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Assegno sociale, baranese vince la sua battaglia giudiziaria

Una donna si è vista riconoscere il diritto alla misura previdenziale anche in appello: la Corte ha nuovamente rigettato le ragioni dell’Inps, che contestava lo stato di bisogno a causa della titolarità di un immobile in località turistica

Essere proprietari di un immobile in località turistica non è un elemento rilevante ai fini della configurazione dello stato di bisogno necessario per beneficiare dell’assegno sociale dell’Inps.In altre parole, non basta possedere un immobile sfitto per vedersi negato l’assegno. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Napoli respingendo il ricorso dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale contro la sentenza di primo grado che aveva dato ragione a una cittadina residente a Barano.

Quest’ultima inizialmente si era vista negare dall’Inps il riconoscimento dell’assegno sociale, in quanto secondo l’Istituto la donna percepiva redditi superiori ai limiti previsti dalla legge 335/1995. Il punto focale era da individuare nel presunto reddito ottenuto dalla locazione di un immobile. Anni fa il coniuge della donna aveva effettivamente stipulato un contratto di locazione per l’appartamento, diverso da quello di abitazione, di proprietà della donna. Sulla base di quel precedente, l’Inps riteneva che la signora non versasse in situazione di bisogno proprio per la “potenziale” risorsa reddituale costituita da quell’immobile. Di qui il rifiuto dell’assegno. La donna, difesa dagli avvocati Aniello e Gianluca Palomba, aveva fatto ricorso al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, il quale aveva accolto la domanda. L’Inps tuttavia non si era arresa, e aveva proposto tempestivamente appello contro la sentenza del Tribunale, col quale veniva fatto particolare riferimento ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno sociale: secondo l’Inps essi mancavano sul piano reddituale, con particolare riguardo alla titolarità di quell’immobile diverso dalla casa di abitazione, situato in territorio a vocazione turistica come l’isola d’Ischia, e potenzialmente fonte di reddito tale da annullare lo stato di bisogno. La difesa dispiegata dagli avvocati Palomba, attraverso una copiosa serie di riferimenti giurisprudenziali, aveva invece nuovamente sostenuto l’infondatezza della tesi dell’Inps, in quanto la giurisprudenza di legittimità come quella di merito sono concordi nel ritenere che “ai fini dell’esclusione dal beneficio dell’assegno sociale è da considerarsi irrilevante la mera titolarità e l’astratta conseguibilità di un reddito incompatibile, essendo al contrario necessaria la sua effettiva acquisizione nel patrimonio del richiedente”.

Secondo la Corte d’Appello non è rilevante la proprietà di un appartamento, diverso da quello di abitazione, ai fini della configurazione dello stato di bisogno come requisito per ottenere l’assegno

La Corte d’Appello ha accolto le ragioni della donna e le argomentazioni della difesa, ritenendo infondato l’appello dell’Inps. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “l’assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare “i mei necessari per vivere” (ai sensi dell’art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l’evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge”.Dalla disamina svolta dalla Cassazione si evince che, nell’attuale sistema normativo, “conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: “L’assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. In tal senso quindi va escluso che possa venire in rilievo un reddito potenziale (come quello di un immobile astrattamente idoneo a essere locato), mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l’assegno sociale nel periodo considerato”, avendo “la legge, per garantire il diritto ex art.38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto”. Di conseguenza, nel caso in questione, secondo i giudici di secondo grado non è rilevante che la signora sia titolare di un immobile in una località turistica come Ischia. Tra l’altro, i precedenti contratti di locazione erano cessati da vari anni, e secondo la Corte d’Appello la titolarità dell’immobile non assurge neppure ad elemento rivelatore di un elevato tenore di vita della donna.

L’Inps contestava il diritto alla misura facendo leva sulla “potenziale” risorsa reddituale costituita da quell’immobile situato su un’isola a vocazione turistica, ma dopo il Tribunale anche la Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto della donna, difesa dagli avvocati Aniello e Gianluca Palomba

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In conclusione, secondo i giudici “l’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 – secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti – assegna rilievo non alla mera titolarità dei redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l’interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all’assegno sociale”. E poiché “Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali…”, la Corte ha respinto l’appello.

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