CRONACA

Crolla il muro, contenzioso tra Comune e privato

Succede a Barano dove il sindaco ha chiesto a una società la messa in sicurezza dopo un verbale redatto dai vigili del fuoco. Quest’ultima si è opposta ma i giudici hanno dato ragione all’ente pubblico

Crolla il muro perimetrale di un fabbricato rurale, il Comune ordina la messa in sicurezza e la proprietà si oppone. È quanto successo a Barano dove, a seguito del crollo del muro perimetrale del fabbricato rurale di cui è proprietaria la Sai Società Agricola Ischitana S.r.l., che ha posto in essere il ricorso, il Sindaco del Comune di Barano d’Ischia prescriveva l’esecuzione di tutto gli interventi di pulizia e messa in sicurezza del fondo, nonché di ripristino del rudere che su di esso insiste, al fine di eliminare qualsivoglia fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

L’ordinanza veniva emessa a seguito dell’acquisizione del verbale dei vigili del fuoco e dell’accertamento del dissesto della parete verticale della costruzione, nonché dell’esistenza di una folta vegetazione in stato di abbandono, fonte di rischio di inneschi di incendi. Ma la società si è opposta all’ordinanza del sindaco chiedendo anche la sospensione della sua efficacia.

Il Comune di Barano d’Ischia, nella sua difesa, ha illustrato come l’ordinanza sarebbe stata necessitata dall’avvenuto crollo di parte del fabbricato e ciò avrebbe impedito, a tutela della pubblica incolumità, un qualsiasi provvedimento diverso rispetto a quello in concreto adottato; inoltre, a dimostrazione dalla sussistenza del pericolo per la sicurezza collettiva, adduceva che il tratto di strada di via San Pancrazio, che costeggia il rudere, dovrebbe considerarsi sicuramente pubblico, essendo attraversato dalla generalità indistinta dei cittadini ab immemorabili; concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso. Bocciata la sospensiva, i giudici amministrativi hanno dato ragione al Comune chiarando come “l’ordinanza sindacale con la quale è stato imposto, alla ricorrente, di mettere in sicurezza il fabbricato e l’area circostante, deve qualificarsi ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità, come è reso evidente dalle considerazioni conclusive riportate nella parte motiva e dal dispositivo del provvedimento stesso, che specifica, per l’appunto, che il provvedimento è stato imposto “per eliminare ogni fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità”. Per i giudici del Tribunale amministrativo regionale della Campania “A fronte della indubbia gravità del pericolo, tale da rendere non più percorribile al transito la strada che costeggia il fabbricato, se non dopo la realizzazione delle necessarie opere di messa in sicurezza, risulta del tutto inconferente il dato esposto dalla ricorrente secondo cui lo stato dei luoghi sarebbe inalterato da circa vent’anni. Invero, la dinamica descritta (e il fatto stesso che un crollo si sia verificato) dimostra la necessità di provvedere con urgenza e immediatezza alla messa in sicurezza dell’area, a tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti, onde evitare la reiterazione di fatti potenzialmente pregiudizievoli”. E quindi acclarato lo stato di sostanziale abbandono del fondo e del rudere, potenzialmente idonei ad ingenerare una situazione di pericolo (sia per il crollo di ulteriori elementi costruttivi sia per eventuali incendi interessanti la vegetazione), l’ordinanza deve ritenersi del tutto legittima. Per questo i giudici della quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli hanno respinto il ricorso condannando anche la Società Agricola Ischitana S.r.l al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge.

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