Titolo falso e danno erariale: quando il lavoro svolto esclude il risarcimento

A cura dell’Avv. Lelio Mancino
La Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza n. 63/2026, ha respinto l’appello della Procura regionale, escludendo un danno erariale di 9.003,34 euro contestato a un lavoratore assunto nella scuola mediante un diploma falso.
Decisivi il possesso di un secondo titolo ritenuto idoneo e l’effettivo svolgimento delle mansioni assegnate.
Avvocato Albano, qual è il principio fondamentale della sentenza?
“La Corte chiarisce che l’utilizzo di un titolo falso non determina automaticamente un danno erariale pari alle retribuzioni percepite. Il danno deve essere concreto e dimostrato, considerando anche l’utilità della prestazione lavorativa”.
La decisione giustifica l’utilizzo di un diploma falso?
“Assolutamente no. Il lavoratore era stato dichiarato decaduto dalle graduatorie e aveva patteggiato una pena di dieci mesi. Il giudizio contabile riguardava esclusivamente l’esistenza di un danno patrimoniale risarcibile”.
Perché è stata esclusa la responsabilità contabile?
“Il lavoratore possedeva un secondo diploma ritenuto idoneo, aveva effettivamente svolto mansioni esecutive e non risultavano contestazioni sulla qualità del servizio prestato”.
Quale norma ha applicato la Corte?
“L’articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, che impone di considerare i vantaggi conseguiti dall’amministrazione. Nel caso concreto, l’utilità del lavoro svolto è stata ritenuta sufficiente a compensare il danno contestato”.
Quali conseguenze pratiche produce questa decisione?
“La sentenza conferma che la responsabilità amministrativa richiede la prova di un effettivo pregiudizio economico. Non basta ipotizzare che un altro candidato avrebbe potuto offrire una prestazione migliore”.
Avvocato Albano, quale messaggio possiamo trarre dalla pronuncia?
“Che l’illegittimità dell’assunzione e il danno erariale sono questioni distinte. La falsificazione resta una condotta illecita, ma il risarcimento richiede la dimostrazione di un danno concreto, valutato anche alla luce dell’utilità effettivamente ricevuta dalla pubblica amministrazione”.
Una sentenza importante, dunque, che ribadisce un principio essenziale: la responsabilità contabile non può essere presunta, ma deve essere provata.





