CRONACAPRIMO PIANO

Niente reintegro, il giudice del Lavoro “boccia” il ricorso di Capuano

L’ex direttore sanitario dell’ospedale Rizzoli aveva chiesto il reintegro dopo che al suo posto era stata nominata Elvira Bianco, poi dimessasi: ma il Tribunale ha detto “no” con una serie di argomentazioni

Quella decisione del direttore generale della ASL NA 2 Nord, Antonio D’Amore, che nominava la dott.ssa Elvira Bianco direttrice dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, lui non riuscì a digerirla. Lui, per la cronaca, era il predecessore della stessa Bianco e cioè Luigi Capuano che non a caso decise di rivolgersi all’autorità giudiziaria per far valere quelle che riteneva essere le sue ragioni. Che però sono state completamente sconfessate dal Tribunale del Lavoro che ha respinto al mittente il ricorso che lo stesso professionista aveva presentato nel momento in cui fu esautorato per far posto alla collega. Capuano si era rivolto al giudice chiedendo che lo stesso pronunciasse “i provvedimenti ritenuti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, ordinando in ogni caso all’ASL Napoli 2 Nord di conferire al ricorrente l’incarico messo a concorso di Dirigente medico disciplina-Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – per la direzione della U.O.C. Direzione Sanitaria P.O. A. Rizzoli di Ischia; e disponga, altresì, la condanna della parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti”.

UN BRACCIO DI FERRO GIUDIZIARIO INIZIATO A LUGLIO

Il braccio di ferro giudiziario, per la verità, aveva avuto inizio già nel mese di luglio e ha visto più volte soccombere il Capuano, fin dalle prime schermaglie. Non a caso nell’ordinanza firmata dal giudice si legge che “quanto al merito della domanda cautelare deve subito essere affermato che il ricorso presentato in via d’urgenza è infondato e che non merita accoglimento; pertanto la domanda proposta deve essere rigettata per insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 700 c.p.c.. E’ noto, infatti, che i presupposti fissati dal legislatore perché possa procedersi all’adozione di un provvedimento cautelare sono la mancanza d’altra misura cautelare tipica prevista dal codice; il fumus boni iuris, ossia la probabile fondatezza del diritto di chi agisce ed il periculum in mora ovvero un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall’attesa della definizione del giudizio ordinario di merito. Perché possa essere concesso il provvedimento d’urgenza è, poi, necessario, secondo l’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, che siano presenti, congiuntamente, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, non potendosi ritenere sufficiente la sussistenza di uno solo di essi. Basta che anche uno solo dei requisiti sopra ricordati manchi, perché il provvedimento debba essere rifiutato”. Non solo, viene altresì ribadito con forza che “Sulla richiesta del Capuano di accertare l’illegittimità della procedura di individuazione del direttore della struttura complessa della U.O.C. Direzione Sanitaria P.O. A. Rizzoli di Ischia scrive, condivisibilmente, la Bianco che anche nell’ipotesi in cui si accertasse che la procedura seguita dall’ASL non è stata corretta in nessun caso sarebbe possibile chiedere in via d’urgenza all’On.le Tribunale adito il suo annullamento o, ancor più, come fatto dal ricorrente, il conferimento dell’incarico in suo favore”.

IL GIUDICE: «IL DIRETTORE GENERALE AVEVA POTERE DECISIONALE» 

ELVIRA BIANCO

Un contenzioso decisamente contrario al Capuano e questo lo si evince anche quando si legge che “dal complesso delle norme esaminate e degli orientamenti consolidati sia a livello di legittimità che di merito della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa ben può dirsi che in capo al Direttore Generale residua un potere valutativo e decisionale, finalizzato alla scelta del candidato, riservato esclusivamente alla Pubblica Amministrazione e su cui, di conseguenza, all’autorità giudiziaria è inibito di intervenire. E se ciò è vero lo è ancor di più nell’ambito di una procedura di urgenza quale quella attivata dal Capuano i cui margine di accertamento dell’eventuale illegittimità del comportamento dei vertici della ASL sono ancora più ristretti stante la natura sommaria della procedura”. Si passa poi ad un ulteriore capitolo, quello nel quale vengono addotte una serie di motivazioni precedute da una eloquente premessa: “Detto questo in punto di diritto occorre solo aggiungere in punto di fatto che – compatibilmente con un accertamento di tipo sommario e sempre fatto salva diversa valutazione nell’eventuale giudizio di merito – le specifiche censure mosse dal ricorrente avverso la procedura di conferimento dell’incarico qui rivendicato risultano prive di fondamento”. Parole che non lasciano assolutamente spazio a margini di discrezione o interpretativi. E così il giudice del lavoro ricorda che appare destituita fi fondamento la doglianza del Capuano secondo il quale “la dott.ssa Bianco avrebbe dovuto essere addirittura esclusa dalla partecipazione alla predetta selezione. Ed infatti, il punto 1 dell’Avviso di Selezione – che costituisce lex specialis della procedura – nel fissare i requisiti richiesti ai partecipanti per la copertura dell’incarico messo a concorso, prevede la necessità di: “un elevato livello di esperienza diretta, competenza tecnico professionale e autonomia nell’ambito delle attività di Direzione Medico Ospedaliera”..

