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Divieto di dimora sull’isola per Francesco De Angelis, il cameriere pusher

ISCHIA – Arresto dei carabinieri convalidato perchè eseguito legittimamente, ma remissione in libertà dell’indagato con la misura del diveto di dimora sull’isola d’Ischia. E’ questo l’esito dell’udienza di convalida cui è stato sottoposto ieri mattina il 46enne ischitano Francesco De Angelis, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Ischia nella tarda serata di venerdì scorso con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I difensori dell’uomo, cameriere di professione, gli avvocati Antonio De Girolamo e Mitty De Girolamo, sono riusciti ad ottenere il massimo per il loro assistito, beccato dai militari dell’Arma in incontestabile flagranza di reato mentre cedeva due dosi di cocaina ad altrettanti abituali consumatori. Nel corso dell’udienza è stato sviscerato a lungo il lavoro portato avanti dai militari dell’Arma che ormai da tempo tenevano d’occhio il De Angelis e non a caso nel verbale di arresto viene evidenziato il servizio di osservazione presso l’abitazione dell’indagato, che nella serata incriminata consentiva di notare un’autovettura tipo Smart i cui occupanti si erano recati in zona per poi allontanarsi dopo qualche minuto proprio in compagnia di Francesco De Angelis.

Questi veniva notato dalla pg mentre si liberava di un involucro di cellophane, gettandolo dal finestrino. Le forze dell’ordine lo recuperavano accertando che lo stesso conteneva cinque bustine di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 4.60 grammi. De Angelis, inoltre, aveva nella sua disponibilità anche una somma di denaro, va poi detto che gli uomini guidati dal cap. Andrea Centrella recuperavano anche un’altra bustina con analoghe caratteristiche di cui il conducente dell’auto, M.D., aveva cercato di liberarsi. Come vi abbiamo già raccontato nell’edizione di domenica del nostro giornale, ad aggravare in maniera pesante la posizione del 46enne ischitano sono state anche le testimonianze rese agli inquirenti dai due consumatori che avevano acquistato la droga dallo stesso. M.D. e F.D. hanno infatti dichiarato alla pg di essere consumatori di cocaina e di essersi recati dal De Angelis per acquistare una dose. M.D., inoltre, precisava anche il prezzo che l’aveva pagata aggiungendo pure che in passato aveva acquistato sempre dall’ischitano stupefacente al medesimo costo e in alcuni casi anche presso il ristorante dove lavorava come cameriere. Non solo, confermava anche ai militari dell’Arma di aver gettato dal finestrino dell’auto un involucro poi recuperato.

Nelle sue deduzioni, il giudice considera che il quantitativo rinvenuto, frazionato in dosi, la disponibilità di strumenti per tagliare e confezionare la sostanza, ma anche la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità di Francesco De Angelis e che viene ritenuta incompatibile con lo status socio economico del detentore oltre naturalmente alle dichiarazioni rese dagli acquirente. Tutte motivazioni che, come si legge nel dispositivo, inducono il dott. Maurizio Conte a ritenere che “l’indagato era stabilmente dedito ad una fiorente attività di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ad occasionali acquirenti”. Va anche aggiunto che nel corso dell’udienza di convalida, peraltro, ha ammesso la detenzione dello stupefacente rivenuto e la sua destinazione alla cessione ad occasionali acquirenti. Ha anche ammesso di avere ceduto stupefacente del tipo cocaina a M.D., riscontrando l’attendibilità di quanto da questi riferito ai carabinieri nell’immediatezza dei fatti.

Il giudice per le indagini preliminari conclude allora osservando che ricorrono le esigenze cautelari in quanto “per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’indagato desunta dalla stessa condotta tenuta in occasione del reato significativa di una personalità oltremodo trasgressiva, incapace di valutare la gravità di quanto posto in essere e inoltre rilevatrice di collegamenti stabili con ambienti delinquenziali vi è concreto pericolo che questi commetta altri delitti della stessa specie, anche in relazione al bene giuridico tutelare dalla norma violata e alle modalità esecutive di quello per cui si procede. La vicenda in esame non può considerarsi un episodio isolato ma al contrario inserita in un contesto di abitualità criminosa”. Il dott. Conte aggiunge allora che “si impone una prognosi severa e rigorosa in ordine alla pericolosità sociale dell’indagato e dunque vanno ritenute sussistenti concrete ed attuali esigenze di prevenzione. Pertanto deve disporsi, considerando la richiesta formulata dal pubblico ministero, nonché lo stato di incensuratezza e la evidente localizzazione sul territorio ischitano dell’attività illecita, la misura cautelare del divieto di dimora nell’isola d’Ischia, in quanto idonea a salvaguardare esigenze di tutela della collettività e proporzionata all’entità dei fatti ed alla sanzione che potrà essere irrogata all’esito del giudizio, tenuto conto dei limiti edittali del reato per cui si procede. Per la pericolosità del reato, quale emerge dalla reiterazione delle condotte criminose, non può ritenersi applicabile all’esito del processo il beneficio della sospensione condizionale della pena. D’altronde si osserva che la prognosi circa la applicabilità del predetto beneficio deve obbligatoriamente fare riferimento, oltre ai limiti fissati dagli artt. 163 e 164 del codice penale, anche alla pericolosità dell’indagato, con la conseguenza che la concessione del beneficio presuppone che l’autore del fatto si asterrà dal commettere ulteriori reati. La ritenuta sussistenza delle esigenze di cui alla lettera c) dell’art. 274 del codice di procedura penale impedisce qualsiasi prognosi favorevole in ordine ai futuri comportamenti ed esclude la possibilità di concessione del beneficio”.

Una “diagnosi” spietata, ma che in ogni caso ha evitato all’indagato di rimanere ristretto agli arresti domiciliari o peggio ancora di finire in cella a Poggioreale. Il gip Conte, nel concludere, ha dunque disposto come detto “nei confronti di De Angelis Francesco la misura cautelare del divieto di dimora in tutti i Comuni dell’isola d’Ischia, prescrivendo all’indagato di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. Dispone la liberazione dell’indagato, attualmente in regime di arresti domiciliari, se non detenuto per altra causa. Dispone che l’indagato, all’atto della scarcerazione, si presenti all’autorità di polizia più vicina al luogo di residenza, nel minor tempo possibile e dichiari entro il termine di tre giorni il luogo nel quale fisserà la sua abitazione”.

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