CRONACAPRIMO PIANO

La guerra dei fanghi

Depositato un ricorso al Tar con il quale si chiede l’annullamento dell’ordinanza che autorizza il sito di stoccaggio dei detriti della frana del 26 novembre, realizzato ed attualmente ubicato in località Casale. Ecco le motivazioni su cui si fondano le argomentazioni dei ricorrenti. E adesso il Comune di Forio dovrà gioco forza opporsi…

Guerra al sito di stoccaggio che è stato allestito a Forio in località Casale per “ospitare” i fanghi raccolti a Casamicciola dopo la drammatica frana del 26 novembre 2022. Un ricorso è stato presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania dall’avvocato Bruno Molinaro, per conto di Francesco Capuano e Maria Beatrice Capuano contro il Comune di Forio, il Ministero dell’Interno e l’on. Giovanni Legnini nella sua qualità di commissario all’emergenza. Nell’atto si chiede specificatamente l’annullamento “dell’ordinanza n. 199 del 13 dicembre 2022, notificata il 14 dicembre 2022, con la quale il Sindaco di Forio ha ordinato “l’occupazione in uso ed in via temporanea, per un primo periodo di mesi 3 (tre), salvo proroga, delle seguenti aree site in località Casale al Fg. 13, P.lle 748-803-805, da adibire ad aree per stoccaggio di detriti, terreno, ramaglie, legname e quant’altro derivante dalle colate detritiche del 26 e 27 novembre u.s.”. I ricorrenti formulano poi analoga richiesta relativamente al “verbale di immissione in possesso del 15 dicembre 2022, nella parte in cui il Tecnico comunale ha dichiarato che il terreno in questione ‘si presenta compatto, con scarsa presenza di sassi, di pesantezza media’; c) – di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva dei ricorrenti, ivi compresa la richiamata ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022 adottata dal PROF. AVV. GIOVANNI LEGNINI, incaricato quale COMMISSARIO DELEGATO, giusta OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 sull’isola d’Ischia”.

Ma quali sono i motivi per i quali si chiede di azzerare tutto relativamente alla collocazione dei fanghi nell’area di via Casale? In primo luogo si parla di incompetenza del sindaco di Forio ad adottare provvedimenti di occupazione temporanea e di urgenza ed a riguardo si legge nel ricorso: “Va in primo luogo eccepita l’incompetenza del Sindaco del comune di Forio ad adottare l’impugnato provvedimento. È pacifico, infatti, in giurisprudenza, che l’adozione del decreto di occupazione temporanea e d’urgenza, dopo l’entrata in vigore dell’art. 45 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, è di competenza del responsabile dell’Ufficio tecnico e non del Sindaco, atteso che la suindicata norma attribuisce alla dirigenza la competenza ad adottare tutti gli atti di gestione, inclusi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nel novero dei quali rientra, appunto, l’impugnata ordinanza Interventi rivolti al ripristino ambientale del sistema vegetale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi. Non v’è chi non veda, dunque, che la scelta del Sindaco di Forio di destinare i predetti terreni ad aree per stoccaggio di detriti, terreno, ramaglie, legname e quant’altro derivante dalle colate detritiche verificatesi nel comune di Casamicciola Terme a partire dal 26 novembre 2022, oltre a violare apertamente le prescrizioni del P.T.P. dell’isola d’Ischia, non è nemmeno supportata da idonea motivazione avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche dei luoghi e al sacrificio imposto ai destinatari della misura”.

L’avvocato Bruno Molinaro

Sempre i ricorrenti, per il tramite dell’avvocato Bruno Molinaro, eccepiscono ancora: “L’ordinanza impugnata è illegittima anche perché non contiene alcun riferimento alla pur doverosa e preliminare quantificazione della indennità dovuta per la disposta occupazione. È risaputo, infatti, che l’occupazione priva il proprietario, sia pur transitoriamente, del godimento dell’area, e quindi incide fortemente nella di lui sfera giuridica. La giurisprudenza ha, quindi, affermato che, in tali casi, “onde assicurare un effettivo ed equo contemperamento tra l’interesse pubblico e quello del privato che deve subire l’occupazione temporanea, che tale indennizzo venga offerto, e quindi quantificato, contestualmente al provvedimento che dispone l’occupazione temporanea, allo stesso modo in cui l’indennità di esproprio deve essere offerta e quantificata con il decreto che dispone l’espropriazione o l’occupazione anticipata preordinata all’esproprio: in altre parole, il privato ha diritto a conoscere da subito l’esatto ammontare che gli viene offerto a titolo di indennizzo, onde essere messo in grado di valutare quali azioni intraprendere a tutela dei propri diritti”. Adesso il quadro di quello che accadrà è abbastanza chiaro e se vogliamo anche inevitabile: il Comune di Forio dovrà affidarsi a un legale di fiducia e cercare di fare “scudo” contro un ricorso che potrebbe avere conseguenze davvero devastanti. E non soltanto per l’ente di via Genovino…

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