CRONACA

Tari non pagata, la Soget finisce k.o.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della società Cala degli Aragonesi contro il preteso pagamento di 62mila euro per la tassa sui rifiuti relativa all’annualità 2020

È stato accolto il ricorso di Cala degli Aragonesi contro la Soget. Quest’ultima pretendeva il pagamento della Tari 2020 per una cifra pari a oltre sessantamila euro da parte della società che gestisce l’approdo turistico di Casamicciola. Ma la società aveva proposto ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Napoli, tramite l’avvocato Antonio Iacono. La srl aveva impostato il ricorso su sette punti: innanzitutto la mancata indicazione dei criteri della tariffa applicata, poi l’errata indicazione delle aree interessate dal tributo, tenuto conto di quanto accertato dal Comune e dalla Soget. Il terzo punto era relativo alla pronuncia della tredicesima sezione della Commissione tributaria provinciale che si era espressa in senso favorevole alla società, avendo annullato l’avviso per l’annualità 2013 sulla base delle stesse questioni poste poi nel ricorso di cui diamo notizia. Altri motivi di contestazione erano costituiti dal difetto di istruttoria, oltre alla carenza di potere impositivo e all’eccesso di potere. Il ricorso chiedeva l’annullamento dell’avviso di pagamento di euro 61.953,00 ricevuto il primo agosto 2020, con vittoria di spese. La Commissione ha deciso nell’udienza dello scorso febbraio, accogliendo il ricorso. Nella motivazione, i giudici hanno dapprima dato atto della procedibilità del ricorso ai sensi del decreto legislativo 546/1992 perché l’atto introduttivo era stato notificato il 1° agosto 2020, e il ricorso inoltrato il 29 agosto dello stesso anno; infine la formale costituzione della parte ricorrente con deposito del ricorso in segreteria era avvenuto in data 30 settembre 2020. Dal punto di vista fattuale, il collegio presieduto dal dottor Gambardella ha premesso che la società ricorrente è contitolare con il Comune di Casamicciola della concessione demaniale marittima n.21 del 2008, finalizzata ad attività di ormeggio nel porto del Comune, con suddivisione delle rispettive aree di competenza e utilizzabilità stabilite con intesa nel 2005, mentre la Capitaneria di Porto tramite accordo con la Regione aveva approvato i piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi. In una prima fase, le aree tassabili risultavano essere di 3390 metri quadri, come era stato accertato con la sentenza n.536/2003 della Commissione tributaria di Napoli. Successivamente, risultando la concessione ridotta, i metri quadri tassabili risultavano essere 1076, come d’altra parte accertato dalla stessa Soget con sopralluogo e verifica del 6 settembre 2018, dati che riguardavano solo aree a terra.

Di conseguenza, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato nella nota 2754 del 2019, stando alle risultanze documentali acquisite in dibattimento, la superficie indicata di pertinenza della società riguarda solo aree a terra e pontili galleggianti, e non specchi acquei. Quindi, secondo i giudici, va applicata unicamente la tariffa n.16 (quella per porti turistici e commerciali), che si riferisce appunto alle citate aree a terra e ai pontili galleggianti, e non la tariffa n.29 (specchi acquei in concessione). Tariffe che peraltro sono precisate nella delibera di consiglio comunale n. 22 del 2016.

Alla luce di tali considerazioni, secondo la Commissione i motivi portati dalla società sono fondati e il ricorso è stato così accolto. I giudici inoltre hanno dato atto che anche altre decisioni della Commissione provinciali sono dello stesso tenore, cioè favorevoli alla Cala degli Aragonesi sulle stesse questioni oggetto della sentenza: ultima della serie quella del 5 luglio 2021 per l’annualità 2018. Le spese sono state compensate.

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