei processi penali iniziati con la direzione del dottor Capuano e i possibili esiti

La mancanza di un giudice stabile per il settore penale al Tribunale di Ischia potrebbe avere pesanti ripercussioni sui numerosi processi in corso. L’arresto del giudice Capuano ha aggiunto, se possibile, altri enormi grattacapi ai tanti che rallentano, e talvolta bloccano, i meccanismi della giustizia isolana.

L’assegnazione della dottoressa Mancini, chiamata a occuparsi della sezione ischitana ogni mercoledì dopo la comparsa-lampo della collega Montesarchio, non basta certo a parare il colpo: una sola udienza settimanale comporta il concreto pericolo che i processi già in corso debbano ricominciare da capo,salva la possibilità del consenso delle difese sull’utilizzabilità degli atti d’istruttoria già acquisiti. Una circostanza che metterebbe a rischio diversi processi per i quali il dibattimento è arrivato in una fase avanzata. Nel caso in cui si dovesse ricominciare da capo, i testimoni andrebbero riascoltati. Il tutto, mentre i termini di prescrizione non sarebbero interrotti, col rischio per i processi più risalenti di essere dichiarati estinti appunto perché prescritti.

A febbraio potrebbe arrivare l’assegnazione del giudice che sostituirà in maniera stabile il magistrato coinvolto nell’inchiesta della Procura di Roma

Il principio base è infatti quello secondo cui in tutti i casi che di competenza del giudice monocratico, il mutamento della persona fisica del magistrato determina la necessità di riassumere tutte le prove.

Di recente, a inizio ottobre, è tuttavia intervenuta una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che era stata chiamata a sciogliere alcuni quesiti sul punto. Innanzitutto, «se il principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, codice di procedura penale, riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento, comprensiva anche del momento della formulazione delle richieste delle prove e/o di quello dell’adozione della relativa ordinanza di ammissione, oppure è principio che inerisce solo alla fase dibattimentale dell’assunzione delle prove dichiarative», e poi «se per il rispetto del principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in caso di mutamento della composizione del giudice dopo l’assunzione delle prove dichiarative, è sufficiente solo accertare che le parti non si siano opposte alla lettura delle dichiarazioni raccolte nel precedente dibattimento oppure occorre verificare la presenza di ulteriori circostanze processuali che rendano univoco il comportamento omissivo degli interessati».

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Con la sentenza n. 41736/2019, depositata lo scorso 10 ottobre, le Sezioni Unite hanno affermato alcuni principi di diritto, tra cui quello secondo cui «il principio di immutabilità, previsto dall’art. 525 c. 2 prima parte c.p.p., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati se non espressamente modificati o revocati». In secondo luogo, scrivono le Sezioni Unite, «l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione della stessa».

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Fuori dal gergo giuridico, le parti che rifiutino di dare il consenso all’utilizzabilità dei mezzi di prova già acquisiti, dovrebbero anche motivare in modo dettagliato la richiesta di riascoltare i testi già escussi. In tal modo forse diversi processi potrebbero essere “salvati” dal rifiuto del giudice di procedere a riascoltare tutti i testimoni. In ogni caso, resta da vedere in pratica quale sarà l’orientamento concreto dei magistrati e il modo di applicare tale indicazione della Suprema Corte, che potrebbe paradossalmente prestare il fianco a ulteriori contestazioni da parte di chi si è visto negare il diritto a riascoltare un testimone.

Nell’ultimo incontro con il presidente del Tribunale di Napoli, i componenti del neoeletto consiglio direttivo dell’Assoforense isolana, guidati dal presidente Gianpaolo Buono, è emerso che a partire da febbraio sarà assegnato alla sezione ischitana il giudice che sostituirà in maniera stabile il dottor Capuano. La circostanza dovrebbe quindi mettere un freno ai timori di uno sfascio della giustizia penale, anche se tutto è ancora in cerca di una conferma definitiva. Il crocevia fondamentale resta la stabilizzazione della sede, provvedimento che, se ottenuto, comporterebbe un trattamento giuridico diverso anche per quanto riguarda le nomine dei magistrati destinati all’isola. È auspicabile che tale nodo sia sciolto al più presto, in quanto ad esso sono legati anche gli altri annosi e ben noti problemi in cui si dibatte la giustizia isolana, alle prese con mancata proroga del distacco dell’assistente giudiziario di tribunale, e la mancata copertura del posto di funzionario l’ufficio del giudice di pace (dove un altro dipendente è prossimo al pensionamento), senza dimenticare la necessità di sostituire l’unico funzionario presso la cancelleria civile. Carenze a cui si aggiunge la mancata assegnazione di altri assistenti giudiziari vincitori del recente concorso.

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