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LA LAMENTATA ASSENZA DI REQUISITI NON POTEVA ESCLUDERE LA BIANCO

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Il Capuano, a sostegno della sua tesi, cita, poi la delibera del Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 di Torre del Greco n.480 del 23 maggio 2019 con quale Elvira Bianco era stata esclusa dalla procedura indetta per la copertura di un Posto di “Direttore di Struttura Complessa- Direzione Medica di Presidio Ospedaliero” poiché “la candidata non è in possesso dell’anzianità di servizio nella disciplina in quanto è inquadrata come Dirigente Medico I Livello del Servizio di Epidemiologia e Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione. L’esperienza, pertanto, è stata maturata in un Servizio territoriale e non Ospedaliero”. Infine, aggiungeva Capuano, “la dott.ssa Bianco non possiede alcuna esperienza di Direzione Ospedaliera, men che mai diretta ed elevata, in quanto – come emerge pianamente dal curriculum presentato in sede di partecipazione alla procedura che occupa – non ha mai ricoperto compiti di Direzione Ospedaliera, ma ha svolto solo attività mediche nei Servizi Territoriali”. Una serie di considerazioni pure rintuzzate dal Tribunale con il dott. Federico che rappresenta come a suo dire Luigi Capuano confonde i “requisiti di ammissione alla selezione previsti dal bando e le caratteristiche richieste per ricoprire l’incarico: di talché il non possesso di un elevato livello di esperienza diretta, competenza tecnico professionale e autonomia nell’ambito delle attività di Direzione Medico Ospedaliera non avrebbe mai potuto comportare – non essendo un requisito di ammissione – una esclusione della candidata dalla partecipazione alla selezione”.

«LA PROCEDURA SI E’ SVOLTA IN MANIERA LEGITTIMA» 

ANTONIO D’AMORE

Ad ulteriore sostegno delle proprie tesi, il magistrato aggiunge che “dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento ben può dirsi che la selezione de quo si è svolta in maniera pienamente rispettosa delle disposizioni dettate in materia: la Commissione, infatti, ha sottoposto al Direttore Generale i nominativi dei tre candidati ai quali, all’esito della valutazione dei curricula e della prova colloquio, erano stati attribuiti i punteggi più elevati ed il Direttore generale, preso atto dell’esito della procedura, con la delibera n. 653 del 16 maggio 2019 (ribadita successivamente in data 28.6.2019 con conferma dell’incarico oggetto della controversia delibera che ha fatto seguito al riesame dei titoli ed alla revisione della graduatoria da parte della Commissione (con accoglimento, peraltro, anche di alcune delle doglianze portate avanti dal Capuano sull’attribuzione del punteggio da par in data 28.6.2019) ha conferito l’incarico di Direttore dell’U.O.C. Direzione Sanitaria P.O. A. Rizzoli di Ischia alla contro interessata Bianco Elvira (il quale, nell’ambito dell’anzidetta terna, aveva conseguito il punteggio maggiore, pari a 48,23 punteggio poi modificato dalla delibera del 28.6.2019 che, però, non ha modificato la graduatoria). Va, in ultimo, pure rilevato che l’art. 15 comma 7-bis, come detto, contempla la possibilità di conferire l’incarico “ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale, dunque non necessariamente a chi ha riportato il secondo miglior punteggio ed anche sotto profilo non si ravvisa perciò alcun diritto soggettivo del ricorrente a essere nominato”. Da qui l’inevitabile decisione del giudice del lavoro che “rigetta l’istanza cautelare presentata da Capuano Luigi. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese relative al primo grado della fase cautelare tra Capuano Luigi e l’ASL convenuta. Condanna la parte ricorrente (soccombente) al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controinteressata Bianco Elvira che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge”.

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