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Elezioni a Lacco, ai raggi x il ricorso accolto

Vi illustriamo alcuni dettagli delle istanze articolate dai legali di Giacomo Pascale nella controversia sui risultati elettorali del primo turno, risolta a favore dell’attuale sindaco con il rigetto del ricorso principale

Il Tar ha dato ragione a Giacomo Pascale, rigettando il ricorso dei legali di fiducia del senatore Domenico De Siano contro l’esito del primo turno delle elezioni di Lacco Ameno. Contemporaneamente, i giudici della Seconda Sezione hanno accolto il ricorso incidentale proposto dal sindaco del Comune del Fungo. Ci vorrà ancora qualche tempo per conoscere le motivazioni. Nel frattempo, possiamo comunque esaminare i punti salienti del ricorso incidentale proposto dagli avvocati Lentini e Polzone, legali di fiducia di Giacomo Pascale, così come a suo tempo facemmo con quello principale del senatore. Il ricorso del “barone” innanzitutto contestava le motivazioni che secondo De Siano avrebbero dovuto comportare l’annullamento di una serie di voti a favore della lista n.2 “Il Faro” e che avrebbero invece dovuto portare alla convalida di alcune preferenze (annullate) per la lista n.1 “Sempre per Lacco Ameno”. Dopo aver contestato così la fondatezza del ricorso principale, ecco quello incidentale condizionato, contro “gli esiti del primo turno elettorale del 20 e 21 settembre che hanno illegittimamente determinato le cifre elettorali della Lista n. 1 e della Lista n.2 e, pertanto, vanno corretti”. Correzioni quindi riguardanti i risultati di tutte le quattro sezioni del seggio elettorale, da cui dopo un pomeriggio memorabile era scaturito il risultato di assoluta parità tra le liste di De Siano e Pascale, con conseguente “richiesta di correzione del risultato elettorale nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla proclamazione alla carica di Sindaco del Comune di Lacco Ameno all’esito del primo turno elettorale del 20 e 21.9.2020”. In sostanza, dopo le rivendicazioni di De Siano, col ricorso incidentale Pascale è passato al contrattacco, contestando innanzitutto una serie di voti attribuiti alla lista del senatore nelle sezioni 1 e 2, quelle che al primo turno avevano dato un responso favorevole al coordinatore regionale di Forza Italia. Contestazioni estese ad altre circostanze, riscontrate anche nelle sezioni 3 e 4, integranti le fattispecie di violazione di legge, eccesso di potere, errore di fatto, difetto del presupposto, di motivazione e di istruttoria, travisamento, sono alla base della richiesta per cui va corretto il risultato elettorale del verbale 22.09.2020, di accertamento del risultato di parità al primo Turno Elettorale del Comune di Lacco Ameno, rideterminando i voti di Lista n. 1 (“Sempre per Lacco Ameno”) in 1523 (anziché 1541) ed i voti di Lista n. 2 (“Il Faro”) in 1543 (anziché 1541), conseguendo la elezione diretta al primo turno elettorale del candidato Pascale (risultato, poi, vincitore all’esito solo del ballottaggio) insieme alla conferma della assegnazione della maggioranza dei Seggi (8) alla Lista n. 2.

