LE OPINIONI

DIRITTO DI REPLICA Per il PAI chiesta soluzione istituzionale

Egr. Direttore,

con riferimento all’articolo pubblicato in data 30.11.2023 dal titolo “Ricorso al PAI, il Tar non concede la sospensiva”, devo evidenziarLela parziale difformità dell’informazione diffusa rispetto agli effettivi risvolti processuali, in quanto l’udienza cautelare non è stata discussa.

Le preciso, al riguardo, che la sez. VII del Tar Campania, Napoli, presieduta dalla Dott.ssa Abbruzzese, in ragione degli elementi tecnici e tecnico-giuridici declinati nel ricorso introduttivo – volti, come potrà immaginare, alla tutela ed alla cura dell’interesse pubblico sotteso alla ricostruzione del territorio di Casamicciola Terme all’indomani degli oramai noti eventi che l’hanno colpita profondamente – ha invitato le parti processuali, proprio in ragione del principio costituzionale di sussidiarietà, a trovare una soluzione istituzionale condivisa fuori dal perimetro giurisdizionale.

Del resto, tale invito,caldamente sollecitato dal Presidente della sezione VII e dal medesimo Collegio Giudicante, risulta pienamente in linea con la domanda cautelare azionata in sede ricorsualedal Comune di Casamicciola Terme la quale mirava – non solo e – non tanto alla sospensione tout courtdegli atti impugnati quanto, piuttosto, ad una revisione delle scelte pianificatorie adottate dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, secondo la tecnica processuale del remand.

E tanto, in ragione del fatto che le predette scelte pianificatorie si pongono in stridente contrasto con il Piano degli interventi urgenti di cui all’art. 5 ter commi 1 e 2 del D.L. n. 186/2022 già approvato, con parere favorevole della medesima Autorità di Bacino, con ordinanza speciale n. 4/2023 dal Commissario Delegato.

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Di qui una “condivisa” cancellazione della causa dal ruolo delle sospensivein favore di una decisione nel merito del ricorso la cui fissazione è stata già orientativamente indicata dal Presidente della sez. VII del Tar Campania, Napoli; Le preciso, inoltre, che in data 24.11.2023 risulta depositata istanza di prelievo per la fissazione dell’udienza di merito.

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In sintesi, e detto diversamente, non si è trattato, dunque, di un rigetto della domanda cautelare la quale, come detto, non è stata discussa,quanto, ed in senso diametralmente opposto, di un favorevole apprezzamento nel merito delle esigenze “primarie” della collettività casamiccioleserappresentate, tanto in sede procedimentale quanto in sede processuale, dal Sindaco On. Giosi Ferrandino.

Resto a disposizione per ogni chiarimento.

Avv. Alessandro Barbieri

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