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Divieto di sbarco, anche Procida batte il suo “colpo”

La Giunta guidata dal sindaco Dino Ambrosino segue i Comuni dell’isola d’Ischia ed approva con la canonica delibera la proposta per la limitazione di sbarco e circolazione di veicoli sul territorio

Così come oramai prassi consolidata da diversi anni, con Delibera di Giunta Municipale n° 33 del 8 febbraio 2024, l’Amministrazione comunale ha approvato la proposta di decreto concernente la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite della Prefettura di Napoli. L’atto si compone di in 5 articoli come in virgolettato:

“Art. 1 (Divieti)

1. Dal 23 marzo al 27 ottobre 2024 sono vietati sia l’afflusso che la circolazione nell’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull’isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.

Art. 2 (Deroghe)

1. Previo compilazione di apposita comunicazione, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Procida e che dovrà essere conservata all’interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno, nel periodo di cui all’articolo 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

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Dal 23 marzo al 27 ottobre 2024 sono vietati sia l’afflusso che la circolazione nell’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull’isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti

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a) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell’isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Città Metropolitana;

c) veicoli utilizzati per attività istituzionali del Comune di Procida, nonché veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre Pubbliche Amministrazioni, quali Regione, Città Metropolitana di Napoli, Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell’ARPAC, della ASL.

2. Previo ottenimento di apposita autorizzazione in deroga, seguito richiesta avanzata con almeno 48 ore di anticipo, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Procida e che dovrà essere conservata all’interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno, nel periodo di cui all’articolo 1 possono essere derogati dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti e condotti da persone iscritte all’elenco dei “figli di Procida” ed in possesso di apposito tesserino, come da deliberazione vigente, legate da una parentela entro il secondo grado a residenti a Procida da almeno venti anni e che necessitino di assistenza. A tali veicoli è consentito l’afflusso ed il transito da e per un’area privata, ove il veicolo dovrà rimanere parcheggiato per tutta la durata del soggiorno nel luogo indicato in richiesta;

b) veicoli noleggiati e condotti da persone che abbiano la propria residenza nel Comune di Procida;

c) veicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico;

d) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiugere le strutture sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull’isola di Procida, i centri convenzionati di riabilitazione, di dialisi, provvisti di certificazione del medico di base o dell’Amministrazione delle strutture, limitatamente al giorno della visita prevista;

e) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari e alla consegna di farmaci, quotidiani e periodici, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

f) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

3. Previo ottenimento di apposita autorizzazione in deroga e relativo abbonamento, seguito richiesta avanzata con almeno 48 ore di anticipo, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Procida e che dovrà essere conservata all’interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno, nel periodo di cui all’articolo 1 possono essere derogati dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari e affittuari per l’intero anno solare di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

b) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull’isola di Procida, di volta in volta secondo le necessità previo verifica congruità da parte della Prefettura di Napoli e/o dal Comune di Procida;

4 Rimane ferma la possibilità per il Comune di Procida, con propri atti, di disporre ulteriori limitazioni relative alla circolazione totale o parziale dei veicoli all’interno del territorio comunale.

5. Al Comune di Procida è affidato l’incarico di disporre specifica modulistica e renderla disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, nonché di provvedere all’esame ed al rilascio delle autorizzazioni quando congrue ed opportune.

Art. 3 (Autorizzazioni)

1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell’isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l’Amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4 (Sanzioni)

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00 (pagamento entro 5 gg. € 301) così come previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5 (Vigilanza)

1. Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. “

– di mandare la presente al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;

– di allegare il prospetto riepilogativo del parere espresso ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/2000, dando atto che il presente procedimento non necessita del parere del Responsabile del settore economico – finanziario in ordine alla regolarità contabile;

– di trasmettere il presente deliberato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Prefettura di Napoli”.

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