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Il gip e le esigenze cautelari per Ferrandino e D’Abundo

ISCHIA – Nelle conclusioni dell’ordinanza di custodia cautelare dalla stessa firmata, il gip Mariella Montefusco non sembra nutrire dubbi sui gravi indizi di colpevolezza che gravano su Vanni Ferrandino e Antonello D’Abundo, posti agli arresti domiciliari nella prima mattinata di lunedì. In primis il giudice sottolinea che siamo davanti ad un caso di un concussione e che nel caso di specie non si configura invece il reato di corruzione. Una differenza, questa, che viene anche spiegata: “Va infatti sottolineato che, in relazione al primo fatto reato (anno 2014) non si rileva la presenza di un rapporto sinallagmatico tra la promessa e l’abuso dei poteri del pubblico ufficiale, considerando da un lato che l’iter procedimentale afferente alle violazioni della normativa ambientale sembra avvia avuto un corso regolare e dall’altro che il Castiglione era comunque intenzionato alla eliminazione delle illiceità, tant’è che il dissequestro interveniva a seguito dell’accertamento della regolarità degli interventi. Quanto al fatto del 2015, non si configura nemmeno un ipotetico vantaggio per il Castiglione, il quale aveva messo in regola le sue attività”. Per essere ancora più chiara sulla configurazione del reato contestato ai due indagati, la dott.ssa Montefusco aggiunge poi che “ciò che rileva è il diverso modo con cui l’intraneus, nei due delitti, riesce a realizzare l’illecita utilità: la corruzione è caratterizzata da un accordo liberamente e consapevolmente concluso, su un piano di sostanziale parità sinallagmatica, tra i due soggetti, che mirano ad un comune obiettivo illecito; l’induzione indebita, invece, è destinata da uno stato di soggezione del privato, il cui processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza casuale, dall’abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del primo”.

“LA CONDOTTA PREVARICATRICE DI UN PUBBLICO UFFICIALE

Il caso di specie, secondo il gip, consente di riconoscere la condotta prevaricatrice del Ferrandino nella sua veste di pubblico ufficiale il quale avrebbe abusato del su ruolo, servendosi di un esecutore materiale e “implicitamente minacciando, all’esito di ulteriori interventi ispettivi, l’adozione di provvedimenti contra ius, si faceva dare indebiti vantaggi”. Ma il magistrato ricorda come nel reato concorra anche Antonello D’Abundo, il quale ha posto in essere atti o comportamenti riconducibili alla condotta tipica dalla norma incriminatrice, ossia che ha, con la propria condotta, contribuito a creare nel soggetto passivo – e cioè l’imprenditore Ciro Castiglione – quello stato di costrizione e soggezione. Nell’ordinanza infatti si legge anche che “nella concussione posta in essere mediante l’intermediazione di un privato, invero, è necessario che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro o altra utilità sono voluti effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l’intermediazione del correo, fattosi portavoce delle richieste del funzionario, cosa che è avvenuta nel caso di specie”.

“CASTIGLIONE ASSOLUTAMENTE ATTENDIBILE”

C’è un altro aspetto importante, addirittura fondamentale ai fini dei provvedimenti cautelari che sono emesse, vale a dire l’assoluta veridicità delle dichiarazioni rese nella sua denuncia dal grande accusatore, ossia Ciro Castiglione. Che il gip ritiene idonee da sole “a costituirre grave elemento indiziario a carico del D’Abundo e del Ferrandino”. La dott.ssa Montefusco scrive infatti che “il Castiglione infatti ha nel caso in esame il ruolo di persona offesa, per cui le sue dichiarazioni non necessitano di elementi di riscontro. Va infatti ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto. Nel caso in esame, va sottolineata la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del racconto, sia per l’assenza di elementi che possano lasciar desumere intenti calunniatori, sia perché il narrato si profila logico e coerente con le altre risultanze investigative, consistenti nelle operazioni di intercettazione e nei riscontri documentali”. Non solo, si sottolinea che la prova del pagamento emergerebbe dal documento fiscale relativo al soggiorno a Marina di Castellaneta e sul punto è anche abbastanza indicativa una conversazione telefonica che risale al 9 novembre, che consente di intuire la possibilità che Vanni Ferrandino possa beneficiare di una ulteriore vacanza in Puglia. L’ulteriore elemento che grava sul sottufficiale, secondo il gip, è il fatto che “la registrazione effettuata dalla persona offesa, poi, dà conto della ‘disponibilità’ del Ferrandino nei suoi confronti, altrimenti non giustificabile se non alla luce di vantaggi già ricevuti”.

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LE ESIGENZE CAUTELARI E LA MISURA DA APPLICARE

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Nel tirare le somme il gip si sofferma sulle esigenze cautelari e scrive che “le stesse emergono nello specifico dalla già avvenuta reiterazione della condotta criminosa ai danni del Castiglione e in generale dalla registrazione effettuata dalla persona offesa, nella parte in cui il D’Abundo riferiva al Castiglione che il Ferrandino era riuscito ad ‘apparare’ la situazione degli Impagliazzo. Ciò lascia evincere la presenza di una condotta sistematica del pubblico ufficiale che rende più che concreto e attuale (in quanto trattasi di vicende risalenti a pochi mesi fa) il pericolo di reiterazione di fatti della medesima specie di quello per cui si procede”. Per quanto riguarda invece la posizione relativa ad Antonello D’Abundo si spiega che “le modalità della condotta, la pervicacia dimostrata non solo nel rendersi complice del Ferrandino, ma anche con l’approfittare a scopi personali dello stato di soggezione della persona offesa conseguente al metus esercitato dal pubblico ufficiale dimostrano una personalità incline a delinquere. Quanto alla misura da applicare, ritiene questo giudice che le rilevata esigenza cautelare possa essere adeguatamente tutelata dalla misura degli arresti domiciliari, con i divieti di cui al dispositivo, la quale, oltre ad impedire la reiterazione della condotta, impedisce altresì i contatti con la persona offesa e tra i correi”. Ad entrambi gli indagati è stato fatto divieto di avere contatti con persone diverse da quelle che dimorano nella stessa abitazione o che li assistono.

 

 

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