CRONACA

Vince Luigi Castagna, condannato il Comune di Ischia

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’ente dovrà pagare le spese processuali per l’ex capo dell’UTC: con la sentenza si chiude una vicenda che va avanti da avanti dal 2005 quando l’ex dipendente venne assolto con la formula “il fatto non sussiste”

Conclusa una vicenda giudiziaria che si protrae da oltre un decennio tra il Comune di Ischia e l’ex ripartizione tecnica dello stesso Comune Luigi Castagna. A pronunciarsi il Conisglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), che accoglie in parte il ricorso di Castagna e riforma parzialmente la sentenza impugnata del Tar Campania. Il Comune di Ischia, quindi, è stato condannato al pagamento della metà delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’ex capo ripartizione liquidate in complessivi 3mila euro oltre accessori di legge. Spese del doppio grado compensate per la restante metà. Questi i fatti. Castagna, negli anni ’90, in qualità di Capo ripartizione tecnica del Comune di Ischia è stato sottoposto a procedimento penale (anche in concorso con il Sindaco del medesimo Comune), una volta concluso il procedimento stesso, ha chiamato in giudizio il Comune di Ischia per ottenere la declaratoria del proprio diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali pari ad euro 63.826,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Tar ha respinto il ricorso, per preventivo mancato coinvolgimento del Comune, in quanto l’interessato avrebbe dovuto preventivamente formulare una richiesta di assistenza legale all’amministrazione di appartenenza e concordare con quest’ultima la scelta del professionista da incaricare. In sede di Consiglio di Stato, poi, è stata ricostruita l’intera vicenda da quando nel corso dell’anno 1994 Castagna, in qualità di Capo ripartizione tecnica del Comune di Ischia, veniva sottoposto a procedimento penale in concorso con il Sindaco del medesimo Comune. Tale procedimento penale si è concluso con la sentenza n. 761/05, depositata in data 1° febbraio 2005, divenuta irrevocabile in data 12 aprile 2005, con la quale il ricorrente veniva assolto con la formula “il fatto non sussiste”.

Nel 1999 l’ex capo ripartizione chiedeva all’amministrazione comunale di far conoscere il proprio gradimento circa il legale che lo stava assistendo, precisando che, decorso il termine di 20 giorni, sarebbe stato considerato assentito il suddetto gradimento e confermata la insussistenza di ragioni ostative per gli incarichi conferiti. All’esito del procedimento penale, in data 21 giugno 2005, Castagna, quindi, ha presentato al Comune di Ischia la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nel corso del predetto procedimento penale, per un importo complessivo di 63.826,50euro. Tale richiesta, inoltre, è stata reiterata nel 2005, 2009, 2010 ed infine nel 2011. Nel 2005 il dirigente del Settore amministrativo del Comune di Ischia rispondeva che «la prestazione richiesta dall’ex dipendente Luigi Castagna ai difensori di fiducia, come risulta dalla istanza prodotta dallo stesso e dalla sentenza allegata, è stata effettivamente resa»; «la stessa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’Ente in quanto, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 191 del 1.6.1979, norma ripresa e confermata dall’art. 22 del D.P.R. 347/83, dall’art. 67 D.P.R. 268/87 e dall’art. 50 del D.P.R. 333/90, dettata specificamente nel contesto della disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti locali, l’Ente è tenuto ad assicurare, nella tutela dei propri diritti ed interessi, l’assistenza in sede processuale ai propri dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza dei fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi»; nel caso in esame «non c’è conflitto di interessi con l’Ente e come risulta dal parere reso dal legale convenzionato dell’Ente, c’è assenza di dolo». Per i giudici del Consiglio di Stato, quindi «il dipendente ha adempiuto a quanto necessario, avendo sia comunicato l’instaurazione del procedimento penale a suo carico, sia rivolto al comune la richiesta di gradimento del legale nominato». Per questo hanno deciso come «l’appello è fondato in parte, cioè in ordine alla spese sostenute a far data dal decorso del termine di 20 giorni dettato dalla nota del 15 aprile 1999». E così è stata riformata la sentenza del Tar impugnata, accogliendo parzialmente il ricorso. E scrivono infine i giudici: «Sussistono giusti motivi, anche a fronte della parziale soccombenza reciproca, per compensare nella metà le spese del doppio grado di giudizio. Per la restante metà, liquidate come da dispositivo, le spese seguono la soccombenza».

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