CRONACA

Contributi alle imprese terremotate, ecco l’ordinanza del Commissario

L’atteso provvedimento è stato firmato nei giorni scorsi dal prefetto Schilardi. Le domande vanno inoltrate entro il 31 dicembre. La prima quota sarà di importo pari al 70% del contributo complessivo, poi arriverà il saldo

L’atteso provvedimento è arrivato. Il commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma, Carlo Schilardi, ha pubblicato l’ordinanza n. 13 relativa ai criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi in favore delle imprese localizzate nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio, colpite dal terremoto di tre anni fa.

Il provvedimento consta di tredici articoli, è sostanzialmente fedele alle bozze che nei mesi scorsi abbiamo anticipato, ed è diretto a quelle imprese che abbiano totalmente sospeso l’attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell’immobile, strumentale all’attività d’impresa. Le risorse finanziarie utilizzabili sono quelle stanziate e indicate nelle ordinanze commissariali n. 5 e n. 8 del 2019: nel dettaglio si tratta di 1 milione e 750mila euro per Casamicciola Terme, 1 milione e 250mila euro per Forio, e mezzo milione di euro per Lacco Ameno. Le imprese che possono fare domanda di ammissione alle agevolazioni sono innanzitutto quelle iscritte al registro delle imprese con una o più unità produttive situate in uno o più dei Comuni citati. Per le imprese non iscritte il luogo dell’attività deve risultare dal certificato di attribuzione di partita Iva. Altro requisito è che le imprese dovevano essere operative nei comuni terremotati prima del 21 febbraio 2017.

Alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore: al 30% della perdita di fatturato; a 50mila euro per singola impresa richiedente, e per le imprese in possesso del rating di legalità, l’importo massimo del contributo concedibile è elevato a 75mila euro.

La domanda di concessione del contributo andrà presentata tramite Pec all’indirizzo commricostruzioneischia@pec.it e le domande saranno istruite dagli uffici del Commissario secondo l’ordine cronologico di presentazione. Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 31 dicembre 2020.

In caso di concessione del contributo, l’erogazione avverrà nei tempi e nei modi indicati dall’articolo 10, vale a dire che la prima quota, di importo pari al 70% del contributo complessivo, sarà erogata dal commissario entro trenta giorni dalla data del provvedimento di concessione, con l’impresa beneficiaria che deve previamente presentare idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Commissario, a garanzia dell’anticipo. La seconda quota, a saldo, sarà erogata entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di saldo da parte dell’impresa beneficiaria. L’ordinanza specifica che la richiesta di erogazione della seconda quota va presentata dall’impresa entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio costituente i due anni consecutivi successivi alla ripresa dell’attività.

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