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Premio di maggioranza sì, premio di maggioranza no: è caos all’ombra del Torrione

FORIO – Come anticipato nell’edizione di ieri, non accenna a placarsi la polemica tra i due schieramenti che andranno al secondo turno il prossimo 24 giugno. Il motivo del contendere riguarda, come di certo saprete, l’attribuzione del cosiddetto “premio di maggioranza”. Mentre Francesco Del Deo e la sua coalizione ritengono di averlo ottenuto già al primo turno, dall’altra parte della barricata Stani Verde e i suoi sodali smentiscono categoricamente le affermazioni del primo cittadino uscente.

LO STAFF DI DEL DEO: «MANTENIAMO LA MAGGIORANZA QUALUNQUE SIA L’ESITO DEL VOTO». Nelle scorse ore, sulla pagina Facebook di Del Deo, è apparso un post con il quale il suo staff cerca di fare chiarezza sull’intricata questione, che di certo sarà il principale tema di questa nuova campagna elettorale. «Ancora una volta si tenta di trarre in inganno il popolo di Forio. La sentenza del Consiglio di Stato del 10 maggio 2017 n. 2174 che circola online è stata superata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 1067/2018 la quale chiarisce che nel prossimo consiglio comunale la nostra coalizione ha la maggioranza assoluta con 8 consiglieri più il sindaco, quindi 9. Con la vittoria del 24 giugno i consiglieri passano a 10 più il sindaco 11. In sintesi la coalizione Del Deo mantiene comunque la maggioranza in consiglio qualunque sia l’esito. Come sempre, con documentazione, dimostriamo i fatti».

«Il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1067/2018 – si legge nel comunicato – ha chiarito che, alla luce dell’interpretazione letterale della norma di cui all’art. 73 comma 10 del Tuel, l’inciso secondo cui “sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi” costituisce un’eccezione alla regola generale dettata al primo periodo dello stesso secondo comma e per la quale: “qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi”».

«Con la conseguenza che l’espressione voti validi – si legge ancora nella nota – non può che essere letteralmente e unicamente riferita al primo turno, il quale è l’unico ad essere preso in considerazione, sicché è da escludersi che essa possa essere intesa – in virtù di una, come si è visto, inammissibile interpretazione estensiva – come ricomprendente la sommatoria dei voti validi attribuiti, nei due turni, ai candidati sindaci. Conclusivamente l’art. 73, comma 10, del Tuel, dispone inequivocabilmente che l’assegnazione del premio di maggioranza, in favore del rassemblement del Sindaco eletto al ballottaggio, non scatti in caso di superamento, al primo turno, del 50 per cento dei voti validi da parte di altro rassemblement (cfr. sul punto Corte costituzionale n. 275/2014)».

COLELLA: «NON È STATO ASSEGNATO ALCUN PREMIO DI MAGGIORANZA, LO DICE IL MINISTERO». Non si è lasciata attendere la risposta del fronte di Stani Verde. Ad attirare l’attenzione è soprattutto lo scambio epistolare tra il consigliere comunale uscente Giuseppe Colella e il viceprefetto Capuano della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Viminale. «A Forio – scrive Colella – in base ai risultati pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno, non è stato assegnato nessun premio di maggioranza in quanto al primo turno nessuna lista o gruppo di liste collegate ha superato il 50% dei voti validi. Quindi al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto al secondo turno il 24 giugno sarà assegnato il 60 per cento dei seggi».

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«Il viceprefetto dottor Capuano – aggiunge Colella – chiarisce che la tabella da loro pubblicata “Eligendo” è relativa alla percentuale sul totale dei voti validi alle liste “9138” e non sul totale dei voti validi ai candidati sindaci “9305” (come si rileva dalla ultima pagina della tabella “Eligendo”, sul quale si assegna il premio di maggioranza come confermato in ultimo da Consiglio di Stato (Sezione III Sentenza 19 febbraio 2018, n. 1067) e (Sezione III, sentenza 19 febbraio 2018, n. 1055). “… nell’ambito dei voti validi ex art. 73, comma 10, citato, debba farsi rientrare la totalità dei voti espressi e quindi anche «i voti validi complessivi conseguiti al primo turno dai candidati alla carica di sindaco (e dunque, oltreché sui voti di lista automaticamente assegnati al candidato sindaco collegato alla lista ai sensi dell’art. 72, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, anche sui voti espressi singolarmente a favore dei soli candidati sindaci senza voti di lista, in esplicazione del c.d. voto disgiunto…”». In questo inviluppato meandro giuridico è difficile capire dove risieda la verità. L’auspicio è che qualche illuminato giurista (possibilmente super partes) possa sbrogliare una volta e per tutte questa intricatissima matassa…

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