CRONACA

Insegnante di sostegno per poche ore, il Tar condanna la Scuola Media Scotti

I genitori del ragazzino hanno contestato all’Istruzione scolastica anche la mancata adozione del piano educativo individualizzato

Condannato il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Scuola Statale “Giovanni Scotti” di Ischia ad adottare tempestivamente il PEI definitivo (o documento analogo di pari funzione) per l’anno scolastico in corso, con la specifica indicazione del numero di ore di sostegno, e alla sua esecuzione in favore di un alunno isolano, e alla conseguente attribuzione allo stesso di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate o comunque ritenute necessarie in relazione alla patologia. Il ricorso è stato promosso dai genitori di un ragazzino isolano alunno della scuola media ‘Giovanni Scotti’ che si sono rivolti al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo l’annullamento del provvedimento di attribuzione per il figlio di 18 ore di sostegno; del Piano educativo individualizzato (P.E.I.), con il quale la scuola ha attribuito all’alunno 18 ore di sostegno settimanale in luogo delle ore 30 di frequenza, nonostante al minore sia riconosciuto un handicap grave. I genitori del minore hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a vedersi attribuito il numero di ore di sostegno adeguato alla sua patologia, al fine di garantire con pienezza il suo diritto allo studio per tutto l’orario di frequenza scolastica (30 ore settimanali).

Per i giudici amministrativi “Sussiste, pertanto, quanto meno un principio di prova in ordine al suo diritto all’assegnazione dell’insegnante di sostegno con rapporto in deroga con gravità per l’intero orario di frequenza scolastica. Ne discende che, nel caso concreto, l’attribuzione alla parte ricorrente, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un limitato numero ore di sostegno in mancanza del documento tecnico definitivo che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore, comporta la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione scolastica alla tempestiva adozione del PEI definitivo (o documento analogo di pari funzione) e alla sua esecuzione, mediante attribuzione alla persona disabile di un insegnante di sostegno per il numero di ore di sostegno scolastico ritenute necessarie in relazione alla gravità della disabilità da cui il minore è affetto”. I giudici della Sezione Quarta del Tar hanno disposto anche “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza”. In pratica se nei prossimi 15 giorni la scuola non provvederà a garantire la presenza di un insegnante di sostegno per l’alunno e l’adozione del Pei, i giudici amministrativi hanno previsto sin d’ora la nomina del Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, e di farsi assistere da ausiliari specializzati per garantire l’attuazione della sentenza. Il Tar ha condannato anche le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, pari a 1500euro.

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