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Il Tar “frena” Perrella, si chiude la partita per il porto

I giudici amministrativi hanno accolto la questione di giurisdizione sollevata dal Comune di Lacco Ameno: la causa è di competenza del tribunale ordinario. La concessione scadrà comunque agli inizi di giugno

È una decisione, quella del Tar, che verosimilmente mette fine alla disputa tra il Comune di Lacco Ameno e la Marina di Capitello Scarl per la gestione del porto turistico. Il Tribunale Amministrativo Regionale ieri ha emesso la sentenza sul ricorso della società contro la decisione del Comune di revocare la concessione a causa del mancato versamento dei canoni annuali, dichiarando “il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorsointroduttivo del giudizio, in favore della giurisdizione del giudice ordinario,davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e neitermini di cui all’art. 11 c.p.a.”. In sostanza, la società avrebbe dovuto incardinare la causa presso il Tribunale ordinario, anziché al Tar. Tuttavia, la decisione arriva a poche settimane dalla scadenza naturale della concessione quinquennale, fissata agli inizi di giugno, e con tutta probabilità tra un mese, quando la legge in astratto lo consentirà, il Comune non avrà fretta di intraprendere azioni esecutive, visto che in quel momento mancheranno ormai pochi giorni alla fine della concessione, quando l’ente potrebbe riprendere il controllo dell’area senza ulteriori passaggi giudiziari.

Di fatto, la disputa tra le parti al Tar si chiude con un pareggio: la sospensiva della scorsa estate aveva consentito alla Marina di Capitello di salvare la stagione, mentre i successivi rinvii stabiliti dal Tar hanno progressivamente spostato fino alla primavera la decisione, arrivata ieri.

Lo scorso marzo, il Comune aveva anche diffidato la società a liberare immediatamente l’area, provvedimento impugnato dalla società con una serie di motivi aggiunti. Il Tar ha anche parzialmente accolto tale impugnazione in quanto la diffida avrebbe dovuto recare la firma del dirigente anziché del sindaco.

La questione dal punto di vista giuridico, comunque, è stata illustrata dal Tar spiegando che nel caso in esame, ad originare la controversia è stato il provvedimento con cui, al di là del nomeniuris utilizzato (revoca della concessione), si è sostanzialmente deciso di risolvere il rapporto contrattuale discendente dalla convenzione, con il Comune che, all’epoca guidato dal Commissario prefettizio, aveva fatto espresso riferimento alla clausola di risoluzione unilaterale per inadempimento (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), prevista dall’art. 15 punto 4 della convenzione, appunto in relazione al mancato versamento del canone annuale dovuto dal concessionario.

Il collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso introduttivo del giudizio a favore della giurisdizione del tribunale ordinario, davanti al quale il processo potrebbe essere riassunto, circostanza che forse verrà presa in considerazione solo dalla società

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Secondo il collegio giudicante, «emerge in tutta evidenza come l’oggetto del presente giudizio, incentrato
sulla contestazione della disposta risoluzione contrattuale, attiene alla faseesecutiva della concessione di lavori pubblici, nonché affidamento dellagestione degli impianti, successiva all’aggiudicazione e alla stipula del relativocontratto/convenzione.I criteri di riparto della giurisdizione ritenuti applicabili al caso in esame sonoquelli richiamati dalla consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio nonravvisa ragioni per discostarsi».

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E qui il Tar ha citato una nutrita serie di pronunce della recente giurisprudenza di legittimità le quali statuiscono che le controversie relative a concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, in quantoriconducibili alla nozione normativa di “concessione di lavori”competono alla giurisdizione ordinaria, ai sensi della l. n. 109 del 1994. Di conseguenza, dopo l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto, la natura delrapporto è paritetica e la relativa esecuzione è disciplinata dalle regole contrattuali contenutenella convenzione, con l’attribuzione al giudice ordinario di ogni controversia relativa alla fase esecutiva, visto che la giurisdizione esclusiva attiene soltanto allaprecedente fase di scelta del contraente. In sostanza, anche se il Comune ha formalmente connotato il provvedimento come una revoca (che vedrebbe la giurisdizione del giudice amministrativo), di fatto siamo in presenza di un’azione di risoluzione contrattuale per inadempimento, per la quale viene in rilievo la giurisdizione del tribunale ordinario.

Fuori dalle questioni di teoria del diritto, in pratica la concessione assegnata alla Marina di Capitello volge ormai al termine, e la decisione del Tar non aggiunge molto alla vicenda. Decisione che probabilmente avrebbe potuto arrivare già a gennaio allo stato degli atti, ma forse è stata proprio l’impugnazione proposta a marzo dalla società coi motivi aggiunti contro la diffida del Comune a richiamare l’attenzione del Tar sulla natura sostanziale della controversia, rivendicando la propria giurisdizione nella citata impugnazione, e al contempo dichiarando quella del giudice ordinario per il ricorso principale contro la revoca della concessione. Intanto, la questione relativa al versamento dei canoni arretrati va avanti proprio innanzi al tribunale ordinario.

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