CRONACA

L’AGCM interviene sull’affidamento dei servizi N.U.negli ambiti territoriali di Napoli

L’AGCM torna a gamba tesa sull’affidamento dei servizi di gestione rifiuti negli ambiti di Napoli.Ci sono anche le isole di Ischia e ProcidaL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua recente adunanza, ha deliberato di formulare alcune osservazioni, in merito alle criticità concorrenziali relative allo stato delle procedure finalizzate all’affidamento dei servizi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti negli Ambiti Territoriali Ottimali (“ATO”) di Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3. Già il 12 maggio 2023, l’Autorità ha inviato agli Enti d’Ambito (“EDA”) preposti agli ATO di Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 tre pareri motivati, nei quali è stata contestata:) l’illegittimità ai sensi degli articoli 6 e 33 del d.lgs. n. 201/2022 di un’operazione attraverso la quale ciascuno dei tre EDA aveva deliberato di acquisire le rispettive quote sociali della società provinciale di gestione dei rifiuti, denominata SAPNA S.p.A., al fine di affidare in house a quest’ultima la gestione del servizio di trattamento intermedio dei rifiuti indifferenziati; la violazione, acausa della carenza di motivazione qualificata circa la scelta della modalità di gestione in house1. Conseguentemente alla ricezione dei suddetti pareri motivati, e precisamente nel mese di giugno 2023, ciascuno dei tre EDA napoletani ha adottato una delibera di revoca delle deliberazioni oggetto di contestazione da parte dell’Autorità, facendo venir meno le violazioni messe in luce nei pareri. L’Autorità, nell’adunanza del 18 luglio 2023, ha quindi deliberato di non proporre ricorso al TAR competente. A più di un anno dall’adozione dei citati atti di revoca, l’Autorità ha avviato un’attività di monitoraggio sullo stato delle procedure poste in essere dagli EDA per definire gli affidamenti dei servizi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti nei territori di ompetenza, viste anche le recenti modifiche alla legge regionale n. 14/20163, apportate con la legge regionale n. 19 del 7 agosto 20234 e con la legge regionale n. 13 del 25 luglio 20245. Ad esito di tale attività, è emersa una situazione generalizzata di ritardo inerente alle procedure finalizzate all’affidamento dei servizi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti negli ATO Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, posto che nessun servizio risulta, allo stato, essere stato affidato nei nuovi bacini individuati a seguito della riforma della governance dei rifiuti, prevista a partire dalla legge regionale. E, ciò nonostante, l’articolo 26-bis della citata legge regionale n. 14/2016 – al fine di dare attuazione alla nuova normativa di riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali, di cui al d.lgs. n. 201/2022 – abbia definito una serie di tempistiche cogenti entro le quali gli EDA e/o i SAD dovevano completare le procedure finalizzate all’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti nei territori di competenza, pena l’attivazione di poteri sostitutivi da parte della Regione. In base a tali previsioni, gli enti preposti all’affidamento dei servizi avrebbero infatti dovuto, tra gli altri, individuare la forma di gestione prescelta entro il 6 novembre 2023 e provvedere a deliberare l’affidamento in conformità alle forme di gestione individuate entro il 4 aprile 2024.

SERVIZIO DI TRATTAMENTO INTERMEDIO DEI RIFIUTI URBANI

Ecco quanto scrive l’AGCM con particolare riferimento al servizio a valle di trattamento intermedio dei rifiuti urbani – che era stato oggetto degli interventi ex articolo 21-bis di maggio 2023 :« nei citati provvedimenti di revoca risalenti a giugno 2023 gli EDA Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 avevano assunto la decisione di mantenere la gestione pubblica del servizio, attraverso l’affidamento in house alla società provinciale SAPNA S.p.A., da realizzarsi mediante l’acquisizione della stessa da parte dei 92Comuni appartenenti agli ATO Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3. Tuttavia, non vi è stato alcun concretosviluppo nelle relative procedure da svolgersi al fine di definire gli affidamenti di competenza».

In tale contesto si è inserita, tra l’altro, l’ultima norma che aggiorna le previsioni normative con la legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024, che ha prefigurato un assetto organizzativo specificatamente dedicato proprio alla gestione degli impianti nell’area della Città Metropolitana di Napoli. Ovvero, esplicitamente la Città Metropolitana ha il compito di assicurare “la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento” e la facoltà di “provvedere alla gestione degli ulteriori impianti a tecnologia complessa”, previoconvenzionamento con gli EDA competenti sul territorio. La legge assegna il termine di 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore per la stipula di tali convenzioni. Tale ultima novella normativa regionale ha modificato sostanzialmente l’assetto organizzativo inerente ai servizi da svolgere nel segmento impiantistico dell’area della Città Metropolitana di Napoli rispetto a come precedentemente configurato dagli EDA, determinando di fatto ancora uno slittamento delle tempistiche (peraltro già scadute al momento di entrata in vigore della modifica normativa) entro cui gli stessi EDA erano tenuti a provvedere all’affidamento dei servizi, senza fornire indicazioni sulle concrete modalità di affidamento dei servizi stessi.

