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Morte di Cassandra Mele, ecco le motivazioni della sentenza

Concluso il giudizio abbreviato nei confronti di Heloise Cigliano, che alla guida di un’auto investì la 37enne a bordo di una bici: il Gip ha stabilito una pena di tre anni e 40 giorni di reclusione

Sono state rese note le motivazioni della sentenza nell’ambito del processo per la morte di Cassandra Mele. La 37enne caporal maggiore dell’esercito italiano era a bordo della propria bicicletta la mattina dello scorso 28 giugno a Ischia quando venne investita da una Fiat Panda guidata da Heloise Cigliano. L’impatto non lasciò scampo alla militare, deceduta sul colpo. Il Gip Giuseppe Sepe, all’esito del giudizio abbreviato semplice a cui l’imputata era stata ammessa con l’accusa di omicidio stradale, ha ricostruito la dinamica dell’impatto grazie ai risultati delle indagini del Nucleo radiomobile operativo della Compagnia dei Carabinieri di Ischia, e alle relazioni del consulente tecnico d’ufficio e di quelli di parte, oltre che alle deposizioni di alcuni testimoni oculari presenti la mattina del sinistro, alle ore 5.30 in via Giovan Battista Vico.

Nella sentenza si legge che “deve ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell’imputata in ordine al reato a lei ascritto”. Dall’intero compendio probatorio il Gip scrive che “risulta accertato che la Cigliano, ponendosi alla guida in stato di alterazione provocata dalla precedente assunzione di sostanze alcoliche e tenendo una condotta inosservante delle regole di corretta circolazione, consistita nella perdita di controllo del mezzo e nella invasione della corsia opposta, impattava con la parte anteriore sinistra della propria vettura la parte anteriore sinistra della bicicletta condotta dalla Mele, che provenendo dalla corsia opposta veniva sbalzata sul muro di cinta e sul palo segnaletico decedendo sul colpo”.

In ordine alla presenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, per il quale è necessaria una condotta che violi una regola cautelare e che l’evento costituisca proprio la concretizzazione del rischio o pericolo che con quella regola si voleva evitare. Secondo il Gip “è di palmare evidenza che nel porsi alla guida in stato di alterazione psico-fisica, nel condurre il veicolo a una velocità oltre i limiti e invadendo la corsia opposta, e in assenza di un adeguato controllo che ne avrebbe consentito un tempestivo arresto l’imputata violava gli articoli 140, 141, comma2, 143 e 186 lettera c) del codice della strada”.

Disposta anche la revoca della patente per cinque anni. I danni morali, biologici e patrimoniali dovranno essere quantificati in un giudizio separato. Intanto è stata stabilita una provvisionale di 50mila euro per ciascuno dei genitori e di 30mila euro a ciascuna sorella della vittima

Il magistrato ha rilevato anche la violazione delle generiche regole di prudenza e diligenza, condotte colpose, che rendono sussistente il nesso causale tra la condotta dell’imputata e l’incidente a seguito del quale poi, a causa della gravità delle lesioni riportate, si verificava il decesso della Mele.

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Secondo il giudice, inoltre, pur aderendo ai calcoli del consulente delle parti offese, secondo cui la vittima era a distanza regolare dal margine destro della carreggiata, “deve ritenersi che l’accertato decentramento, ancorché minimo, non consente di ritenere osservato il precetto che richiede la tenuta della strada “il più vicino possibile” al margine destro”, di conseguenza per il Gip l’evento dannoso “non può ritenersi come esclusiva conseguenza dell’azione della Cigliano, avendo la condotta imprudente della ciclista quantomeno concorso ed agevolato la causazione del sinistro”, dunque un profilo di colpa lieve, che fa scattare la circostanza attenuante dell’articolo 589 bis comma 7 del codice penale, ma ovviamente la condotta della vittima non fa venir meno il nesso causale tra l’evento e il comportamento tenuto dall’imputata alla guida. Infatti nella sentenza si legge che “l’imputata, circolando nella propria corsia e comunque avvistando per tempo la ciclista avrebbe potuto moderare la velocità del proprio veicolo ponendosi nelle condizioni di adottare, in caso di necessità, manovre di arresto o di evitamento del velocipede, così da scongiurare l’evento mortale”.

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Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, il giudice ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell’essersi posta alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, tenuto conto degli accertamenti a cui la Cigliano è stata sottoposta. Parallelamente tuttavia sono state riconosciute le attenuanti generiche di cui all’articolo 62 bis del codice penale, visto il comportamento collaborativo, sia subito dopo il sinistro, sia nel corso del giudizio, “indice di una fase di resipiscenza già in atto, che, unitamente alla condizione di incensuratezza, alla giovane età dell’imputata e all’iniziativa di sottoporsi a un programma terapeutico, rileva un’assenza di pericolosità”. In base a tali considerazioni, è stata stimata come equa una pena pari a tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione. Essa è stata determinata da una pena-base di otto anni, ridotta in base all’attenuante dell’art. 589 bis co.7 a sette anni, una ulteriore riduzione ai sensi dell’articolo 62 bis citato, e infine ridotta ancora grazie all’articolo 442 del codice di procedura penale. A tale pena è stata affiancata anche la revoca della patente di guida per cinque anni. L’entità della pena non consente il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Riconosciuto il nesso causale tra la condotta dell’imputata, messasi alla guida in stato di alterazione psico-fisica a causa del consumo di alcol oltre i limiti consentiti, e la morte della militare ischitana

Dovranno essere risarciti i danni morali, biologici e patrimoniali per le parti civili, che saranno quantificati in un giudizio separato.

Intanto, il Gip ha stabilito una provvisionale per tali parti civili, quantificabile in 50mila euro a favore di ciascuno dei genitori della vittima e 30mila euro a favore di ciascuna delle sorelle. L’imputata dovrà anche pagare le spese processuali.

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