CRONACAPRIMO PIANO

Caso vigili a Lacco Ameno, al Tar l’ardua sentenza

Ieri mattina dinanzi ai giudici della VI Sezione si è svolta la camera di consiglio su una vicenda che ha suscitato sospetti, veleni, polemiche e ha portato finanche all’apertura di una inchiesta giudiziaria. Loreta Pisani mira ad ottenere la sua ammissione con riserva al concorso per la predetta progressione che di fatto andrà a sancire il nome del nuovo comandante della polizia municipale

Il dato è più o meno tratto, nella giornata di oggi – salvo ulteriori differimenti – il Tar Campania si pronuncerà in merito al ricorso promosso da Loreta Pisani, che è una delle protagoniste dell’ultima telenovela griffata Lacco Ameno, terra nella quale negli ultimi tempi (come insegna la vicenda legata alla gestione dell’approdo diportistico), quella legata alla progressione verticale all’interno del comando vigili del Comune del Fungo, vicenda che tra l’altro ha portato anche all’apertura di un’indagine da parte del commissariato di polizia di Ischia,che ha trasmesso una dettagliata informativa di reato alla Procura della Repubblica di Napoli. Ieri mattina dinanzi ai giudici della VI Sezione Penale si è svolta l’udienza in camera di consiglio proprio per la discussione della domanda cautelare avanzata dalla Pisani – rappresentata dagli avvocati Alessandro Barbieri e Nicola Ucciero- che è tesa ad ottenere la sua ammissione con riserva al concorso per la predetta progressione che di fatto andrà a sancire il nome del nuovo comandante della polizia municipale. Da sottolineare la novità della questione giuridica sottoposta al Tar Campania, verosimilmente mai affrontata in precedenza e che dunque rende davvero difficile ogni pronostico. Nel frattempo, però, nei giorni scorsi proprio i legali di Loreta Pisani avevano provveduto a notificare anche dei motivi aggiunti volti alla caducazione dell’intera procedura che il legale ritiene essere viziata da palesi ed evidenti illegittimità.

I suoi legali, Alessandro Barbieri e Nicola Ucciero, proprio nei giorni scorsi avevano provveduto a notificare anche motivi aggiunti al ricorso contro una procedura che si ritiene viziata da illegittimità

Diversi sono i punti toccati da Barbieri e Ucciero. Che tra l’altro evidenziano che “In via preliminare, si rappresenta all’Ecc.mo Collegio come la ricorrente sia munita di uno specifico interesse all’impugnazione degli ulteriori atti indicati in epigrafe, ovvero della delibera di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di personale, della determina di approvazione dell’avviso pubblico di progressione verticale e dell’avviso medesimo. Come riferito nella breve ricostruzione in fatto, la Sig.ra Pisani ha infatti conseguito in data 22.04.2024 la Laurea Magistrale in Giurisprudenza. In tal modo, ed unitamente all’esperienza professionale maturata, la ricorrente risulta oggi in possesso tutti i requisiti che le consentirebbero di partecipare anche ad una procedura di progressione verticale ‘a regime’ o “ordinaria”. Pertanto, sussiste chiaro ed inequivoco interesse all’annullamento degli ulteriori atti gravati, in quanto direttamente incidenti sulla legittimità della procedura di progressione verticale dalla quale è stata esclusa per mancanza dei requisiti oggi sussistenti”. Aggiungono ancora i legali: “In sintesi, e detto altrimenti, nel caso in esame non può discutersi circa una discrezionalità della P.A. di applicare o meno la normativa primaria e quella decentrata laddove la stessa si applica automaticamente alle procedure interne bandite successivamente alla firma del CCNL 2019-2022 e fino al termine del periodo transitorio.

In via generale la disciplina relativa ai titoli di accesso spendibili nelle progressioni verticali – anche in deroga – è dunque stabilita esclusivamente dal Legislatore, e dalla stessa non può discostarsi l’Amministrazione; laddove, per converso, “la discrezionalità riconosciuta dalla norma alle amministrazioni con riferimento alla possibilità di graduare e declinare in autonomia i titoli e le competenze professionali richiesti ai fini della progressione verticale interna riguardi ‘titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l’accesso all’area dall’esterno’. A suffragio di tale conclusione si rimarca che anche il ‘Regolamento per le progressioni tra le Aree’ del Comune di Lacco Ameno si limita ad elencare solo le modalità delle procedure di progressione verticale (ordinaria – straordinaria); riconosce al contempo l’operatività della disciplina transitoria fino al 31.12.2025 e non indica alcun potere discrezionale circa la scelta della procedura da adottare. Nemmeno tale potere discrezionale si rinviene nella delibera di approvazione del vigente P.I.A.O. che ha previsto la progressione verticale oggetto della presente vicenda”. Poi ulteriori osservazioni: “Parimenti sussistente è il danno grave ed irreparabile atteso che la perdurante efficacia degli atti impugnati determina, oltre alla attuale e illegittima esclusione della ricorrente dalla procedura di progressione verticale indetta dal Comune di Lacco Ameno per asserita mancanza dei requisiti di partecipazione. Difatti, allo stato, la ricorrente non potrà partecipare alle operazioni di valutazione comparativa e, stante la presenza di un solo altro candidato, le predette operazioni si concluderanno nel brevissimo termine e con un esito scontato. Del resto, l’ammissione della ricorrente alla procedura selettiva de qua si pone in linea con l’interesse pubblico sotteso alla massima partecipazione funzionale alla selezione dei soggetti più idonei a ricoprire l’incarico pubblico. Si insiste, pertanto, per l’adozione delle misure cautelari che l’adito Tribunale riterrà, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”.

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