Al nemico neanche l’acqua, la “parabola” del porto lacchese
Nuovo capitolo nella sempre più complessa vicenda legata al braccio di ferro tra Comune di Lacco Ameno e Marina di Capitello: il giudice della sezione distaccata di Tribunale di Ischia Patroni Alinante autorizza il distacco della fornitura idrica alla struttura attualmente gestita da Peppe Perrella
E’ l’ennesimo colpo di scena di una telenovela che sembra non finire mai e che arrivati a questo punto rischia di diventare oltremodo stucchevole. Ma, quel che è peggio, di far danni al paese, insomma all’intera comunità lacchese. Perché tutto quanto ruota attorno a Marina di Capitello – il porto turistico di Lacco Ameno che Giuseppe Perrella vuole tenersi ben stretto e che Giacomo Pascale e la sua amministrazione vogliono restituire al pubblico ad ogni costo – rischia davvero di deflagrare da un momento all’altro. Dopo una serie di pronunce favorevoli alla Marina di Capitello Scarl, comprese una serie di sospensive che comunque in attesa del merito hanno consentito al privato di continuare a proseguire nella gestione della struttura, adesso arriva un provvedimento del giudice della sezione distaccata di Tribunale di Ischia Pastore Alinante che di fatto stabilisce di interrompere la fornitura idrica alla struttura del Comune del Fungo. Di fatto, il principio giuridico sul quale si fonda la convinzione del magistrato riguarda il fatto che non sarebbe da ritenersi valida la proroga alla concessione che di fatto Marina di Capitello vanta in virtù della cosiddetta proroga demaniale fino al 31 dicembre 2023.
Nel dispositivo si legge che la proroga delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2023 non riguarda la sub concessione attualmente in possesso del privato. Una decisione che porta adesso l’ente di Piazza Santa Restituta a ritenere che non ci siano più i presupposti da parte di terzi per esercitare il possesso
Il giudice però la pensa diversamente e non a caso nell’adottare la sua decisione osserva che “tale principio (la proroga concessa dalle Sezioni Unite del consiglio di Stato sulle concessioni demaniali) non riguardava la subconcessione di cui era titolare srl Marina del capitello, la quale ai sensi dell’art. 45 bis cod.nav. aveva ad oggetto ‘la gestione delle attività secondarie nell’ambito della concessione’: si consideri che tale qualificazione del rapporto col comune di Lacco ameno, che di cui la ricorrente assume di essere titolare, è svolta nella sentenza del Tar Campania che la stessa ricorrente invoca, e comunque intercorsa tra le parti; che il 27/8/2022 è entrata in vigore la L. 118/2022, la quale all’art. 3 ha stabilito tra l’altro che continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 … se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi ….le concessioni demaniali marittime … per l’esercizio delle attività turistico ricreativo e sportive nonché rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione”; che, anche ammesso che la subconcessione ex art. 45 bis cod.nav. di cui godeva srl Marina del capitello, rientrasse tra le categorie indicate nella norma, comunque la norma stessa non sarebbe applicabile nel presente caso, poiché la subconcessione non era in essere quando entrò in vigore la L. 118/2022, essendo scaduta precedentemente; che pertanto deve rigettarsi l’istanza cautelare di srl Marina del capitello nei confronti di spa EVI, poiché la ricorrente non ha titolo a concludere con la società resistente un contratto di fornitura idrica per un’area che allo stato non ha titolo a detenere”.
Insomma, in questa “storia infinita” nel bel mezzo dell’estate arriva un punto a favore dell’amministrazione guidata da Giacomo Pascale che facendo uno più uno uguale due potrebbe tranquillamente osservare che se non c’è diritto per Marina di Capitello a poter usufruire della fornitura idrica va da sé che non si può nemmeno pensare di occupare e gestire il porto turistico. E la riprova arriva proprio da un passaggio del dispositivo nel quale Ettore Pastore Alinante rimarca che “l’intervento del Comune di Lacco Ameno è ammissibile ai sensi del secondo comma dell’art. 105 cpc, avendo comunque interesse l’ente ad accertare anche in questa sede, pur non correndo il rischio di venire pregiudicato dalla pronuncia, che srl Marina del capitello non era più dotata di un titolo che l’autorizzasse a detenere l’area oggetto della sub concessione scaduta”. Che detto così, ad essere sinceri, lascia poco spazio a dubbi di sorta. Ecco perché il giudice della sezione distaccata di Tribunale di Ischia ha deciso di rigettare il ricorso proposto da Marina di Capitello nei confronti di Evi spa revocando nel contempo il decreto emesso “inaudita altera parte” lo scorso 22 giugno. Alla ricorrente anche la beffa di dover pagare le spese per un totale di euro 3.000.