Inoltre, in via più subordinata, gli avvocati del sindaco deducono ulteriori gravi motivi di invalidità delle operazioni elettorali del 20 e 21 settembre, nella Sez. n. 3 e n. 4, ritenute illegittime per una serie di motivi. Sul risultato della contestata Terza sezione vi è la questione del famoso voto in meno rispetto a quello che era stato decretato appena finiti i conteggi delle schede: «La ricostruzione delle operazioni di scrutinio nella Sezione n. 3 – si legge nel ricorso – dà conto della illegittima modifica del risultato elettorale, attraverso rettifica di 435 preferenze, effettivamente conseguite dalla Lista n. 2, all’interno di tale Sezione (n. 3), con trascrizione nel Verbale di Seggio solo di 434 voti. I voti conseguiti dalla lista n.2 (Il Faro), nella terza sezione, all’esito delle operazioni di scrutinio, sono stati dichiarati in 435 preferenze, opportunamente annotate all’interno della Tabella di Scrutinio alla presenza dei rappresentanti di lista». Il verbale delle operazioni di Seggio (n. 3), successivamente redatto dalla Commissione, invece, ha trascritto immotivatamente ed assegnato solo 434 voti (alla Lista n. 2), anziché i 435 annotati nelle Tabelle di Scrutinio. Le 435 preferenze (e non 434) della Lista n. 2, in tale Seggio (n. 3), per di più, trovano autorevole conforto (principio di prova) nella riproduzione audiovisiva degli scrutini, dalla quale risulta chiaramente che gli scrutatori, prima, esclamano più volte e con tono inequivocabile il numero di 435 voti per la Lista n. 2, poi, procedendo alla conseguente annotazione all’interno della tabella di scrutinio di tale dato.

Le gravi irregolarità denunciate, secondo i legali di Pascale, trovano autorevole conferma anche nella discrasia, riscontrata a seguito di accesso agli atti delle operazioni elettorali, per la quale è emerso nella Sezione n. 3 che non vi è corrispondenza tra numero dei votanti riportati nel Verbale delle Operazioni e numero dei votanti comunicato dal Presidente di Seggio (n. 3) all’Ufficio Elettorale Comunale. In pratica il numero complessivo delle schede votate dagli elettori riportate nel Verbale delle Operazione di Seggio (851) non corrisponde, all’evidenza, al numero dei votanti che lo stesso Presidente di Seggio aveva precedentemente comunicato all’Ufficio Elettorale Comunale (852). Tale circostanza confermerebbe una intervenuta correzione delle preferenze (conseguite dalla lista n. 2, quella di Pascale, nella Sezione n. 3), in sede di trascrizione dei risultati, all’interno del verbale. Tale irregolarità, per di più, era stata prontamente rilevata dal Rappresentante di Lista (il signor Vincenzo De Luise) e dal candidato Leonardo Mennella, nei confronti della Commissione di Scrutinio, chiedendo che venisse riesaminata la Tabella di Scrutinio della Sezione n. 3. Tale richiesta tuttavia era stata ignorata. Un vizio che fa invocare la correzione dei dati in favore della lista n.2 di Pascale, oppure in subordine, la caducazione delle operazioni elettorali nella Terza sezione per mancata corrispondenza tra votanti e schede votate espressamente prescritto quale causa di nullità dell’art. 67 d.p.r. 570/60. Discrasie sono state rilevate dai legali del sindaco anche nella Quarta sezione, dove la lista “Il Faro” si era vista privato di un voto (decisivo). Nella tabella di scrutinio, infatti, i voti assegnati alla Lista n. 2 originariamente risultavano 440. Eppure, nel verbale di Sezione, successivamente redatto, sono stati riportati solo 439 voti in favore della Lista n. 2, senza annotazione alcuna di eventuali sopravvenute ragioni di modifica dei risultati elettorali. Emerge una radicale discrasia, ancora una volta, del numero dei votanti (908 o 909) all’interno di una sezione (n.4), che conferma l’indebita sottrazione di un ulteriore voto della lista n. 2 anche in tale Sezione. Ecco quindi i motivi alla base della richiesta, risultata poi accolta, di “respingere il ricorso principale ovvero dichiararlo improcedibile per carenza di interesse per la fondatezza dei motivi di ricorso incidentale; accogliere il ricorso incidentale e, per l’effetto, in chiave correttiva, dichiarare la elezione a Sindaco di Giacomo Pascale fin da turno elettorale del 20 e 21 settembre 2020, con conferma della assegnazione di otto Consiglieri eletti della Lista n. 2; in via subordinata, accogliersi le ultime due censure del presente ricorso incidentale, anche ai fini di tutela dell’interesse strumentale del ricorrente”.

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