CRONACAPRIMO PIANO

Ricorso annullato, da rifare il concorso a Casamicciola

La VI Sezione del Tar Campania ha accolto le ragioni di Enza Piro che chiedeva di “cancellare” una serie di atti legati alla procedura che avrebbe dovuto portare all’assunzione di un istruttore direttivo finanziario categoria D nella cittadina termale. I giudici amministrativi, invece, hanno respinto analogo ricorso presentato da Elisabetta Di Iorio

Una sentenza che riapre i giochi attorno a un concorso e che vede riconosciute le ragioni di Enza Piro, che si era rivolta alla magistratura dopo che – tradotto in parole povere – si era vista disconoscere la vittoria in un concorso che era stato bandito dal Comune di Casamicciola. La decisione arriva dai giudici della VI Sezione del Tar Campania che hanno accolto il ricorso della Piro (rappresentata dagli avvocati Domenico Puca e Vito Trofa) contro il Comune di Casamicciola Terme. Un ricorso al quale si era accodata anche Elisabetta Di Iorio che però dai giudici amministrativi non ha ottenuto la stessa favorevole sentenza. Una curiosità, prima di scendere nel dettaglio: il Comune di Casamicciola non ha inteso costituirsi in giudizio. Una decisione che dal punto di vista formale ci sta, ma che francamente a nostro avviso desta più di qualche perplessità ed interrogativo. Ma ci sarà tempo e modo di approfondire la questione. E poi un’altra considerazione: il ricorso accolto, di fatto, annulla un concorso che di suo già era stato annullato e quindi di fatto non restituisce la “vittoria” ad Enza Piro. Insomma, a guardarla così sembra più la classica vittoria di Pirro, ma magari siamo noi in errore.

L’avvocato Domenico Puca

Nel suo ricorso la dott.ssa Piro chiedeva l’annullamento di una serie di atti tra cui figurano i seguenti: “della determina del Comune di Casamicciola n. 444 del 01.08.2022, pubblicata all’albo pretorio comunale in data 03.08.2022 con cui si approvavano i verbali di Commissione relativi al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 (uno) Istruttore direttivo Amministrativo – Finanziario, a tempo pieno e indeterminato, cat. D/D1, nella parte in cui si determina l’insufficienza nella seconda prova scritta svolta dalla dott.ssa Piro; del verbale di commissione n. 8 prot. 7412 del 06.07.2022 del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 (uno) Istruttore direttivo Amministrativo – Finanziario, a tempo pieno e indeterminato, cat. D/D1 nella parte in cui determinava l’insufficienza nella seconda prova scritta svolta dalla dott.ssa Piro; del verbale di commissione n. 9 prot. 7413 del 06.07.2022 del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 (uno) Istruttore direttivo Amministrativo – Finanziario, a tempo pieno e indeterminato, cat. D/D1 nella parte in cui stabilisce che la dott.ssa Piro non è ammessa allo svolgimento della prova orale; di tutti gli altri verbali di commissione del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 (uno) Istruttore direttivo Amministrativo–Finanziario, a tempo pieno e indeterminato, cat. D/D1 se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente”. Tutto aveva avuto inizio quando al termine della prova orale secondo la Commissione nessuno dei candidati aveva maturato il punteggio necessario per potersi aggiudicare il concorso ragion per cui si era deciso di bandire lo stesso ex novo: una decisione questa cui Enza Piro si era opposta ritenendosi danneggiata per tutta una serie di motivazioni che abbiamo più volte avuto modo di esporre anche attraverso queste colonne. Stesso iter, come detto, era stato adottato anche dall’altra partecipante al concorso, Elisabetta Di Iorio.

Il Comune di Casamicciola Terme non ha inteso costituirsi in giudizio, passa invece la linea difensiva degli avvocati Domenico Puca e Vito Trofa. L’ente dovrà anche risarcire 4.000 euro di spese legali alla Piro

L’avvocato Vito Trofa

I giudici hanno riunito i ricorsi affermando in prima battuta che mentre quello della Piro era fondato, altrettanto non si poteva dire per la Di Iorio. Poi nella sentenza non mancano le “bordate” indirizzate alla commissione esaminatrice che si sarebbe macchiata di diverse negligenze nei confronti della ricorrente. In particolare, si legge ad esempio che parla di “mutazione della griglia di valutazione” o ancora di “chiara emendatio della regole preventivamente forgiate dalla medesima commissione”, così come nel momento in cui si fa riferimento alla mutazione dei criteri legati alle correzioni degli elaborati si rappresenta che la “mutazione è avvenuta dopo che si erano già iniziate le operazioni di scrutinio, in quanto tale irrefragabilmente viziante ad imis l’operato della commissione, in dispregio dei principi generali di certezza, trasparenza e par condicio tra i partecipanti”. Addirittura il modus agendi della commissione viene definito “ondivago”, poi si arriva alle conclusioni della VI Sezione del Tar presieduta dal dott. Santino Scudeller che sono eloquenti su entrambi i ricorsi presentati ed al riguardo si legge: “L’accoglimento del ricorso spiegato dalla dott.ssa Piro: è certo idoneo ad arrecarle una effettiva utilitas, nella misura in cui impone al Comune la riedizione della procedura concorsuale, in luogo della diversa procedura di reclutamento avviata con la nota del 3 agosto 2022; depriva, per contro, di qualsivoglia interesse il ricorso esperito dalla dott.ssa Di Iorio, come chè avente ad oggetto i medesimi atti già oggetto dell’effetto caducatorio e di annullamento riconnesso all’accoglimento del primo gravame”. Per la cronaca il Comune di Casamicciola Terme è stato anche condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti di Enza Piro che sono state quantificate in euro 4.000

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