Abusi edilizi a Barano, il Tar ordina al Comune di rispondere
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di un proprietario confinante contro il silenzio del Comune collinare. Il cittadino aveva sollecitato l’esecuzione di due ordinanze di demolizione rimaste senza seguito. Respinte le eccezioni dell’ente sull’assenza di interesse e sul trasferimento dei poteri al Prefetto

Una vicenda che si trascina da anni tra ordinanze di demolizione e solleciti rimasti senza risposta si è conclusa con una pronuncia netta del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, che ha imposto al Comune di Barano d’Ischia di uscire dal silenzio e pronunciarsi formalmente. La decisione, adottata dalla Sezione Sesta nella camera di consiglio, riguarda un ricorso presentato da un proprietario di un fondo situato nelle immediate vicinanze di un compendio immobiliare oggetto di due ordinanze di demolizione, la n. 20 del 2017 e la n. 22 del 2021. Secondo quanto riportato negli atti, le opere abusive contestate non sarebbero mai state rimosse, nonostante i provvedimenti adottati negli anni precedenti. Il cittadino, dopo aver inviato una diffida via Pec il 27 novembre 2024, aveva chiesto al Comune di esercitare i propri poteri repressivi e sanzionatori nei confronti del vicino. Non avendo ricevuto alcuna risposta, ha scelto di rivolgersi al giudice amministrativo, denunciando l’inerzia dell’ente. Il Comune di Barano d’Ischia, costituitosi in giudizio, ha sollevato diverse eccezioni preliminari. In primo luogo ha contestato la legittimazione e l’interesse del ricorrente, sostenendo che alcune delle particelle interessate dalle ordinanze non sarebbero confinanti o adiacenti al fondo di sua proprietà. In secondo luogo ha richiamato il decorso del termine di 180 giorni previsto dal Testo unico dell’edilizia, ritenendo che, trascorso tale periodo, la competenza a procedere alla demolizione si fosse trasferita al Prefetto di Napoli.
I giudici amministrativi hanno esaminato punto per punto le eccezioni. Quanto alla legittimazione, il collegio ha ritenuto sussistente l’interesse del ricorrente in virtù della cosiddetta “vicinitas”, ossia della prossimità tra il fondo di sua proprietà e l’area oggetto degli abusi. La sentenza richiama precedenti dello stesso Tar che avevano già riconosciuto la posizione qualificata del proprietario confinante, soprattutto quando venga prospettato un possibile pregiudizio legato alla perdita di pregio e amenità in una zona di particolare valore paesaggistico o alla violazione di fasce di rispetto. Respinta anche la tesi del trasferimento definitivo dei poteri al Prefetto. Il Tar ha interpretato la normativa in modo da escludere che il decorso dei 180 giorni comporti una sorta di “consumazione” del potere in capo al Comune. Secondo la lettura fornita dal collegio, il meccanismo previsto dall’articolo 41 del D.P.R. 380 del 2001 ha natura propulsiva e suppletiva: finché l’autorità statale non interviene in via sostitutiva, l’ente locale conserva la possibilità e la responsabilità di agire. La decisione richiama anche un principio costituzionale di rilievo, quello di sussidiarietà verticale, sottolineando che non vi sono ragioni per sottrarre in modo automatico al Comune la competenza sull’esecuzione delle demolizioni. In questo quadro, l’inerzia dell’amministrazione locale non può essere giustificata dal semplice decorso del termine. Il cuore della sentenza riguarda tuttavia l’obbligo di rispondere. Il Tar ha evidenziato che il Comune non ha adottato alcun provvedimento espresso in risposta alla diffida del cittadino, violando così l’obbligo generale di concludere il procedimento con un atto formale, sia esso di accoglimento o di rigetto. L’interesse azionato in giudizio, spiegano i magistrati, consiste proprio nell’ottenere una manifestazione chiara e tempestiva della volontà dell’amministrazione. Il silenzio, in questo caso, è stato ritenuto lesivo della sfera giuridica del ricorrente, che si è visto privato di una risposta ufficiale su una questione che incide sul territorio circostante alla sua proprietà. Per questo il ricorso è stato accolto.
Ribadito l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con un atto espresso. Fissato un termine di sessanta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia
Con la pronuncia definitiva, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha ordinato al Comune di Barano d’Ischia di provvedere con un atto espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Non solo: in caso di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario qualificato. Sarà lui, se necessario, a insediarsi e a concludere il procedimento nei successivi sessanta giorni. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione delle peculiarità della controversia. Resta ora il termine fissato dal giudice amministrativo, entro il quale il Comune dovrà esprimersi formalmente sulla diffida presentata dal proprietario, chiudendo una vicenda che si è protratta per anni tra ordinanze, solleciti e silenzi.






