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Il giudice del lavoro respinge il dipendente comunale

Di Francesco Ferrandino

ISCHIA. L’amministrazione di via Iasolino riporta una nuova vittoria giudiziaria, stavolta in un processo che vedeva il Comune di Ischia opposto a un ex dipendente, addetto all’ufficio elettorale. Quest’ultimo aveva intrapreso le vie legali per ottenere il riconoscimento di qualifica superiore e la relativa differenza retributiva. L’avvocato Gaetano Ottato, difensore dell’ente, è riuscito invece a “stoppare” tale pretesa, ottenendo il rigetto della domanda e la condanna dell’ex dipendente al pagamento delle spese processuali. La vicenda ha inizio circa cinque anni fa, quando venne collocato in quiescenza dall’1.1.2011 il sig. Giuseppe Sasso, responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune. L’ente si era quindi trovato nella necessità di individuare un dipendente dotato di competenze ed esperienza nella tenuta del corpo elettorale e nella elaborazione delle statistiche e, con provvedimento dell’11.2.2011 tale dipendente era stato individuato proprio in colui che ha portato l’ente in tribunale. Secondo il ricorrente, il Comune di Ischia gli avrebbe quindi attribuito tutte le funzioni di ufficiale elettorale responsabile dell’Ufficio elettorale–statistica e censimento previste dalla legge, funzioni che egli avrebbe svolto in modo permanente, e per il quale era previsto l’inquadramento nella categoria D del Contratto collettivo dei dipendenti degli Enti Locali, posizione economica D 3, avendo inoltre ripetutamente chiesto al Comune di Ischia l’inserimento dell’organico nell’ufficio da lui diretto. Tutto questo mentre invece, con apposita determina, l’Amministrazione comunale di Ischia avrebbe posto l’ex dipendente sotto il coordinamento e la responsabilità del dirigente dell’area amministrativa. Oltre a tali rivendicazioni, riguardanti l’inquadramento nella pianta organica, c’era anche quella relativa al non aver percepito le relative differenze retributive per le mansioni superiori svolte. Il Comune di Ischia, tramite l’avv. Ottato, ha ribattuto contestando la riconducibilità dell’incarico affidato al ricorrente nel profilo D del Contratto collettivo, in considerazione del titolo di studio richiesto nel dipendente inquadrato in tale categoria, affermando inoltre che il provvedimento dell’11.2.2011 aveva conferito al dipendente un incarico di responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi–amministrativi, e quindi un incarico non riconducibile a quello invocato nella domanda attorea. Il dottor Roberto Pellecchia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha ritenuto infondate le pretese dell’ex dipendente, respingendone la domanda. Attraverso un’articolata sentenza, ricca di riferimenti giurisprudenziali, il magistrato ha osservato in via preliminare che ogni riconoscimento delle mansioni superiori incontra i limiti previsti dalla disposizione legislativa di cui all’art.52 D.L.gs n.165/2001, secondo cui il principio per il quale l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. Il principio, com’è noto, costituisce una peculiarità del lavoro pubblico rispetto a quello privato nel quale, in forza degli artt.2126 e 2103 c.c., la prestazione lavorativa svolta di fatto riveste una sua specifica rilevanza, sia sul piano normativo che su quello economico. Al contrario, nel settore pubblico, diversi interventi della giurisprudenza amministrativa avevano confermato che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non davano diritto né all’inquadramento relativo, né al diverso trattamento economico (Cons. Stato sez. V, 19.01 98 n.81; TAR Calabria 24.11.1997 n.683). Nel caso in esame, il Sindaco del Comune di Ischia, avendo preso atto che il responsabile dell’Uff. Elettorale Giuseppe Sasso aveva chiesto di essere posto in quiescenza, aveva allo stesso tempo disposto che il dipendente avrebbe svolto tutte le funzioni di Ufficiale elettorale responsabile dell’Ufficio elettorale Statistica e censimento. Quindi, se l’assegnazione del dipendente a tale ufficio é avvenuta per la copertura di un posto resosi medio tempore vacante, occorreva tuttavia verificare se le funzioni svolte dal ricorrente presso l’ufficio indicato fossero classificabili nell’ambito del livello contrattuale rivendicato. E su tale punto, la declaratoria contrattuale era molto chiara: appartengono alla categoria D i lavoratori che svolgono attività caratterizzate, tra l’altro, “da elevate conoscenze plurispecialistiche la cui base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea e un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento”. Tuttavia il dipendente in questione non aveva mai fornito prova di aver conseguito nemmeno il diploma di laurea breve: veniva quindi a mancare il necessario requisito formale per lo svolgimento delle relative mansioni. Quanto alla responsabilità dei processi amministrativi, è emerso che il ricorrente era inserito in un gruppo di lavoro i cui compiti erano quelli di organizzazione del servizio elettorale, che vengono eseguiti sotto la diretta supervisione e controllo del direttore, Dr. Raffaele Montuori. In pratica, da quanto il giudice ha potuto evincere dalla documentazione prodotta, il dipendente aveva la responsabilità di una determinata fase del procedimento amministrativo relativo alla consultazione elettorale, ma non dell’intero procedimento, come invece è proprio di chi appartenga al livello superiore. Diverse altre carenze relative alla documentazione delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, hanno definitivamente convinto il Giudice ad accogliere la tesi dell’avv. Ottato in difesa del Comune di Ischia, e a respingere le istanze del ricorrente.

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