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Asilo conteso alla Sentinella, si riapre la “partita”

ISCHIA. Il Tar Campania ha emesso l’ordinanza relativa al giudizio di merito sulla controversia che per mesi ha opposto la Diocesi di Ischia al Comune di Casamicciola. Quest’ultimo aveva requisito l’ex asilo della Sentinella per ospitarvi i bimbi della scuola dell’infanzia, ma la Diocesi si oppose, e nel giudizio cautelare ottenne la restituzione del possesso della struttura. Tuttavia, l’udienza di merito e l’ordinanza appena pubblicata non hanno ancora messo del tutto la parola fine alla vicenda, come invece era nella maggioranza dei pronostici: in sostanza, il Tar ha preso in considerazione una relazione depositata dal sindaco di Casamicciola, relativamente alle motivazioni su cui si era basato il Consiglio di Stato nell’appello della fase cautelare. Nella relazione viene ipotizzato che i valori numerici di rischio sismico dell’edificio andavano letti esattamente al contrario di quanto fatto dalla magistratura amministrazione, in modo tale che la struttura poteva considerarsi sufficientemente sicura per ospitarvi all’epoca le attività scolastiche. La tesi contenuta nella relazione ha indotto il Tar a conferire incarico alla Protezione civile per effettuare una verificazione e stendere una successiva relazione. Se dovesse essere confermata la tesi configurata dal sindaco di Casamicciola, significherebbe che la struttura poteva lecitamente essere utilizzata a fini scolastici, dunque la requisizione avrebbe dovuto essere confermata, facendo cadere le motivazioni “cautelari” del Consiglio di Stato che dettero invece ragione alla Curia. Si tratta di una faccenda piuttosto tecnica, e non ci meraviglieremmo se i lettori facessero fatica a seguirla, ma che potrebbe in teoria dispiegare effetti sul resto dell’edilizia scolastica isolana: se infatti dovesse essere stabilito che il grado di sicurezza (o di rischio, a leggerlo inversamente) dell’edificio era tale da permettere l’uso scolastico, verrebbe sancita la correttezza dell’operato del Comune. Se, al contrario, pur riconoscendo esatta la lettura dei dati fornita dal sindaco (e dunque sbagliata quella del Consiglio di Stato), la Protezione civile dovesse confermare l’inagibilità, allora dovrebbero essere rivisti moltissimi edifici scolastici isolani che presentano la stessa percentuale di sicurezza, e che tuttora ospitano studenti e docenti. Dunque, resta in parte ancora in piedi l’intricata matassa che cominciò a dipanarsi dall’autunno di un anno fa, nel frenetico dopo-sisma isolano.

IL DISPOSITIVO

Ritenuto preliminarmente di dover riunire i due ricorsi, essendo stato erroneamente iscritto a ruolo il ricorso n. 1261 del 2018 per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 308/2018, depositata in data 28.02.2018, adottata nell’ambito del ricorso R.G. n. 443 del 2018, laddove l’istanza per l’esecuzione non poteva che costituire un’ulteriore fase dell’incidente cautelare, come chiaramente evincibile dal combinato disposto degli artt. 59 c.p.a. (Esecuzione delle misure cautelari) secondo cui “Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza” e dell’art. 114 comma 5 c.p.a. secondo cui “Se è chiesta l’esecuzione di un’ordinanza il giudice provvede con ordinanza”, per cui la decisione sull’istanza relativa all’esecuzione dell’ordinanza cautelare non potrebbe essere esitata con sentenza, non definendo un autonomo ricorso; – Rilevato peraltro che l’istanza contenuta nel ricorso n. 1261 del 2018 è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come evincibile dalla documentazione in atti e dalla dichiarazione resa al verbale dell’udienza del 6 dicembre 2018, avendo il Comune di Casamicciola Terme proceduto alla (ri)consegna dell’immobile oggetto di requisizione a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha rigettato l’appello cautelare; – Ritenuto pertanto che può darsi atto di tale improcedibilità con la presente ordinanza collegiale; – Ritenuto inoltre, con riferimento al merito della controversia, avuto riguardo sia a quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso in merito alla insussistenza dei presupposti per potere destinare l’immobile de quo a scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Ibsen”, sia a quanto dedotto all’udienza di discussione dalla difesa del Comune resistente, di dovere disporre verificazione al fine di accertare se sussistano i presupposti, avuto riguardo alla vulnerabilità sismica, per la destinazione di tale immobile ad edificio scolastico e/o alla necessità dell’effettuazione di lavori di miglioramento sismico o di adeguamento sismico; – Ritenuto al riguardo che la verificazione sia mezzo da preferirsi rispetto alla consulenza tecnica richiesta dalla difesa del Comune, in considerazione di quanto previsto dall’art. 63 comma 4 c.p.a. secondo cui “Qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica”; – Ritenuto di dover nominare quale verificatore il Dirigente preposto all’Ufficio della Regione Campania, Direzione Generale per il Governo del Territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, UOD Genio civile di Napoli; presidio protezione civile o un funzionario dallo stesso delegato, in possesso delle necessarie competenze tecniche; Ritenuto che alla disposta verificazione debba provvedersi, instaurato il necessario contraddittorio con le parti, nel termine di 90 giorni dall’effettuazione del necessario sopralluogo, che il verificatore debba procedere al deposito della relazione nei successivi 30 giorni e che l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso debba essere fissata per la data del 23 luglio 2019;

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), Riunisce preliminarmente il ricorso numero di registro generale 443 del 2018 e il ricorso numero di registro generale 1261 del 2018; Dichiara improcedibile l’istanza per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare della V N. 00443/2018 REG.RIC. Sez. n. 308/2018 di cui al ricorso numero di registro generale 1261 del 2018; Dispone la verificazione di cui in parte motiva; Manda alla Segreteria per le comunicazione alle parti e all’ufficio della Regione Campania, Direzione Generale per il Governo del Territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, UOD Genio civile di Napoli; presidio protezione civile, via Alcide De Gasperi, 28 – 80133 Napoli; Rinvia all’udienza pubblica del 23 luglio 2019;

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