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Viola la regole anti covid, vince il ricorso

Il gestore di un locale ubicato nella zona del porto d’Ischia era stato multato per la mancata osservanza di alcune normative anti contagio, ma ha vinto il ricorso presentato contro i provvedimenti emessi a suo carico dalla polizia

Chiede di sapere quanti verbali gli uomini del Commissariato di Polizia di Ischia hanno comminato per il mancato rispetto delle normative anti-Covid in seguito ad una sanzione ricevuta. Il Commissariato rifiuta l’accesso agli atti ed i giudici del tar lo consentono. Succede a Ischia dove lo scorso anno il gestore di un locale ubicato in via Porto è stato sanzionato per la violazione delle disposizioni emanate dall’autorità regionale in tema di divieto di assembramento all’interno degli esercizi pubblici nelle date del 4 luglio, 1 agosto, 19 agosto e 6 settembre (i relativi verbali del commissariato di P.S. di Ischia sono stati contestati in sede amministrativa ex articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Successivamente alla sanzione ha presentato una istanza di accesso con cui chiedeva “tutti i verbali aventi ad oggetto la violazione del divieto di assembramento di cui alle Ordinanze Regionali n. 19/2021 e n. 20/2021 e di ogni altro divieto prescritto dalla normativa nazionale e/o locale comminati da codesto Commissariato di P.S. durante le attività di accertamento svolte nella zona di Via del Porto e nelle sue adiacenze nel periodo luglio-settembre 2021 anche attraverso l’oscuramento dei dati c.d. sensibili”; di conoscere “le direttive/istruzioni che hanno caratterizzato le attività di accertamento svolte nella zona di Via del Porto e nelle sue adiacenze nel periodo luglio-settembre 2021 e, in particolare, attraverso quali criteri sono state individuate le attività oggetto di controllo ai sensi delle Ordinanze n. 19/2021 e n. 20/2021 e quali criteri hanno permesso di distinguere la presenza/assenza di assembramenti e la presenza/assenza di misure di distanziamento”. L’istanza è respinta con la tesi che l’istanza avrebbe dovuto essere presentata all’autorità destinataria dei verbali di accertamento delle infrazioni (cioè la regione Campania); carattere esplorativo dell’istanza e sua incidenza sulla riservatezza di terzi (non essendo prevista “alcuna procedura … che consenta il rilascio in forma anonima dei verbali”); l’assenza di un interesse giuridicamente rilevante; la sottrazione dei documenti all’accesso civico essendo gli stessi relativi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione della criminalità.

Di qui il ricorso con il quale la ricorrente ha chiesto che l’amministrazione sia condanna a esibire la documentazione richiesta. Per i giudici amministrativi “Deve anzitutto escludersi che l’istanza della ricorrente avesse carattere esplorativo ovvero che essa sia priva di legittimazione all’accesso; la ricorrente infatti è stata incontestatamente destinataria dell’attività di controllo e repressione degli assembramenti vietati dalle ordinanze in materia di prevenzione della diffusione del Covid da parte del commissariato P.S. Ischia e ha pendente un procedimento per l’applicazione delle relative sanzioni in base alla legge n. 689 del 1981; non può quindi negarsi che essa abbia interesse a conoscere in qual modo questa attività sia stata svolta né può escludersi che da tale conoscenza essa possa trarre elementi utili alla difesa dei propri interessi”. Per i giudici, inoltre, “Non è poi nemmeno chiaro il senso di quanto sostenuto dal commissariato in ordine alla sua carenza di “legittimazione passiva”; l’istanza di accesso va infatti rivolta all’autorità che ha adottato gli atti richiesti o che li detenga stabilmente e non quindi alla regione Campania “competente all’irrogazione delle ordinanze in materia” (come letteralmente si legge nel diniego); la questione che si pone non è quella dell’autorità competente a applicare le sanzioni ma piuttosto quella dell’autorità che ha la disponibilità degli atti oggetto di istanza di accesso e nella fattispecie non può dubitarsi che i verbali richiesti siano stati redatti da personale del commissariato e che quindi il commissariato ne abbia la disponibilità; quanto al rilievo che non esiste una procedura per l’oscuramento dei dati dei destinatari dei verbali, va osservato che in difetto di una procedura l’amministrazione può procedere semplicemente a omettere tali dati eventualmente procedendo alla loro materiale cancellazione”. Per i giudici della Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo, quindi, i documenti richiesti non rientrano tra quelli che devono essere sottratti all’accesso documentale. Per questo il ricorso è stato accolto e nel contempo è stato condannato il ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 1500euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

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