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Accusato di spaccio, assolto giovane ischitano

Di Francesco Ferrandino

ISCHIA. Assolto perché il fatto non sussiste. È questo il responso del Giudice per le indagini preliminari, Dottoressa Russo,  in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero nei confronti di F.G., un ragazzo ischitano men che ventenne. L’accusa era di detenzione illecita di sostanze stupefacenti al fine di cessione. Il giovane era stato fermato dalle forze dell’ordine mentre era in possesso circa duecento grammi di hashish che, secondo le stime degli inquirenti, sarebbero pari a oltre mille dosi medie giornalieri.

Nell’udienza svoltasi ieri mattina presso il Palazzo di Giustizia di Napoli, il Gip ha accolto la tesi difensiva secondo cui il solo “dato ponderale”, cioè il fatto di detenere sostanza in quantità superiore alla dose media giornaliera, non è una condizione  sufficiente a conferire automaticamente alla condotta una rilevanza penale. L’accusa invece sosteneva che tale detenzione fosse sintomatica di un uso non esclusivamente personale, quindi con probabili prospettive di spaccio.  Tuttavia dalle indagini svolte, non è emerso nulla che potesse supportare l’accusa di detenzione al fine di cessione.

La linea difensiva dell’avvocato Mariangela Calise si è basata sulla configurazione di una fattispecie ormai ampiamente recepita dalla recente giurisprudenza, secondo cui l’imputato si era recato a Napoli (città dove era avvenuta la perquisizione da parte delle forze dell’ordine) per comprare un quantitativo tale da costituire una vera e propria scorta di riserva personale, ed evitare così inutili (e onerose) trasferte multiple in terraferma. Circostanza che esclude qualsiasi intenzione di spaccio, ma che conferma l’uso esclusivamente personale che il ragazzo avrebbe fatto del quantitativo acquistato.

Inoltre, il fatto che la sostanza stupefacente non fosse suddivisa in singole dosi e l’assenza di qualsivoglia strumentazione adatta a realizzare tale frazionamento, unitamente alla mancanza di disponibilità di denaro in quantità incompatibile con l’attività lavorativa svolta dal ragazzo, hanno costituito altrettanti elementi decisivi. L’imputato, al termine del rito abbreviato richiesto dalla difesa, è stato infatti assolto perché, come detto, il fatto non sussiste.

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