CRONACAPRIMO PIANO

Anomalie e illegittimità nelle notifiche degli atti SOGET

Lo denuncia il presidente del Comitato casamicciolese per Tutela di Salute e Ambiente, Agostino Iacono, che ha indirizzato una dettagliata nota al commissario straordinario Simonetta Calcaterra: nel mirino la società che si occupa della riscossione dei tributi nella cittadina termale

Agostino Iacono presidente del“Comitato di Casamicciola Terme per la Salvaguardia e Tutela della Salute e dell’Ambiente” e vice di  “Protagonisti per l’Isola d’Ischia” si scaglia contro il concessionario del comune di Casamicciola Terme e scrive al commissario prefettizio del comune di casamicciola Terme Simonetta Calcaterra e al segretario. La nota arriva a seguito delle innumerevoli richieste di pagamento ai carico dei cittadini casamicciolesi inviati dalla attuale società di riscossione. Un documento articolato in cui l’avvocato sviscera nel dettaglio la vicenda. “Presso l’albo pretorio del Comune di Casamicciola Terme la SO.G.E.T. S.p.a. ha proceduto all’affissione di un elenco di destinatari di cartelle /avvisi/ISR/ ISP, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, e art. 60, comma 1, lett. E), del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, e Legge n. 890 del 20 novembre 1982 e successive modificazioni, motivando tale affissione per l’impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza, attesa l’assenza dei destinatari nel Comune di una loro abitazione o ufficio o azienda- spiega Iacono indugiando nel dettaglio-nell’elenco oggetto dell’affissione (vedi in ultimo l’elenco protocollo n. 4578 del 24/03/2023 del Comune di Casamicciola Terme) stabilisce che i documenti riportati nel riepilogo di affissione sono depositati e conservati per 5 (cinque) anni presso la sede di SO.G.E.T. S.p.a.; nella nota di elenco di affissione all’albo pretorio si citano degli articoli 26, comma quarto, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, e art. 60, comma 1, lett. E), del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, che stabiliscono e regolamentano le modalità per gli atti di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi, in caso di irreperibilità del contribuente dove è previsto altresì che l’avviso di deposito dell’atto da notificare venga affisso in busta chiusa e sigillata all’albo pretorio del comune”.

Secondo l’avvocato ed attivista la vicenda è chiara e palesa evidenti incongruenze: ”Di fatto l’articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, alla lettera e), recita testualmente: ‘quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del Codice di Procedura Civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione’; mentre l’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73, al quarto comma, prevede che: ‘nei casi previsti dall’articolo 140 del Codice di Procedura Civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune’”.

Nel mirino tra l’altro l’assenza di indagini per la ricerca di casa o ufficio del destinatario degli atti come richiede la normativa, con la conseguenza di avere atti nulli e impugnabili nei successivi atti di riscossione comportando un grave danno alle casse comunali

La Corte Costituzionale, con Sentenza 19 novembre 2012 n. 258, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto comma dell’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall’articolo 140 del Codice di Procedura Civile, si esegue con le modalità stabilite dall’articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, anziché “nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario…si esegue con  le modalità previste dall’articolo 60, primo comma, lett. E) del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 del Codice di Procedura Civile, quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito; mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 600/73, lettera e), sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’articolo 143 del Codice di Procedura Civile, quando il messo non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto”.

Pertanto, si definisce che la notificazione ai sensi dell’articolo 60 lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile, malgrado le ricerche effettuate dal messo, reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale. “Nel caso di specie si contesta la parte nella quale nell’atto di affissione all’albo pretorio la SO.G.E.T. asserisce testualmente “attesa l’assenza nel Comune di una loro abitazione o ufficio o azienda”.Questa motivazione è assurda in quanto per molti dei destinatari indicati nell’elenco esiste un’abitazione o un ufficio o un’azienda!! E’ evidente che non state espletate le giuste indagini per la ricerca dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario come richiede la normativa in oggetto e varie sentenze, con la conseguenza di avere atti nulli e impugnabili nei successivi atti di riscossione comportando un grave danno alle casse comunali;inoltre nell’atto di affissione dell’elenco dei destinatari viene specificato che i documenti riportati nel riepilogo di affissione sono depositati e conservati per 5anni presso la sede di SO.G.E.T. e non presso la casa comunale e, pertanto, sussiste un’altra anomalia e illegittimità” per questo conclude Iacono: “è necessario chiedere alcomune di Casamiccioladi verificare la regolarità e la legittimità della notifica effettuata nei confronti dei destinatari elencati nell’atto di affissione all’albo pretorio da parte della SO.G.E.T. S.p.a.;di verificare se sono state effettuate tutte le indagini del caso della ricerca dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario elencato e indicato nell’atto di affissione all’albo pretorio perchè è assurdo che per tutti i destinatari sussiste l’assenza dell’abitazione o ufficio o azienda, con conseguente nullità della procedura riscossione che sarà rilevata negli atti successivi di riscossione e con grave danno alle casse del Comune di Casamicciola Terme”.

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Iacono,in caso di mancato riscontro,entro sette giorni, ed in mancanza di una riunione ed un incontro,assicura che provvederà ad adire e chiedere l’intervento delle autorità competenti preposte al controllo delle attività e delle inadempienze del Comune e dell’Agente per la Riscossione.

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