CRONACA

Sostegno all’alunna disabile, condanna per la scuola media “Scotti”

I genitori della ragazzina si sono rivolti al Tar per ottenere un docente per un numero di ore di sostegno pari all’orario scolastico

La scuola aveva assegnato 18 ore di sostegno ed i genitori si sono rivolti al Tribunale amministrativo regionale per far assegnare alla propria figlia disabile un docente per un numero di ore di sostegno pari all’orario scolastico. È successo alla Scuola Secondaria di I grado Giovanni Scotti che si è vista condannata dopo il ricorso dei genitori dell’alunna isolana. I giudici della quarta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania hanno dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quanto indicato dal P.E.I. – piano educativo individualizzato – 2020/2021 in ordine al rispetto del rapporto 1:1, P.E.I. che va integrato con il numero delle ore di sostegno. I giudici, quindi, hanno accertato il diritto della parte ricorrente ad essere assistita da insegnanti di sostegno secondo un rapporto 1:1 avuto riguardo all’orario scolastico. Per questo è stata condannata l’Amministrazione scolastica competente alla conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per un numero di ore di sostegno pari all’orario scolastico, secondo un rapporto 1:1. Inoltre qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente sentenza. E non solo. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Scuola Secondaria di I grado Giovanni Scotti – Ischia sono stati condannati in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi 1.500,00 euro oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge, e con attribuzione ai procuratori costituiti.

Alla piccola alunna isolana sin dall’inizio dell’anno scolastico sono state assegnate 18 ore di sostegno settimanale al posto delle ore 30 di frequenza, nonostante alla minore sia riconosciuto un handicap grave. Inoltre il piano educativo individualizzato è stato reso noto ai genitori solo a gennaio in seguito ad un accesso agli atti. I genitori della ragazzina hanno ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetta e per questo hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prodotto dalla scuola nonché l’accertamento, per l’anno in corso, del diritto ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, come da valutazione, effettuata in sede di PEI (programma educativo individuale), delle concrete esigenze formative, nonché la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e con attribuzione ai procuratori costituiti.

I giudici hanno accolto la richiesta dei genitori dell’alunna in quanto il P.E.I. adottato dall’Amministrazione scolastica non reca alcuna indicazione circa il numero di ore di sostegno che sarebbe auspicabile assegnare alla minore. Secondo i giudici “l’attribuzione di 18 ore di sostegno su un orario scolastico complessivo di 30, da parte dell’Amministrazione scolastica, è senz’altro illegittima, apparendo del tutto inidonea al conseguimento degli obiettivi indicati dallo stesso P.E.I., che, ancorchè sprovvisto della indicazione delle ore di sostegno da assegnare alla minore ha specificato che le spetta l’insegnante con rapporto in deroga”. Per questo i giudici del Tribunale amministrativo regionale della Campania hanno accolto il ricorso riconoscendo il diritto della minore ad essere assistita da un insegnante di sostegno alla luce di una quantificazione delle ore di sostegno, previa opportuna integrazione del P.E.I. e come in esso indicato nel rispetto del rapporto 1:1, in relazione alla patologia grave da cui è affetta la minore.

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antonio

I ragazzi con handicap grave dovrebbero frequentare delle scuole apposite, non quelle pubbliche dove spesso vengono “parcheggiati” per anni senza nessun risultato in termini di apprendimento culturale.

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