CRONACAPRIMO PIANO

Assunzione dei funzionari, il Consiglio di Stato scrive la parola “fine”

Respinto ancora una volta il ricorso che Luigi Foglia Manzillo aveva presentato contro il Comune di Forio nel quale chiedeva l’annullamento della delibera di giunta che prevedeva l’immissione in servizio di due unità: confermata in toto la prima sentenza emessa dal TAR Campania

Una lunghissima battaglia di carattere giudiziario – ma che, come spesso succede in casi del genere, aveva avuto risvolti anche di natura politica – si è conclusa dinanzi ai giudici del Consiglio di Stato che si sono pronunciati sul ricorso che era stato proposto da Luigi Foglia Manzillo contro il Comune di Forio, rappresentato in questo contenzioso dall’avvocato Alessandro Barbieri. Il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza (a lui sfavorevole) emessa dalla V Sezione del Tar Campania e che aveva attinenza con un caso che riguardava l’assunzione di due funzionari presso l’ente del Torrione. Nella circostanza, come viene ricordato in sentenza, il Tar aveva respinto il ricorso di Foglia Manzillo che sperava nell’annullamento della determina n. 107 del 6 novembre 2012 con cui l’amministrazione aveva dato esecuzione ad una delibera di giunta che prevedeva l’immissione in servizio di due unità. All’epoca i giudici amministrativi imposero il “semaforo rosso” rimarcando che il provvedimento gravato non fosse censurabile e nello specifico che “la graduatoria oggetto di scorrimento era stata approvata in data 29 agosto 2012, ovvero dopo la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla delibera di G.M. n. 98/2012” ma sottolineando pure che “la normativa sopravvenuta al Testo Unico degli impiegati civili dello Stato aveva esteso l’ambito di operatività dello scorrimento delle graduatorie, ponendo quale unico limite la circostanza che si trattasse di posti di nuova istituzione o trasformazione, e che, nella fattispecie oggetto di ricorso, i posti non erano stati istituiti successivamente all’indizione del concorso”.

Netto l’orientamento del collegio giudicante: “È evidente, sulla base degli atti depositati dalle parti in causa, che non vi è stata alcuna modifica o istituzione di posti successivamente alla data di indizione del concorso, in quanto gli stessi erano già presenti e disponibili in pianta organica”

L’avvocato Alessandro Barbieri

Nessun dubbio, nel pronunciarsi, da parte del Consiglio di Stato che nel dispositivo esordisce in maniera perentoria: “L’appello è infondato, potendosi assorbire l’esame delle eccezioni preliminari di irricevibilità e di inammissibilità sollevate dalle controparti. Ed invero, innanzitutto si ritiene di condividere integralmente il contenuto della sentenza appellata, che con una succinta motivazione ha messo in luce pienamente tutte le ragioni di infondatezza del ricorso di prime cure, le cui doglianze sono state riproposte sostanzialmente in questa sede, seppure quali contestazioni della sentenza appellata”. Nello specifico si ribadisce anche con forza che “l’attingimento per scorrimento ad una precedente graduatoria, che non abbia esaurito i suoi effetti, rientra tra le modalità di reclutamento ordinarie utilizzabili dall’Amministrazione in caso di necessità di provvedersi di nuovo personale, dovendo peraltro considerare tale modalità in posizione equiordinata rispetto alla tradizionale selezione concorsuale. Tale meccanismo trova applicazione con riferimento ai posti resisi vacanti e disponibili in pianta organica per qualsiasi ragione, ivi compresa la cessazione del servizio, il pensionamento, il decesso ovvero il licenziamento, con l’unica limitazione costituita dalla necessità che “il posto vacante sia già presente in pianta organica”.

Un concetto ribadito con forza anche in un successivo passaggio nel quale è chiaramente spiegato quanto segue: “Ebbene, è destituito di fondamento il presupposto su cui fa leva il ragionamento dell’appellante, secondo cui emergerebbe ‘con assoluta certezza che i due posti N. 00155/2017 REG.RIC. sono di nuova istituzione e successivi alla data di indizione del concorso’. Nel caso di specie, come condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, non risulta affatto dimostrato che i posti sarebbero stati istituiti successivamente all’indizione del concorso, avvenuta con determina n. 146 del 12 agosto 2011. In particolare, come si evince dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente in primo grado, ed in particolare dal certificato prot. n. 10352 del 17 aprile 2014, nonché dalla nota prot. 17791 del 16 maggio 2013 a firma del Dott. Enzo Rando, negli Uffici Tecnici Comunali si sono susseguiti, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013, almeno quattro pensionamenti e/o trasferimenti, sicché le conseguenti vacanze in organico hanno indotto l’Amministrazione ad un ‘rinfoltimento’ dello stesso a pianta organica c.d. invariata. Tanto emerge non solo dagli atti deliberativi e dalle certificazioni testé richiamate, ma anche dalla citata delibera n. 98/2012”.

Ad affossare le speranze del ricorrente anche un’altra considerazione del collegio giudicante: “Non può dirsi rilevante la circostanza che in alcuni contratti collettivi sia prevista all’interno delle categorie (o aree) una mera progressione economica senza attribuzione di nuove funzioni, mentre, in altri, all’acquisizione di un livello economico superiore corrisponda anche l’attribuzione di mansioni più elevate nella categoria (o area) di appartenenza. In entrambi i casi, infatti, si tratta di procedure di avanzamento interne alla stessa area, rientranti nell’attività di gestione del rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria di inquadramento; al contrario, solo in caso di atto finalizzato alla assunzione in una categoria superiore sussiste una novazione oggettiva del rapporto”. Si arriva così alle conclusioni con il giudice estensore Elena Quadri che scrive: “È evidente, sulla base di tali atti depositati dalle parti in causa, che non vi è stata alcuna modifica o istituzione di posti successivamente alla data di indizione del concorso, in quanto gli stessi erano già presenti e disponibili in pianta organica. Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso di primo grado. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione fra le parti delle spese di giudizio”.

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