CRONACAPRIMO PIANO

Asilo conteso alla Sentinella, adesso la chiesa “bussa” a denari

Ennesimo capitolo dello scontro giudiziario tra la Diocesi di Ischia e il Comune di Casamicciola. L’ex amministratore apostolico Pietro Lagnese, per il tramite dell’avvocato Molinaro, si è rivolto al Tar chiedendo un risarcimento per danni patrimoniali e d’immagine per ben 100.000 euro. Un nuovo colpo di scena in una “telenovela” infinita

Pietro Lagnese non è più amministratore apostolico della Diocesi di Ischia, nella quale sabato scorso si è ufficialmente insediato il nuovo vescovo mons. Gennaro Pascarella. Ma l’ormai vescovo casertano, prima di lasciare l’isola, per il tramite del suo difensore di fiducia avvocato Bruno Molinaro, ha deciso di scrivere l’ennesimo capitolo legato all’asilo conteso di Casamicciola Terme, in località Sentinella. La battaglia giuridica con il Comune e il sindaco Castagna prosegue, con i due che a mò di don Camillo e Peppone continuano a fronteggiarsi nelle aule di tribunale. L’ultima iniziativa, se vogliamo, è davvero di quelle clamorose: Lagnese ha inoltrato un ricorso al Tar chedendo la condanna del Comune di Casamicciola Terme del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Diocesi di Ischia con conseguenza della illegittima adozione dell’ordinanza n. 188 del 28 novembre 2017, con la quale veniva disposta la requisizione dell’immobile di cui sopra ubicato in località Sentinella e più precisamente in via Castanito.

L’ORDINANZA DI REQUISIZIONE E LA COMPETENZA DEL PREFETTO

Nel ricorso vengono ricordati anche i tratti salienti della vicenda, partendo proprio dalla predetta ordinanza di requisizione che veniva impugnata al Tar dalla Diocesi sul presupposto della “incompetenza del sindaco del Comune di Casamicciola Terme ad adottare atti di competenza del Prefetto di Napoli”. Da qui il passaggio successivo con l’accoglimento della richiesta cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. Un’ordinanza che – gravata dal Comune di Casamicciola Terme – veniva confermata dal Consiglio di Stato. Quando la questione si fa complessa, è proprio l’autorità giudiziaria che dispone un’attività di verificazione sull’asilo conteso, o meglio sull’immobile, al fine di accertare la sussistenza o meno dei presupposti avuti riguardo alla vulnerabilità sismica, per la destinazione della struttura a edifici scolastico, ovvero la necessità di effettuare una serie di lavori di miglioramento o adeguamento sismico. L’elaborato del verificatore, venne depositato il 30 aprile 2020 e nello stesso si confermavano “integralmente la valutazioni effettuate dal consulente tecnico dell’ente ricorrente, ing. Benito Trani”. Venivano alla luce una serie di carenze, tra cui l’assenza di documentazione presso il Genio Civile, di relazione geologica legata al precedente sisma, la carenza in più punti della valutazione redatta ma anche l’assenza di un collaudo statico che è obbligatorio per gli immobili adibiti ad edifici scolastici. Insomma, una serie di fatti e circostanze che hanno portato il Tar a definire il giudizio (con sentenza del 23 novembre 2020) ritenendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse “essendo nel frattempo venuta meno l’efficacia dell’impugnata ordinanza che aveva disposto la requisizione in uso del cespite conteso fino alla data del 27 novembre 2019”.

I PRESUPPOSTI PER CONDANNARE L’AMMINISTRAZIONE AL PAGAMENTO DEI DANNI

Ma il passaggio successivo è di quelli particolarmente significativi perché come rimarca l’avvocato Molinaro nel suo ricorso “con tale sentenza codesto Tar ha tuttavia ritenuto sussistenti anche i presupposti per condannare l’amministrazione resistente al pagamento in favore dell’ente ricorrente delle spese processuali, alla stregua del criterio della soccombenza”. E tutto questo in base a una motivazione lunga e articolata presente nel documento dove si legge tra l’altro: “Orbene, nella fattispecie in esame, il Sindaco ha dovuto affrontare il problema derivante dalla necessità di reperire immobili da adibire ad edifici scolastici a causa della condizione di inagibilità in cui 12 versavano quelli preesistenti determinata dall’evento sismico che aveva attinto il territorio comunale nell’agosto dell’anno 2017. Tuttavia, il provvedimento in questione è stato adottato non solo allorquando era decorso un notevole lasso di tempo dal verificarsi dell’evento sismico, precisamente dopo tre mesi dal sisma e dopo due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, ovverosia in presenza di un’oramai stabilizzata condizione di penuria e deficienze strutturali degli edifici scolastici, ma anche senza aver previamente verificato, mediante i necessari accertamenti, l’idoneità dell’immobile requisito ad essere adibito ad edificio scolastico”. E poi ancora: “Di conseguenza, l’atto impugnato si pone in palese contrasto con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui i provvedimenti di requisizione di beni privati per grave necessità pubblica possono essere adottati dal Sindaco soltanto allorquando siano presenti eccezionali motivi di assoluta necessità e urgenza tali da non consentire l’intervento del Prefetto. È, viceversa, precluso il ricorso al provvedimento extra ordinem qualora quest’ultimo sia volto ad ovviare all’inerzia, protrattasi nel tempo, della stessa Pubblica amministrazione”.

