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Spiagge, arrivano le stelle: il 30% saranno libere

Sono le principali linee guida che andranno a caratterizzare il nuovo PUAD della Regione Campania che ha superato il primo step e sarà votato in consiglio regionale. In Liguria, intanto, “no” all’estensione al 2033 delle concessioni demaniali

Nell’attesa di capire cosa riserverà un futuro che appare sempre più nebuloso (e alcuni dettagli li approfondiremo più avanti, ecco che a fare il primo passo ci pensa Palazzo Santa Lucia) che detta linee chiare: classificazione a stelle per gli stabilimenti balneari e 30% di spiagge libere. Sono queste le principali novità e linee guida che andranno a caratterizzare in tempi brevi i lidi del territorio regionale in base a quanto stabilito dal nuovo Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative (Puad), il cui atto preliminare è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta della Regione Campania. Siamo davanti al primo dei passaggi che porterà all’approvazione del piano in consiglio regionale. Di fatto, il Puad si pone l’obiettivo di disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni dei Comuni preposti al rilascio, al rinnovo e alle variazioni delle concessioni demaniali marittime nell’ambito territoriale campano, in vista dell’imminente riforma nazionale del settore avviata dalla legge sulla concorrenza. Nella fase successiva all’adozione del Puad, si effettuerà la necessaria cooperazione e concertazione tra la Regione Campania, gli imprenditori balneari e gli enti locali. Col nuovo Puad, la Regione Campania classificherà i Comuni costieri in tre fasce (27 ad alta valenza turistica, 29 a ordinaria valenza turistica e 4 a limitata valenza turistica) e gli stabilimenti balneari da uno a quattro stelle. Inoltre, il Puad prevede di mantenere almeno il 30% di spiagge a fruizione libera e gratuita. I sindaci e le associazioni di categoria hanno tempo fino al prossimo 6 marzo per inviare alla Regione eventuali osservazioni, critiche e suggerimenti sul nuovo Puad, che può essere consultato sul sito della Regione Campania. Considerati i criteri di valutazione, è chiaro che i Comuni dell’isola d’Ischia rientrano tutti nella fascia principale, quella ad alta valenza turistica.

Il ricorso era stato promosso da alcuni concessionari di Genova. Le istanze erano antecedenti al 9 novembre 2021, data in cui il Consiglio di Stato ha annullato la validità dell’estensione al 2033 disposta dalla legge 145/2018

Intanto, a proposito di proroghe delle concessioni demaniali, non arrivano certo buone notizie dalla Liguria dove i giudici del Tar con una serie di sentenze praticamente di identico tenore firmate nei giorni scorsi, hanno respinto diverse domande di applicazione del prolungamento al 2033 delle concessioni demaniali tuttora in corso. Di fatto è stato così bocciato il ricorso di alcuni concessionari demaniali che operano sul territorio provinciale di Genova. Le istanze erano antecedenti al 9 novembre 2021, data in cui il Consiglio di Stato ha annullato la validità dell’estensione al 2033 disposta dalla legge 145/2018. Dal momento che la legge 118/2022 sulla concorrenza, approvata lo scorso agosto, ha abrogato la 145/2018 e fissato la scadenza dei titoli al 31 dicembre 2023, la decisione del Tar Liguria era largamente attesa e scontata; tuttavia contiene alcuni aspetti controversi che saranno molto probabilmente oggetto di impugnativa in Consiglio di Stato. I giudici amministrativi liguri, nel motivare il respingimento delle istanze che chiedevano l’estensione al 2033, hanno sottolineato che «in pendenza di giudizio, l’art. 3 della legge n. 118 del 2022 ha abrogato le disposizioni invocate dai ricorrenti ed ha fissato al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge (confermando, così, la soluzione elaborata dalle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021). Pertanto, la questione inerente la sussistenza o meno dell’obbligo di disapplicare le norme nazionali di proroga, per incompatibilità con il diritto europeo, non è più rilevante, in ragione dell’introduzione della nuova regolamentazione interna. L’odierna impugnativa, infatti, riguarda atti adottati in vigenza della precedente normativa, i quali devono ritenersi integralmente superati, essendo l’Amministrazione civica tenuta a conformarsi al nuovo dettato legislativo. In particolare, la legge n. 118/2022 deve qualificarsi come legge-provvedimento, in quanto non disciplina in via generale e astratta lo statuto delle concessioni demaniali marittime, ma provvede direttamente ed immediatamente per tutte le concessioni con finalità turistico-ricreative in essere al momento della sua entrata in vigore: in altri termini, dispone in concreto su casi e rapporti, ancorché numerosi, specifici e determinati (o, comunque, agevolmente determinabili). Onde la legge in esame, pur rappresentando il precipitato di un procedimento legislativo ordinario, partecipa della natura di atto amministrativo e, quindi, regola concretamente i casi in oggetto, superando così i precedenti provvedimenti dell’Amministrazione».

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