Nell’attesa che tali nuove disposizioni trovino concreta applicazione, dalla lettera della norma sembrerebbe che la Città Metropolitana sia destinata a mantenere la proprietà e provvedere alla gestione degli impianti STIR12 esistenti e degli ulteriori impianti complessi a realizzarsi, previa l’adozione di apposite convenzioni con gli EDA Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, che, per quanto noto, non risultano essere state ancora stipulate nonostante il termine sia scaduto lo scorso 27 settembre. Per l’autorità garante rimane dubbia, in ogni caso, la modalità con cui la Città Metropolitana di Napoli possa concretamente “provvedere alla gestione” degli impianti, dal momento che l’individuazione del soggetto gestore dovrebbe restare prerogativa degli EDA competenti. Inoltre, scrive AGCM: «A tale situazione di inerzia e incertezza nello stato degli affidamenti, si accompagnano le rilevanti criticità che riguardano la dotazione impiantistica sul territorio (non solo metropolitano, ma regionale più in generale), in particolare riguardanti l’insufficiente capacità di recupero e smaltimento della frazione organica dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pretrattati in impianti TMB e l’assenza di discariche attive. Nello specifico, alla capacità infrastrutturale campana mancano oltre 839 mila tonnellate di capienza per raggiungere l’autosufficienza impiantistica». Per l’autorità garante risulta pertanto quantomai urgente, visti anche gli importanti interventi di potenziamento degli impianti previsti nei prossimi anni, addivenire ad una soluzione tempestiva che contempli l’individuazione del soggetto gestore del servizio di trattamento intermedio dei rifiuti urbani attraverso un affidamento conforme alla normativa vigente, che garantisca una gestione efficiente, efficace e trasparente del servizio

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SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

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Anche la situazione riguardante l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e correlati è caratterizzata da forti ritardi procedurali, riconducibili alla difficoltà di avviare l’operatività dei numerosi SAD, in particolare nei casi in cui gli stessi abbiano assunto la competenza di provvedere all’affidamento del servizio ex articolo 24-bis della legge regionale n. 14/2016 e di dare corso alle gare laddove previste. Tale ritardo, infatti, perpetra una situazione di frammentazione nell’organizzazione e gestione di tali servizi, ostacolando il raggiungimento dei guadagni di efficienza derivanti dalla realizzazione delle economie di scala e dalla razionalizzazione nella gestione, che hanno ispirato la riforma della governance del sistema di gestione dei rifiuti introdotta dal Testo Unico Ambientale. Allo stato, i servizi di raccolta e trasporto rimangono affidati separatamente in ogni singolo Comune dell’area metropolitana (ovvero, 9 affidamenti nell’ATO Napoli 1; 24 nell’ATO Napoli 2; 59 nell’ATO Napoli 3).

«In aggiunta, va osservato che la definizione di bacini di affidamento sub-ottimali, in quanto eccessivamente ristretti, può rivelarsi facilitante esiti collusivi di spartizione del mercato, in analogia con quanto può accadere in caso di divisione in molteplici lotti di gara» conclude l’autorità.

RACCOLTA DIFFERENZIATA INSUFFICIENTE

In tale contesto, l’AGCM rileva che l’andamento gestionale del servizio come desumibile dai livelli di raccolta differenziata risulta insufficiente nell’area metropolitana (50,6% nel 2022, dato ISPRA), sia rispetto alla media regionale complessiva (55,6% nel 2022, dato ISPRA), sia rispetto al panorama nazionale (65,2% nel 2022, dato ISPRA), a fronte di costi del servizio elevati nella Regione (€214,4 pro-capite; €47,4 per kg di rifiuto) rispetto alla media nazionale (€192,3 pro-capite; €38,5 per kg di rifiuto), certamente anche a cause delle gravi carenze infrastrutturali. Del resto, la governance ancora incompleta si pone certamente quale ostacolo alla definizione di una strategia integrata di risoluzione delle criticità riguardanti il ciclo dei rifiuti nel territorio e, quindi, ad un servizio efficace ed efficiente, anche dal punto di vista impiantistico. L’Autorità ritiene dunque indispensabile e urgente che codeste Amministrazioni, nelle rispettive competenze, si adoperino per il completamento del processo di riorganizzazione del sistema di governance dei rifiuti e, quindi, dispongano gli affidamenti dei relativi servizi, nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, in conformità alla normativa vigente, senza escludere la possibilità che la Regione attivi i poteri sostitutivi in base alla legge regionale n. 14/2016. Ciò al fine di rendere possibile un corretto dispiegamento delle dinamiche concorrenziali nel settore dei rifiuti in Campania, con risultati in termini di efficienza e qualità dei servizi a beneficio degli utenti. Il presidente Roberto Rustichelli ha invitato le amministrazioni a comunicare, entro il termine di trenta giorni le iniziative adottate per rimuovere le criticità sopra rilevate.

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