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Molinaro: una sentenza che profuma di rivoluzione

  • Avvocato, ci troviamo davanti ad un provvedimento di importanza fondamentale, forse addirittura storica.

“Non ci sono assolutamente dubbi a riguardo. Di fatto, la Corte Costituzionale ha, in motivazione, ritenuto irrazionale il diverso trattamento sanzionatorio riservato a chi esegue opere senza autorizzazione su beni paesaggistici assoggettati a vincolo in base a provvedimento ministeriale (dichiarativo dell’interesse pubblico alla speciale tutela, come avvenuto, ad es., per i comuni dell’isola d’Ischia, di Procida, Capri ed Anacapri, qualificati come ‘bellezze panoramiche di insieme’) rispetto a quelli assoggettati a vincolo in base alla legge (come avvenuto per i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, i fiumi, i torrenti, i ghiacciai, i parchi, le riserve nazionali e regionali, ecc.), puntualmente elencati all’articolo 142 del d.lgs. n. 42/04”.

  • Qual è il passaggio sostanziale di maggior rilievo?

“Di fatto la Corte ha ritenuto che non appare giustificato, in base ad una lettura costituzionalmente orientata del Codice Urbani, che qualsiasi tipo di intervento eseguito senza autorizzazione in aree e su immobili vincolati con provvedimento ministeriale integri sempre un delitto punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni, anche quando lo stesso non abbia dato luogo ad ‘opere di notevole impatto volumetrico’ (come, ad es., nella ipotesi di una lieve modifica dei prospetti o della realizzazione di una veranda, di un balcone o di una tettoia), nel mentre, nel diverso caso di intervento eseguito su aree o immobili vincolati per legge (che, per sua natura, dovrebbe determinare maggiore disvalore ed allarme sociale), il reato è solo contravvenzionale, punito con la pena dell’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 30.986,00 a 103.290,00 euro, salvo che le opere abbiano comportato ‘un aumento  superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi’”.

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