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«Fuori le carte», il Tar dà ragione alla Traspemar

L’azienda che si occupa del trasporto di rifiuti vince il ricorso dinanzi alla VI Sezione Penale cui si era rivolta dopo che l’autorità marittima aveva opposto diniego alla consegna di documentazione relativa a mezzi che avevano viaggiato su motonavi della Medmar

Aveva chiesto all’autorità marittima una serie di atti e documenti, sulla scorta che una serie di rifiuti non pericolosi potessero viaggiare sui mezzi di trasporto marittimi in promiscuità (cosa che peraltro succede in realtà non così distanti come dalla nostra quali Capri e Ponza). Ma dall’altra parte della barricata avevano sempre risposto picche. Così la Traspemar – la società che a tutt’oggi gestisce in forma quasi monopolistica il trasporto della monnezza in terraferma dalla nostra isola – si era rivolta al Tar per poter venire in possesso di questa documentazione (si tratta in particolar modo del classico formulario – una sorta di bolla di accompagnamento, per intenderci – che i mezzi speciali devono esibire prima di imbarcarsi sia alle capitanerie che a bordo prima dell’imbarco. E adesso con una apposita sentenza emessa dalla VI Sezione la magistratura amministrativa ha dato ragione alla società ricorrente che aveva citato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed aveva chiesto l’annullamento “del provvedimento di diniego (prot. n. 6981 del 20 maggio 2022) del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera di Casamicciola Terme all’istanza di accesso agli atti presentata dalla Tra.Spe.Mar S.r.l. in data 16 aprile 2022 ed avente ad oggetto le richieste formulate all’Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera di Casamicciola Terme ai sensi degli artt. 2 e 3 delle ordinanze n. 09 e 10 del 2015 di Circomare Ischia, relative al trasporto marittimo di rifiuti non pericolosi e di rifiuti solidi urbani nonché copia dei FIR di avvenuto smaltimento relativi a specifici viaggi operati dalle motonavi della società Medmar Navi S.p.A.”.

Nessun dubbio da parte della magistratura amministrativa, che nel dispositivo evidenzia in maniera chiara come “la richiesta di accesso è animata dallo scopo di verificare la retta e puntuale osservanza delle regole che tale servizio di trasporto immancabilmente conformano”

Di fatto, dunque, la vicenda si origina quando lo scorso 19 aprile la Traspemar presenta istanza di accesso agli atti al Locamare Casamicciola ed al Circomare Ischia tesa “alla visione ed estrazione di copia delle istanze formulate a codesti On.li Comandi ai sensi degli artt. 2 e 3 dell’Ordinanza n° 09 e 10 del 2015 dell’Ufficio Circondariale di Ischia, relative al trasporto marittimo di rifiuti non pericolosi e di rifiuti solidi urbani, nonché copia dei FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) di avvenuto smaltimento relativi ad una serie di viaggi effettuati da motonavi della società Medmar, tutti partitamente individuati nel corpo della istanza di accesso”. La società che si occupa del trasporto di rifiuti basava la sua richiesta sull’esigenza di verificare il corretto espletamento dei servizi di trasporto speciale marittimo di rifiuti espletato dalle motonavi della Medmar. Esattamente un mese dopo, il 20 maggio, l’accesso agli atti su indicati veniva negato sulla scorta di una carenza di legittimazione della ricorrente in quanto operante “come vettore marittimo e non come gestore diretto e/o indiretto di servizi di raccolta rifiuti pubblici e privati nell’ambito dell’isola di Ischia; la società ricorrente, invero, opererebbe quale armatrice di motonavi esclusivamente nel settore del trasporto speciale marittimo, nel mentre gli atti richiesti afferirebbero al diverso servizio di gestione di raccolta e trasporto di rifiuti provenienti da servizi pubblici e servizi conto terzi a terra espletato da società che non effettuano servizi marittimi diretti”; sono tali ultimi società –non concorrenti della ricorrente- ad avere chiesto la autorizzazione all’espletamento del viaggio a mezzo motonavi Medmar, in modalità cd. Promiscua”.

Nessun dubbio da parte dei giudici amministrativi nel ritenere fondato il ricorso con motivazioni che vengono espresse in maniera decisamente chiara nel dispositivo nel quale si legge tra l’altro: “La flotta della Traspemar è composta da due motonavi, adibite al trasporto marittimo di autoveicoli carichi di rifiuti speciali, pericolosi e non, rifiuti solidi urbani, infiammabili gas e benzina. I principali clienti della Traspemar sono soggetti cui è demandato l’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, i cui automezzi vengono indi trasportati verso la terraferma dalle motonavi della ricorrente. La società Medmar, con le proprie unità navali, principalmente effettua il trasporto di passeggeri, mezzi e merci nella medesima area marittima del Golfo di Napoli; alcune motonavi, tuttavia, in possesso di adeguata certificazione, trasportano anche gli automezzi carichi di merci pericolose, quali per esempio gas e carburante, ovvero rifiuti. Ora, i soggetti che effettuano la raccolta di rifiuti non pericolosi per conto terzi all’interno del territorio della Isola d’Ischia, oltre a ricorrere per il trasporto marittimo alle motonavi della ricorrente, possono chiedere la autorizzazione all’imbarco dei propri automezzi anche a bordo delle motonavi passeggeri e merci (di Medmar o di altro operatore, Caremar). I documenti richiesti dalla ricorrente si sostanziano giustappunto negli atti (richieste di autorizzazione; FIR di avvenuto smaltimento) pel tramite del quale tale modalità promiscua di trasporto si è concretata (nelle circostanze di luogo e di tempo e nei viaggi partitamente puntualizzati nella istanza di accesso). La richiesta di accesso è animata ex professo dallo scopo di verificare la retta e puntuale osservanza delle regulae che tale servizio di trasporto immancabilmente conformano. Trattasi, all’evidenza, di atti e documenti afferenti alla medesima fase di un servizio o attività, consistente giustappunto nel trasporto speciale marittimo di rifiuti; il modus parzialmente diverso pel tramite del quale tale servizio viene espletato dalle motonavi di Medmar (in modalità, cioè, promiscua) non può assumere soverchia significanza ai fini che ne occupano. E’ evidente, invero, l’interesse concreto e attuale della ricorrente a conoscere il contenuto di atti che quodammodo afferiscono ad un servizio di trasporto da essa ricorrente – puro vettore marittimo di merci e rifiuti – pure esercitato”. Da qui la decisione di accogliere il ricorso e di ordinare l’esibizione della documentazione richiesta entro e non oltre il termine di 30 giorni.

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