Ammonito dal Questore, il Tar respinge il ricorso
I giudici della VI Sezione si sono pronunciati sul provvedimento che era stato adottato a carico di un appartenente delle forze dell’ordine in servizio a Ischia al quale era stata anche ritirata la pistola d’ordinanza ed il munizionamento dopo una reiterata attività di stalking perpetrata a danno della compagna
Era stato ammonito dal questore di Napoli perché ritenuto responsabile di aver posto in essere attività persecutorie nei confronti della compagnia. Parliamo di un uomo che aveva di fatto impugnato il provvedimento con il quale veniva invitato “a tenere una condotta conforme alla legge ed a desistere da qualunque comportamento o condotta persecutoria e vessatoria, anche sotto forma di minaccia e molestia, che comporti alla parte offesa ed ai suoi prossimi congiunti un disagio psichico e fisico, nonché un ragionevole senso di timore”. La vicenda invero è decisamente delicata perché all’uomo – appartenente alle forze dell’ordine ed in servizio sull’isola – venne anche ritirata la pistola d’ordinanza con il relativo munizionamento, a conferma di quanto la situazione fosse ritenuta tutt’altro che marginale. Nell’atto si legge che il ricorrente “nega di aver posto in essere atti persecutori nei confronti della (omissis), con la quale intratteneva una relazione sentimentale, conclusasi in maniera turbolenta anche per ragioni legate al comportamento della stessa, che quindi avrebbe rilasciato dichiarazioni inattendibili e non idonee a suffragare la legittimità del provvedimento che ha attinto lo (omissis).
Non solo, per il tramite dei suoi legali l’esponente delle forze dell’ordine aggiungeva anche che “il Questore avrebbe motivato il provvedimento dando rilievo esclusivamente alle dichiarazioni della presunta vittima, senza valutarne l’attendibilità e senza dar conto alle ragioni di segno contrario che il ricorrente ha dedotto a sua discolpa in sede procedimentale. Questo avrebbe comportato la illegittimità dell’atto gravato stante la carenza di istruttoria e la mancata valutazione di una serie di elementi fattuali, esposti nel ricorso (mancato uso di violenza fisica; ambiguità dell’atteggiamento della (omissis); insistenza della (omissis) nel frequentare la casa del ricorrente; continui tradimenti da parte della (omissis); mancata produzione, da parte della (omissis), dei messaggi inviti in risposta a quelli del ricorrente, che dimostrerebbero l’assoluta non univocità della condotta del ricorrente, affatto persecutoria e semmai da valutare all’interno di una relazione turbolenta anche, se non del tutto, a causa del comportamento della presunta vittima”. Insomma, la linea seguita è quella che sarebbe stata sentita una sola campana con tutto quello che ne è conseguito quando si è trattato di trarre le valutazioni del caso.
L’istruttoria,composta soprattutto da una serie di messaggi minatori indirizzati alla donna, è stata ritenuta sufficiente dal collegio giudicante che ha osservato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento a sua discolpa
I giudici della VI Sezione del Tar Campania (presidente Paolo Passioni, consigliere ed estensore Maria Barbera Cavallo, consigliere Maria Grazia D’Alterio) hanno stabilito però che il ricorso andasse respinto. In primo luogo sono stati presi in considerazione una lunga serie di messaggi che la donna aveva ricevuto sul suo telefono cellulare dal ricorrente che – si legge nel dispositivo – aveva posto in essere “un comportamento assillante” caratterizzato per l’appunto da decine di messaggi quotidiani “con i quali minacciava e insultava la donna, mostrando una notevole gelosia verso la stessa”. In sede di istruttoria, tra l’altro, i carabinieri di Ischia avevano provveduto a trascrivere tutti i messaggi scritti e vocali presenti sul cellulare della donna, accertandone la provenienza dall’utenza dell’uomo e sentite le persone informate dei fatti, che hanno confermato sostanzialmente il suo racconto e dunque le sue accuse. Il collegio evidenzia a questo punto che dinanzi a questo stato dell’arte che ha fatto emergere elementi a carico del ricorrente “quest’ultimo non ha fornito alcun elemento a suo discarico limitandosi a produrre solamente memorie procedimentali, di contenuto analogo a quello esposto nel ricorso, senza che le stesse siano state suffragate da elementi fattuali”. Altri passaggi evidenziano il comportamento assolutamente censurabile del ricorrente: “In particolare, dalla lettura delle trascrizioni dei messaggi inviati al cellulare della (omissis), emerge in modo inequivocabile che lo (omissis) pretendeva il controllo della vita della (omissis), pretendeva che la stessa non usasse i social network, era geloso di qualsivoglia amicizia intrattenuta dalla donna e si scagliava violentemente contro quello che riteneva essere l’ultimo frequentatore della stessa. Sono numerosissimi i messaggi nei quali lo (omissis). ha insultato violentemente e pesantemente la (omissis), apostrofandola con epiteti irripetibili, ma comunque tutti leggibili nella trascrizione dei suddetti messaggi perché a suo dire ha usato social network e applicativi di messaggistica istantanea nonostante il suo divieto ed ha rivelato alcune notizie del loro rapporto ad un uomo del quale si è invaghita e con il quale l’ha tradito. Per questo motivo gli dice che non troverà più un lavoro”.
Il collegio ritiene, e lo mette nero su bianco, che “la completezza dell’istruttoria e l’univocità dei contenuti rendono del tutto legittima la misura adottata. Il ricorrente non ha fornito alcun elemento a sua discolpa e peraltro la sua condizione è certamente aggravata dall’essere un appartenente alle forze dell’ordine e pertanto armata, arma che gli è stata giustamente sequestrata a seguito di denuncia della (omissis). Pertanto, il materiale istruttorio in atti è ampiamente sufficiente a legittimare il provvedimento impugnato”. Al riguardo i giudici della VI Sezione del Tar aggiungono che “la giurisprudenza ritiene che ai fini dell’adozione del provvedimento di ammonimento, non è necessario che la responsabilità dello stalker sia accertata con un grado di certezza tale da poter sostenere anche un’imputazione per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. L’istituto dell’ammonimento costituisce una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione, avendo funzione tipicamente cautelare e preventiva, preordinata a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili. Il procedimento amministrativo si muove su un piano diverso (preventivo e cautelare) da quello del procedimento penale e, conseguentemente, il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un’imputazione per il reato di atti persecutori, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Ne consegue che, ai fini dell’ammonimento, non occorre che sia raggiunta la prova del reato, bensì è sufficiente far riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura”. Da qui la decisione del Tar che ha respinto il ricorso condannando l’esponente delle forze dell’ordine al pagamento delle spese processuali quantificate in 1.500 euro.