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92.000 EURO PER NON AVER POTUTO DISPORRE DEL CESPITE PER DUE ANNI

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Il ricorso di mons. Lagnese e nello specifico della Diocesi di Ischia arriva al punto quando si chiedono circa 100.000 euro di risarcimento danni al Comune termale. Nel testo si legge quanto segue: “È certo in primo luogo che la illegittima adozione da parte del Sindaco di Casamicciola Terme, quale Ufficiale di Governo, del provvedimento di requisizione abbia provocato all’Ente Diocesi di Ischia notevoli danni patrimoniali. È, infatti, documentalmente dimostrato che, nonostante il riconoscimento della illegittimità del provvedimento ablatorio sin dalla fase cautelare del predetto giudizio amministrativo e la restituzione del bene requisito a far data dal mese di dicembre 2018, codesto T.A.R. abbia, poi, disposto la verificazione con ordinanza collegiale del 13 dicembre 2018. È del pari dimostrato che l’attività istruttoria si è definitivamente conclusa soltanto con il deposito del relativo elaborato peritale, avvenuto il 30 aprile 2020. Tale circostanza ha – di fatto – impedito all’ente ricorrente di disporre del cespite per oltre due anni e di procedere, altresì, alla esecuzione di quegli interventi ‘di bonifica con riferimento alle murature (intonaci armati, reti, rinforzi, ecc.) con attenzione ai solai e alle fondazioni e qualora necessario alla struttura intelaiata’, ovvero di quei lavori necessari per scongiurare o attenuare il rischio sismico, così come caldamente raccomandato dallo stesso verificatore nominato da codesto TAR. A ciò va aggiunto, per quanto possa occorrere, che, durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio, l’Ente Diocesi di Ischia non ha nemmeno potuto ottenere il finanziamento necessario a garantire la completa messa in sicurezza dell’immobile con adeguamento dello stesso alla normativa antisismica a causa dell’impedimento frapposto dalla C.E.I. a finanziare l’attuazione di un progetto ancora sub iudice. In definitiva, sino all’esito del giudizio amministrativo, la Diocesi di Ischia, non avendo eseguito le necessarie opere di messa in sicurezza, non ha potuto utilizzare l’immobile del quale aveva la piena disponibilità prima della adozione del provvedimento di requisizione. Ciò ha determinato, secondo la stima effettuata dall’Ing. Benito Trani, un danno patrimoniale di almeno € 92.000,00, corrispondente al valore di mercato”.

LO “STREPITUS” DELLA VICENDA E IL DANNO D’IMMAGINE PER LA DIOCESI

Una vera e propria mazzata, come richiesta, ma non è ancora finita qui, perché sempre l’avvocato Molinaro ricorda anche che “non pare dubitabile inoltre, che l’illegittimo modus operandi del Comune di Casamicciola Terme si sia tradotto, nel caso in esame, nell’adozione di un atto gravemente lesivo anche dell’immagine della Diocesi di Ischia, in ragione del rilevante ‘strepitus’ che la vicenda ha determinato nella comunità (non solo) isolana”. E si fa riferimento anche a diversi articoli di stampa nei quali “Il Comune di Casamicciola Terme ha dichiarato di aver agito nell’esclusivo interesse dei cittadini e soprattutto dei bambini che non avevano più la loro scuola danneggiata dal sisma, inducendo l’opinione pubblica a ritenere che la difesa giudiziaria intrapresa della Diocesi di Ischia fosse esclusivamente preordinata alla tutela di interessi squisitamente economici, in contrasto con la finalità di assistenza dei bisognosi, presidio evangelico contro le marginalità sociali”.

Poi si arriva alla parte finale del ricorso dove viene sottolineato una volta di più che “nella specie, sussistono senza alcun dubbio gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 30 del d.lgs. 104/2010 e all’art. 2043 c.c., identificabili, oltre che nel danno ingiusto patito dall’ente ricorrente e consistente nella lesione del bene della vita rappresentato dal depauperamento economico e dal pregiudizio all’immagine subito, anche nell’acclarata illegittimità del provvedimento ablatorio e, altresì, nell’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione e del Sindaco, che ha posto a fondamento della ingiusta misura elementi che non erano in alcun modo riconducibili al novero dei presupposti richiesti per il ricorso al rimedio eccezionale della requisizione con particolare riferimento all’elemento soggettivo”. Da qui la richiesta conclusiva con cui la parte ricorrente chiede di “condannare il Comune di Casamicciola Terme e il Sindaco del medesimo Comune, quale Ufficiale di Governo, al risarcimento, in favore dell’ente ricorrente, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’adozione dell’illegittimo provvedimento di requisizione, che si quantificano in € 92.270,83 per il danno patrimoniale, nel mentre, con specifico riferimento alla lesione del diritto di immagine e, quindi, al danno non patrimoniale, in quella diversa somma che potrà essere stabilita in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.”. Insomma, per chi ancora non l’avesse capito ballano 100.000 euro. Altro che porgi l’altra guancia: per l’asilo conteso la battaglia va avanti senza esclusione di colpi. A chi (e soprattutto, quale sarà) la prossima mossa?

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