CRONACA

Esclusi da un avviso pubblico regionale, in due “riabilitati” dal Tar

Le domande di entrambi gli erano state inserite tra quelle “non ammissibili a valutazione” in quanto “manca provvedimento sismico”. I giudici amministrativi però spiegano: “Non serve per opere di lieve entità”

Con due provvedimenti diversi i giudici del Tribunale Amministrativo regionale della Campania hanno accolto le richieste di due isolani, Michele Cava e Giovanni Castellacci, che hanno ottenuto l’annullamento dell’avviso pubblico e dei successivi atti sulla “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario” a cura della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestale della Regione Campania. Le domande di entrambi gli uomini isolani sono state inserite tra quelle “non ammissibili a valutazione” in quanto “manca provvedimento sismico”. Secondo le tesi difensive “La tipologia dell’intervento in progetto (riferimento muri a secco senza l’uso di malta) rientrerebbe tra le cosiddette “Opere di modesta entità” contemplate dall’NTC 2008, che non rivestono carattere di particolare rilievo, rappresentando opera povera dell’edilizia rurale, che in base a quanto prescritto sempre dalla richiamata norma possono essere ricondotte anche a mere “costruzioni semplici” che non necessita di alcuna autorizzazione sismica”.

Inoltre i due ricorrenti hanno anche trasmesso alla Regione Campania l’Attestazione di cantierabilità delle opere rilasciata dal Comune di Lacco Ameno e di Forio senza alcuna nota. Respinta l’istanza cautelare “ritenendo che la prescrizione del punto 7.2 del bando (laddove esige un grado di esecutività dei progetti e richiede che, al momento della presentazione, le domande debbano essere corredate di tutti i titoli abilitativi) sembra doversi interpretare nel senso che, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, è necessario che ogni autorizzazione sia stata rilasciata, ivi compresa l’autorizzazione sismica condizionante l’esecuzione dei lavori;”, i giudici hanno scritto in sentenza come “Considerato che la necessità dell’autorizzazione sismica non può essere esclusa a priori per alcune tipologie di opere e, anzi, si mostra generalmente necessaria per i territori sismici e ai fini della preservazione delle ragioni di incolumità, potendo derogare ad essa o al deposito sismico solo qualora la parte interessata adduca e dimostri l’effettiva inesistenza di rischio, sulla base di una documentata relazione del tecnico progettista abilitato, corredata sotto la sua responsabilità di dati ed elaborazioni che consentano di poter concretamente valutare l’inesistenza del rischio derivante dall’esecuzione dell’opera;”. Per i giudici amministrativi: “In ragione dell’esiguità delle opere e dell’inesistenza di rischi per la pubblica e privata incolumità, può senz’altro affermare che per esse non sussiste alcun obbligo né di “deposito sismico”, né di alcuna “autorizzazione sismica”. “In definitiva, pertanto, deve ritenersi che l’elaborato depositato in atti, sostituisca l’autorizzazione sismica, essendo ivi dichiarato che, in ragione dell’esiguità dell’opera e dell’inesistenza di rischi per la pubblica e privata incolumità, detta autorizzazione, ai sensi dell’art.83 del D.P.R. 380/2001 s.m.i, non sia necessaria. Ed invero, quanto al potenziale rischio sismico, con tale relazione si è attestato “- Per quanto riguarda la pubblica incolumità il terreno è molto distante da strade pubbliche ed abitazioni essendo tra l’altro raggiungibile solo per tramite un accesso pedonale. Per quanto riguarda la privata incolumità, al fine di garantire la massima sicurezza, fermo restando l’inciso sulla tipologia costruttiva e sulla sua estrema esiguità, le opere sono state eseguite in base a calcoli strutturali predisposti preventivamente. Inoltre tali opere, data la loro natura, di fatto, sono suscettibili a solo eventi franosi e non di ribaltamenti”. Per questo, il ricorso, è stato accolto annullando i provvedimenti (ovvero l’esclusione) impugnati.

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