CRONACAPRIMO PIANO

Vade retro Severino, assolto Sergio Buono

L’assessore di Barano esce immacolato da un processo che lo vedeva indagato per il reato di abuso d’ufficio e tira un sospiro di sollievo: passa la linea difensiva dell’avvocato Molinaro, un’eventuale condanna sia pure in primo grado lo avrebbe fatto decadere dalla carica. Tutto nacque dal conferimento di un incarico legale

DI GIOSUE’ ROSACROCE

E’ proprio il caso di dirlo, vade retro Severino, intesa come legge “decapita” politici. Un rischio che è stato scongiurato per Sergio Buono, attuale assessore del Comune di Barano, che era coinvolto in un delicato processo il cui esito infausto lo avrebbe fatto inesorabilmente decadere dalla carica di esponente della giunta guidata dal sindaco Dionigi Gaudioso: è l’effetto del cosiddetto decreto Severino risalente al 2012 e che prevede che le cariche pubbliche cessino di avere effetti anche in caso di condanna in primo grado e dunque non definitiva. Ma Sergio Buono, dicevamo, può tirare un sospiro di sollievo dopo essere stato assolto dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Napoli con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste”. Accolta dunque pienamente la linea difensiva dell’avvocato Bruno Molinaro, che è riuscito a dimostrare come non ci fosse stato alcun illecito e nessun vantaggio patrimoniale che nel caso di specie sarebbe consistito nel conferimento di un incarico professionale conferito dal Comune di Barano all’avvocato Annalisa Mazzella, con cui si chiedeva alla professionista di resistere a un decreto ingiuntivo di circa 70.000 euro emesso a carico del Comune e successivamente revocato dal giudice civile in quanto carente dei presupposti di legge. Anche il P.M. di udienza si è uniformato chiedendo anch’egli l’assoluzione con la medesima formula.

LA DELIBERA, L’INCARICO E IL PRESUNTO INGIUSTO VANTAGGIO PATRIMONIALE

La vicenda ha origine nel marzo 2017 quando la Sezione Distaccata di Tribunale di Ischia ingiungeva al Comune di Barano il pagamento, in favore di un cittadino, della somma di euro 69.884,14, oltre interessi e spese della procedura. Con atto dell’8 marzo 2017, il Responsabile del Settore Ammnistrativo-Legale dell’ente collinare, chiedeva alla Giunta di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, in nome e per conto dell’Ente, onde avviare il relativo procedimento. Il 14 marzo arrivava poi l’apposita delibera di giunta municipale, con cui contestualmente si conferiva anche il predetto incarico all’avvocato Mazzella, che avrebbe percepito un compenso pari a 1.500 euro oltre a eventuali spese laddove sostenute e documentate. Con successiva delibera del 4 aprile 2017, n. 42, la Giunta, preso atto della intervenuta rinuncia all’incarico da parte dell’avv. Mazzella, disponeva la revoca dello stesso, procedendo con separato atto alla nomina di un nuovo legale. Di fatto l’imputato veniva chiamato a rispondere del “reato p. e p. dall’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio, ndr), perchè, nella sua qualità di assessore comunale presso il comune di Barano d’Ischia, partecipando alla delibera di Giunta Municipale n. 25 del 14.3.2017, con la quale il comune affidava all’avv. Annalisa Mazzella il mandato ‘ad litem’ per spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7050/2016 emesso dal Tribunale di Napoli in danno del citato comune, ometteva di astenersi pur in presenza di un interesse di un prossimo congiunto, atteso che l’avv. Annalisa Mazzella è cugina del medesimo Buono Sergio, procurando in tal modo all’avvocato Mazzella un ingiusto vantaggio patrimoniale. In Barano d’Ischia il 14.3.2017”.

LA NECESSITA’ DI NOMINARE UN LEGALE CON URGENZA

Ads

In buona sostanza, secondo l’ipotesi accusatoria, in tale situazione, la sola violazione del dovere di astensione era sufficiente ad integrare gli estremi del reato contestato, essendo ininfluente la rispondenza o meno della delibera di Giunta ai canoni della azione amministrativa: e tanto a prescindere dal fatto che, come confermato anche dalle risultanze processuali, la partecipazione e la votazione favorevole dell’imputato alla adunanza della Giunta si era resa, nella circostanza, assolutamente necessaria ai fini del raggiungimento del numero legale, essendo pienamente conforme al pubblico interesse, data l’estrema importanza dell’argomento da trattare e il danno erariale eventualmente derivante in caso di mancata opposizione al decreto ingiuntivo. Tale decreto era stato dichiarato immediatamente esecutivo dal giudice monocratico della Sezione Distaccata di Ischia e, pertanto, la nomina del legale era caratterizzata, fra l’altro, dal requisito della urgenza, al fine di evitare un pignoramento di somme ad opera del creditore che avrebbe potuto incidere in maniera sensibile sulle già asfittiche casse comunali.

Ads

L’INCARICO E IL COMPENSO AL DI SOTTO DELLA SOGLIA TARIFFARIA

L’avvocato Bruno Molinaro

L’avvocato Molinaro ha citato a sostegno della tesi innocentista numerosi precedenti giurisprudenziali sia in ordine alla discrezionalità e dunque alla insindacabilità della scelta del legale sia in ordine al fatto che, nella specie, non risultava in alcun modo dimostrata la ingiustizia del vantaggio patrimoniale. La prevalente giurisprudenza richiede, infatti, ai fini dell’integrazione del reato di abuso d’ufficio, anche nel caso di violazione dell’obbligo di astensione, che a tale omissione si aggiunga l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale deliberato, con obbligo in tali casi da parte del giudice di una duplice, distinta valutazione che non può far discendere l’ingiustizia del vantaggio dalla sola illegittimità del mezzo utilizzato. Circostanza, questa, ribadita anche dalla Cassazione secondo la quale non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di astensione la semplice allegazione dell’esistenza di interessi confliggenti con l’atto, occorrendo, altresì, la prova, concreta e specifica che l’atto generale sia stato emanato anche in considerazione di tali personali e particolari interessi. Nel caso di specie, va poi considerato che, a tutto voler concedere, il vantaggio che avrebbe ottenuto l’avv. Annalisa Mazzella sarebbe consistito nel compenso economico deliberato per l’attività professionale da svolgere. Senonché, come emerge dalla delibera di Giunta del 14 marzo 2017, il compenso stabilito in forma forfettaria ammontava ad euro 1.500,00, importo di gran lunga al di sotto della soglia tariffaria prevista per legge che sarebbe stato pari a 7.795 euro, oltre cinque volte tanto.

Secondo il difensore del Buono, la sussistenza del reato era da escludere anche perché il compenso stabilito per l’attività da svolgere dal legale di fiducia dell’Ente, oltre ad essere sottostimato, non poteva nemmeno qualificarsi ingiusto perché andava corrisposto, a prescindere dalla nomina dell’avv. Mazzella, a qualsiasi altro legale nominato dalla giunta municipale in presenza della medesima situazione di fatto. In definitiva, il reato di abuso di ufficio è un reato di evento il cui disvalore penale si realizza soltanto al momento della effettiva produzione d un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri. Qui il vantaggio non era nemmeno astrattamente ipotizzabile, anche perché, in data 4 aprile 2017, la stessa giunta municipale, a seguito dell’atto di rinuncia all’incarico da parte dell’avv. Annalisa Mazzella, aveva proceduto alla revoca dell’incarico professionale, affidandolo ad altro legale.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Controllare Anche
Chiudi
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex