CRONACAPRIMO PIANO

Lo scontro per l’Ufficio di Piano si consumerà presso il Tribunale ordinario

Il Tar ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice del lavoro per l’esame del ricorso contro la nomina di coordinatrice per l’Ambito territoriale N13

Il Tar passa la palla al tribunale ordinario. La vertenza tra la dottoressa Concetta De Crescenzo e l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N13 è dunque da riassumere dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria in funzione di giudice del lavoro. Lo ha stabilito con sentenza la Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo regionale della Campania, dichiarando inammissibile il ricorso della dottoressa per difetto di giurisdizione. Come si ricorderà, la professionista, da poco passata nelle file della Città Metropolitana, aveva impugnato la decisione presa nella seduta del Coordinamento istituzionale d’ambito lo scorso dicembre, quando venne conferito l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio alla dottoressa Paola Mazzella, che veniva così confermata in tale ruolo. Tuttavia fra le candidature vi era appunto anche quella della De Crescenzo, che dalla sua poteva vantare un esteso curriculum dal punto di vista degli studi e delle lunghe e varie esperienze professionali nel settore.

La dottoressa aveva quindi chiesto l’annullamento previa sospensiva del verbale della seduta del coordinamento che aveva sancito la nomina della dottoressa Mazzella e della successiva deliberazione della Giunta municipale di Ischia che prendeva atto di tale incarico, chiedendo al contempo la condanna alla rinnovazione della procedura e al risarcimento del danno “per perdita di chance previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati”.

La vertenza affonda le sue radici nel dicembre 2019 e nei mesi immediatamente successivi, quando l’incarico in questione venne conferito per la prima volta alla dottoressa Mazzella. Contro tale determinazione, la dottoressa De Crescenzo propose ricorso al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, che con sentenza dichiarò il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice amministrativo, visto che la controversia rientra nella materia della “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni”. A fine 2020 la situazione si era riproposta, e anche stavolta vista l’imminente scadenza dell’incarico, la dottoressa De Crescenzo propose la propria candidatura e disponibilità a ricoprire l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio di piano, ma anche stavolta, come accennato, venne nominata la dottoressa Mazzella.

Secondo il Tar il caso in questione, non essendo una procedura di concorso ma solo un conferimento di incarico, resta fuori dalla giurisdizione amministrativa a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria

Di qui l’impugnazione della ricorrente, che attraverso quattro motivi di ricorso aveva denunciato l’illegittimità del provvedimento che dispone l’estromissione della sua candidatura a ricoprire la posizione organizzativa di coordinatore, in virtù di un presunto ma inesistente divieto di affidarsi a personale non incardinato e non in servizio presso il Comune capofila. L’esclusione della propria candidatura materializza, secondo la ricorrente, “una chiara volontà discriminatoria in violazione delle clausole generali di correttezza e buona fede”. Inoltre non sarebbero stati predeterminati i criteri generali per l’attribuzione dell’incarico.

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Tuttavia, come accennato in apertura, il Tar ha ritenuto essere in presenza di un caso che sfugge alla sua giurisdizione perché non si tratterebbe di una procedura di concorso, ma soltanto di un conferimento di incarico, circostanze che farebbero ricadere la fattispecie all’interno della giurisdizione del giudice ordinario, come stabilito dal D.lgs 165/2001 che illustra le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale devolve al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a. ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro. A tali amministrazioni è infatti vietato istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente, “incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

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Dunque, secondo il Tar la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni la giurisdizione esclusiva riguarda le contese concernenti l’adempimento o il mancato adempimento dell’accordo. Ancora un rimpallo di giurisdizione, quindi: ai legali della dottoressa la prossima mossa.

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