CRONACA

Procida, il divieto di sbarco 2023 ai raggi X

La giunta vara la proposta: previste deroghe per i veicoli e condotti da persone legate da una parentela entro il 2° grado ai cittadini residenti a Procida da almeno 20 anni, iscritte nell’elenco dei “figli di Procida”

Nella riunione di Giunta Municipale del 3 Febbraio scorso, con Delibera n°19, è stata approvata la proposta di decreto concernente la limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per il tramite della Prefettura di Napoli. Il documento si compone di 5 articoli come di seguito riportato:

ART. 1 (Divieti)

Dal 1 aprile 2023 al 31 dicembre 2023 sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull’isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.

ART. 2 (Deroghe)

l. Nel periodo di cui all’articolo 1, secondo limitazioni e prescrizioni di cui ai successivi commi 2 e 3, vengono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

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a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari e agli affittuari di immobili per l’intero anno solare di abitazioni ubicate nel territorio dell’isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed in regola con i relativi pagamenti, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare.

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b) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull’isola di Procida, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta anche in relazione al vaglio delle necessità derivanti dal tipo di attività a svolgersi;

c) veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate quando destinati agli approvvigionamenti ed alla consegna di farmaci, quotidiani e periodici;

d) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 tonnellate, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

e) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiugere le strutture sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull’isola di Procida o i centri convenzionati di riabilitazione o dialisi, provvisti di certificazione del medico di base o dell’Amministrazione delle strutture, limitatamente al giorno della visita prevista;

f) veicoli appartenenti e condotti da persone legate da una parentela entro il 2° grado ai cittadini residenti a Procida da almeno 20 anni, cui intendano prestare assistenza, iscritte all’elenco dei “figli di Procida” ed in possesso di apposito tesserino, come da deliberazione vigente. A tali veicoli vengono consentite le operazioni di sbarco ed imbarco ed il transito da e per l’area privata, diversa dalla pubblica via, ove il veicolo dovrà essere ricoverato per tutta la durata del soggiorno;

g) veicoli noleggiati e condotti da persone che abbiano la propria residenza nel comune di Procida o che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico;

h) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

i) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell’isola, carri funebri e veicoli al seguito nonché autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Città Metropolitana;

l) veicoli utilizzati per fini istituzionali del Comune di Procida, nonché veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre Pubbliche Amministrazioni, quale Regione, Città Metropolitana, servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell’ARPAC, della ASL.

2. Per lo sbarco sull’isola, quando consentito, i conducenti dei veicoli di cui al precedente comma l, lett. a), b) c), d) e) f) g) dovranno compilare con almeno 48 ore di anticipo apposita richiesta, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Procida, che dovrà essere conservata all’interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno.

3. Per il libero transito e sosta sull’isola, quando consentita, i veicoli di cui al precedente punto comma 1, lett. a) e b) dovranno munirsi di uno specifico abbonamento ed esporre apposito contrassegno per l’intero periodo di permanenza.

ART.3 (Autorizzazioni)

1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell’isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l’Amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzazioni per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

ART.4 (Sanzioni)

1.Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

ART.5 (Attuazione e vigilanza).

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all’osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale emanate o ad emanarsi in conseguenza di eventuali fasi emergenziali.

2. Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto.

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