CRONACA

Vittoria bis per Stani Verde, respinto anche l’appello contro la sua elezione a Consigliere

Nuovamente rigettata la contestazione del cittadino che chiedeva la decadenza dalla carica del leader dell’opposizione foriana

Anche in appello sorride Stani Verde. Il consigliere comunale di Forio ha visto confermata l’ordinanza della prima sezione del Tribunale di Napoli, che aveva accolto la tesi difensiva articolata dall’avvocato Elena Nonno, legale di fiducia del leader dell’opposizione foriana, nella controversia originatasi dal ricorso di un privato cittadino che contestava l’elezione di Verde a Consigliere comunale.

Una contestazione basata su un episodio ormai lontano: nella  precedente consiliatura, Stani Verde aveva fatto ricorso al Tar contro l’approvazione del bilancio da parte dell’amministrazione in carica. Il ricorso di Verde fu respinto e lo stesso venne condannato dalla magistratura amministrativa al pagamento delle spese, cosa che Stani fece prontamente, con un tempestivo bonifico bancario destinato alle casse dell’ente di via Genovino. Il contesto si ripeté poi innanzi al Consiglio di Stato, ma stavolta al consigliere non venne notificato nulla e dunque Verde non provvide a versare alcunché nelle casse comunali. In realtà il provvedimento fu pubblicato anche all’albo pretorio ma secondo il diretto interessato senza la dovuta visibilità. 

Dopo alcune settimane, al presidente del Tribunale di Napoli arrivò un ricorso a firma appunto di Michele Calise, foriano, classe 1947, nel quale lo stesso dopo aver ricordato la convalida dell’elezione a consigliere di Stani Verde scriveva: “Tuttavia, costui si trova in condizione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale per debito pregresso alla elezione e quindi ai sensi dell’art. 63 comma 6 del D.L.vo 267/2000 non può ricoprire la carica di consigliere in quanto egli è debitore del Comune di Forio; [..] Il consiglio di Stato con l’ordinanza n. 251 del 26 gennaio 2017 ha rigettato il ricorso in appello del Verde Stanislao e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.000”. In particolare si poneva l’accento su quanto accaduto il 9 marzo di tre anni fa: “Il Comune di Forio – si leggeva nel ricorso – ha intimato il pagamento della somma di euro 3.018; l’ufficiale giudiziario il 15 marzo 2017, recatosi presso l’abitazione di Stanislao Verde ove risiede in Forio alla via Mezzavia, non lo ha rinvenuto. Ha quindi affisso l’avviso alla porta che l’atto è stato depositato presso la casa comunale ed ha spedito in pari la raccomandata 579 l’avviso su fogli piegato recante sul tergo l’indirizzo contenente l’avvertimento che l’atto era stato depositato presso la casa comunale. Il portalettere il successivo 20 marzo 2017 si è recato nuovamente presso l’abitazione del Verde, non l’ha rinvenuto e gli ha immesso nella cassetta dello stabile in indirizzo l’avviso che il plico sarebbe stato in giacenza per dieci giorni presso l’ufficio postale di Forio. Esso non è stato ritirato dal Verde e l’atto è stato restituito al difensore del Comune in data 21 aprile 2017 per compiuta giacenza in quanto non è stato ritirato”.

L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE

L’accusa però non resse in primo grado in quanto l’ordinanza del tribunale sancì l’infondatezza della tesi accusatoria. In particolare, il Tribunale ritenne pertinenti le sentenze della Corte di Cassazione citate dall’avvocato Nonno, in materia di ricorsi elettorali, affermando che “nel caso concreto, non pare potersi dubitare che Verde Stanislao abbia effettivamente dato prova dell’anteriorità del pagamento del suo debito (causa di incompatibilità alla sua nomina a Consigliere comunale) rispetto alla data di scadenza del termine perentorio dei dieci giorni dalla notifica del presente ricorso elettorale (01.10.2018), in quanto ha effettivamente adempiuto alla sua obbligazione nei confronti del Comune di Forio a mezzo bonifico bancario, in data 5.10.2018”. Con una conclusione chiara: “ Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso elettorale, essendo stata tempestivamente rimossa la causa di incompatibilità”.

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LA SENTENZA D’APPELLO

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Il Calise non si era arreso, proponendo appello contestando la decisione del Tribunale per aver ritenuto applicabile l’art. 69 comma 3 TUEL e, quindi la possibilità di eliminare la causa di incompatibilità, nei dieci giorni dalla promozione dell’azione popolare, invece che dalla convalida delle elezioni, deducendo, inoltre che alla riunione per la convalida il Verde non aveva prodotto l’autocertificazione in merito alle incompatibilità, e che, comunque, l’art. 69 comma 3 si riferisse solo alle cause di ineleggibilità ed alle incompatibilità sopravvenute. Peraltro, secondo il Calise, il pagamento era stato effettuato da un terzo e dunque non idoneo a eliminare l’incompatibilità perché non riferibile all’eletto.

Tuttavia anche la Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto che il ricorso “risulta infondato e vada rigettato. L’interpretazione del sistema normativo oggetto del giudizio, data dal giudice di primo grado, va infatti, pienamente condivisa”. A sostegno di tale convincimento la Corte richiama quanto stabilito dalla norma dell’art. 69 TUEL, sicuramente applicabile al caso di specie, che recita: “1. quando successivamente alle elezioni si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento delle elezioni o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste da presente capo, il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta. 2. l’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. 3. nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, ai sensi del successivo art. 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso”. Quindi secondo la Corte il Tribunale di primo grado l’ha correttamente ritenuta applicabile alla situazione concreta: o l’esistenza al momento delle elezioni di una condizione di incompatibilità preesistente, della previsione del comma 3, o della possibilità nei dieci giorni dalla notifica del ricorso ex art. 70 TUEL di eliminare tale condizione, fatto questo incontestato, avvenuto il 5 ottobre 2018, cioè nel periodo previsto dalla legge, vale a dire dieci giorni decorrenti dalla notifica del ricorso avvenuta il 3 ottobre 2018. L’applicazione letterale della norma induce quindi a ritenere tempestivo il pagamento “riparatore” della condizione di incompatibilità, in quanto, non essendoci stata la contestazione del consiglio comunale – probabilmente anche per il mancato rilievo in tale sede della condizione – il termine pacificamente decorre dalla notifica del ricorso dell’azione popolare.

Viene così confermata l’interpretazione data già dal primo giudice, dunque l’appello va rigettato, risultando del tutto irrilevante che “l’atto pienamente satisfattorio delle ragioni di credito dell’ente comunale in cui il consigliere Stani Verde risulta eletto, e tempestivamente effettuato, risulti proveniente da un terzo”, non essendo preclusa questa legittima possibilità. Parallelamente, il Calise è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in € 4.500,00.

Si dissolvono così definitivamente i dubbi circa la piena legittimità dell’elezione di Stani a Consigliere comunale, dubbi che secondo alcuni erano stati sollevati allo scopo di “azzoppare” la sua agibilità politica.

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