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Pineta Villari, il Comune evita la stangata: non pagherà ulteriori interessi

Di Francesco Ferrandino

ISCHIA. Il Comune di Ischia non dovrà versare alla famiglia Villari gli “interessi sugli interessi”, ciò che giuridicamente viene detto anatocismo. Questo è quanto deciso dalla terza sezione civile della Corte d’Appello di Napoli, che ha infatti accolto le istanze dell’ente di via Iasolino su quella che rappresenta uno dei vari aspetti di una diatriba che risale ormai a circa un trentennio fa. Tutti i cittadini di Ischia ricordano l’esproprio delle pinete, avviato e realizzato negli anni ’80 dall’amministrazione presieduta dal Sindaco Enzo Mazzella. La famiglia Villari, titolare della quasi totalità delle aree verdi sottoposte all’esproprio, aveva già ottenuto dal Comune cifre molto ingenti, che superano i venti milioni di Euro (pari a circa quaranta miliardi delle vecchie lire, conio dell’epoca) in considerazione del valore riconosciuto ai suoli espropriati. Un esborso pesantissimo, che causó il dissesto dell’Ente nei primi anni ’90, mentre la gestione dei contenziosi tra il Comune e la famiglia Villari fu assunta dalla Commissione Straordinaria del dissesto. La cifra esorbitante si spiega anche con alcune negligenze del Comune, che all’epoca effettuò occupazioni di urgenza senza far seguire il decreto espropriativo, trasformando così una occupazione legittima in illegittima, con conseguente obbligo di risarcimento.

La controversia di cui parliamo si riaggancia a due precedenti sentenze emesse nell’ormai lontano 1988, che avevano stabilito il diritto dei Villari ad alcune somme dovute appunto per l’esproprio subìto. Il pagamento, inizialmente solo parziale, da parte del Comune, aveva indotto la famiglia Villari a reclamare in giudizio ulteriori interessi anatocistici sugli interessi già maturati. La pretesa era stata accolta, ma con una riserva: non erano infatti stati acquisiti al giudizio elementi sufficienti per pronunciare una condanna specifica a carico del Comune di Ischia, perché mancavano dati specifici sull’ammontare preciso degli adempimenti parziali, ma soprattutto perché si sarebbe dovuto attendere il pagamento integrale delle somme dovute dall’Ente prima di poter individuare l’entità degli interessi anatocistici. Il Comune di Ischia, difeso dall’avv. Maurizio Barbatelli, non accettò tale responso, ricorrendo in appello, dove veniva contestata la genericità della pretesa della famiglia Villari, e sostenendo che il giudice non avrebbe potuto pronunciarsi sulla domanda di anatocismo in quando è necessario che il credito sia certo e determinato. L’Ente denunciava anche la contraddittorietà della motivazione, perché il tribunale aveva pure accertato che i Villari non avevano fornito la prova dell’ammontare preciso dei pagamenti parziali già effettuati dal Comune, quando quest’ultimo in realtà non aveva mai effettuato alcun riconoscimento, perché aveva al contrario sempre contestato le affermazioni della famiglia Villari.

Il collegio giudicante, presieduto dalla dott.ssa Maria Teresa Mondo e completato dai dott. Giulio Cataldi e Francesco Notaro, ha accolto le istanze del Comune d’Ischia, riconoscendo la sostanziale contraddittorietà dei giudici di primo grado, perché questi ultimi da una parte hanno affermato senza mezzi termini che in merito alla somma su cui calcolare l’interesse anatocistico, i Villari non avessero offerto specifici elementi di giudizio, dando però per acquisito (e qui la Corte d’Appello individua un altro motivo di censura) che vi fossero stati pagamenti solo parziali e che rimanesse ancora un credito. Lacuna peraltro risultante anche dalla consulenza tecnica d’ufficio, della quale il tribunale in primo grado non aveva fatto alcun riferimento nelle motivazioni. L’elemento decisivo, secondo i giudici d’appello, è comunque nel fatto che, dal momento che la domanda della famiglia Villari era diretta alla condanna dell’ente, la mancata offerta della prova esatta (in questo caso della somma precisa su cui calcolare gli interessi anatocistici) imponeva ai giudici di primo grado l’automatico rigetto della pretesa. In pratica il tribunale aveva adottato soltanto una pronuncia di mero accertamento del diritto, quindi decidendo sull’elemento occorrente per la condanna richiesta dai Villari, ma poi senza pronunciarla in concreto proprio per la mancanza di prove e allegazioni: secondo la Corte d’Appello, il tribunale ha quindi inopinatamente “ridotto” una domanda di condanna a una domanda di mero accertamento. La “vittoria” delle ragioni del Comune di Ischia permetterà all’Ente un risparmio che, a seconda delle stime (invero molto difficili vista l’incertezza sulla data d’inizio del conteggio) varia dai 50mila ai 100mila euro.

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