CRONACA

La UIL Scuola propone azioni per il riconoscimento dell’anno 2013

Per avviare la procedura è stata predisposta anche una istanza/diffida che docenti e personale ATA, in ruolo nell’anno 2013, dovranno presentare al proprio dirigente scolastico

Negli ultimi annile retribuzioni del personale del mondo della scuola sono state oggetto di numerosi interventi legislativi che ne hanno determinato (neanche a dirlo) una forte contrazione, ad esempio dal blocco degli scatti stipendiali al mancato rinnovo contrattuale durato un decennio, fatta eccezione per il contratto 2016-2018.

Un retaggio del passato che ancora permane è il blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, una disposizione che risale ad un intervento legislativo di più di un decennio fa.

La Uil Scuola-Rua ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi di stanziare le risorse necessarie ed oggi, ancora una volta, si schiera al fianco dei lavoratori al fine di valutare le azioni politiche, e anche giudiziarie qualora dovesse essere necessario, per tutelare il diritto dei docenti e personale Ata a veder riconosciuta la progressione di carriera relativa all’anno 2013.

Il D.P.R. 4/9/2013 n. 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251; l’art. 1, comma 1, lett. b), ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2013 dell’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto, determinando la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi, spostando di fatto in avanti di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità.

Il blocco stipendiale in oggetto, però, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015. La Corte, infatti, ha dichiarato l’“illegittimità costituzionale sopravvenuta”, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva.In buona sostanza è stato rimosso dal nostro ordinamento il “blocco” della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego, qualificato dalla Corte costituzionale quale vera e propria causa di sospensione strutturale della contrattazione medesima.

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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza 178/2015, non risulta che per il comparto della scuola, dell’università, della ricerca, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica siano state avviate da parte delle competenti pubbliche amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva, né gli atti alle stesse prodromi che relativamente al blocco per l’anno 2013, mentre sono stati rimossi gli effetti derivati dal blocco per gli anni 2011 e 2012.

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Al momento, dunque, i dipendenti della scuola hanno un ritardo nel raggiungimento della posizione stipendiale successiva a quella in godimento, ritardo che li penalizza in modo grave per la mancata maggiore retribuzione e in modo ancora più grave il personale che richiede il trattamento pensionistico o deve essere collocato in quiescenza, in quanto manca il tempo per recuperare il ritardo e si determinano effetti perversi sulla quantificazione dell’indennità di buonuscita (interamente calcolata in base all’ultima retribuzione) e sull’importo della pensione, che dipende in varia misura dall’ultima retribuzione in godimento.

A Tal fine la Uil Scuola RUA rivendica per il comparto scuola lo stanziamento di apposite risorse aggiuntive per il contratto nazionale di lavoro per recuperare le perdite stipendiali di questi anni, per valorizzare pienamente le retribuzioni e l’impegno professionale di insegnanti e personale ATA che con il loro lavoro garantiscono la qualità del sistema scolastico nazionale.Ove ciò non si realizzasse in via contrattuale sarà avviata una specifica azione giudiziaria, che sul solco tracciato dalla Corte Costituzionale, possa ripristinare il giusto diritto al riconoscimento della progressione economica per l’anno 2013.

Per avviare la procedura è stata predisposta anche una istanza/diffida che ogni lavoratore della scuola, in ruolo nell’anno 2013, dovrà presentare al proprio dirigente scolastico come prima atto di richiesta e costituzione in mora del Ministero. La diffida potrà essere inviata via Pec – entro e non oltre il prossimo 28 febbraio – al proprio dirigente scolastico, o più semplicemente consegnata a mano al protocollo della scuola avendo cura di conservarne una copia.

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Patrizia Parisi

Perché entro il 28 febbraio?

Ultima modifica di 1 anno fa da Patrizia Parisi
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