CRONACAPRIMO PIANO

Tabacchino incassa troppo poco, il Tar dà ragione ai Monopoli

Respinto il ricorso proposto da Carmine Calise contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, disposta la revoca della concessione per l’esercizio ubicato a Casamicciola in Piazza Marina

Respinto il ricorso proposto da Carmine Calise contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ufficio Regionale della Campania, Sede di Napoli per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 23 marzo 2017, con il quale è stata disposta la revoca della concessione della ricevitoria lotto sita in Casamicciola Terme (NA), piazza Marina, n. 33 e di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali nonché per il risarcimento di tutti i danni provocati al ricorrente a causa degli illegittimi atti adottati.

Nel 2017 Carmine Calise, titolare della rivendita ordinaria di tabacchi n. 1, ubicata in Casamicciola Terme alla piazza Marina, n. 33, ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. 29639 del 23 marzo 2017, con il quale è stata disposta “la revoca della concessione della ricevitoria lotto NA1156 (codice lottomatica NA2683), sita in Casamicciola Terme (NA), piazza Marina, n. 33” ed ha chiesto la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni ad egli provocati a causa degli atti adottati. Per i giudici amministrativi «Deve essere innanzitutto disattesa la censura con cui si lamenta la violazione dell’art. 33 della L. n. 724/1994. Al riguardo il Collegio, concordando con la successiva giurisprudenza, ritiene che se è vero che l’art. 33 della L. n. 724/1994 non possa costituire la base giuridica per legittimare un potere di revoca generale, che sia basato sull’automatismo insito nel mero mancato raggiungimento del limite minimo di raccolta per un determinato periodo, è altrettanto vero che, nel caso di specie, il potere di revoca sia stato in concreto declinato e previsto nel contratto di concessione sottoscritto dalla ricorrente, il quale all’art. 1, comma 3, stabilisce che “Ai sensi dell’art. 3 del D.D. del 16/05/2007, la concessione è altresì revocata qualora in due esercizi consecutivi, indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità delle ricevitoria, sia effettuata una raccolta del gioco inferiore al limite annuo di € 20.658,28 per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti; € 24.314,79 per i comuni con popolazione da 5 mila a 30 mila abitanti; € 25.530,53 per i comuni con popolazione da 30 mila a 100 mila abitanti; € 26.746,27 per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti.”.

Tale previsione, sia sul piano negoziale che provvedimentale, di un siffatto potere non appare contraria ad alcuna norma imperativa bensì del tutto conforme alla ratio che governa il sistema di rilascio di concessioni per il gioco del lotto, attesa l’esistenza di una stretta e necessaria correlazione tra l’assegnazione delle nuove ricevitorie ed il mantenimento dei minimi di raccolta normativamente previsti dalla legge, finalizzata a salvaguardare un’equilibrata distribuzione delle concessioni anche a tutela dei nuovi operatori che ambiscono di entrare nella raccolta del gioco, tenendo attive le sole ricevitorie che siano effettivamente funzionali all’organizzazione e razionalizzazione della relativa rete, sicché il provvedimento di cui si discorre appare rispondente agli invocati principi generali di buon andamento, economicità e trasparenza dell’azione. Nel corso del giudizio, l’Agenzia ha, in particolare, dapprima richiamato le disposizioni legislative e regolamentari relative all’individuazione dei parametri minimi di redditività per il mantenimento in essere della concessione, che rilevano nella fattispecie in esame e poi, sotto il profilo fattuale, ha evidenziato la circostanza ostativa al mantenimento della concessione, rappresentata dalla raccolta inferiore al limite minimo verificatasi per gli esercizi 2015 e 2016. L’amministrazione ha, altresì, dato atto della circostanza che il “titolare della concessione in parola” – l’odierno ricorrente – “ha prodotto nei termini previsti osservazioni che non giustificano il mancato raggiungimento della raccolta del gioco del Lotto. I giudici, quindi, come scritto in sentenza hanno rilevato come «La revoca della concessione appare, dunque, basarsi su dati effettivi, attendibili ed attuali, in quanto disposta per mancata redditività, espressamente ammessa dalla stessa ricorrente che nel ricorso lo riconduce al comportamento tenuto dall’AAMS nel corso degli anni, che, in modo del tutto illegittimo ed inopportuno, avrebbe permesso l’aumento delle rivendite di generi di monopoli, con annessa ricevitore del lotto, nella zona ove è ubicata il suo esercizio e lamenta che l’AAMS avrebbe preferito revocare l’autorizzazione concessa nei suoi confronti piuttosto che a quelle concesse alle congeneri viciniore, trasferendo a queste ultime la raccolta del lotto effettuata di egli ricorrente».

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