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Nessuna omissione, Giosi e Amodio sono “salvi”

di Francesco Ferrandino

ISCHIA. Il Gip ha accolto la richiesta del pubblico ministero Stefania Buda, disponendo l’archiviazione del procedimento. Parliamo della denuncia che il consigliere Carmine Bernardo aveva presentato contro il sindaco di Ischia Giosi Ferrandino (e contro il segretario generale di via Iasolino, Giovanni Amodio) per non aver tempestivamente risposto a una serie di interrogazioni che l’esponente della minoranza consiliare aveva rivolto alle istituzioni comunali tra il 2014 e il 2015. Una denuncia che prefigurava omessa risposta in atti d’ufficio da parte del sindaco. Una delle interrogazioni riguardava la presunta possibilità di costituzione di parte civile del sindaco in un procedimento in cui era stata toccata anche la società partecipata Ischiambiente. Quest’ultima era rimasta indirettamente coinvolta in un’indagine per traffico di rifiuti illegali da parte di un’impresa privata della terraferma: un camion di Ischiambiente era stato intercettato a Pozzuoli mentre caricava a bordo il contenuto di un cassonetto, che risultò essere materiale di risulta. Scattò il sequestro con annessa contravvenzione. Secondo l’opposizione, il Comune di Ischia avrebbe potuto costituirsi parte civile, come fece il comune di Pozzuoli, nel procedimento contro l’impresa privata colpevole di smaltire irregolarmente i materiali di risulta.

Tuttavia, come ha affermato la difesa del sindaco Ferrandino, sostenuta dall’avvocato Gennaro Tortora, tra le persone offese non c’è il Comune di Ischia, dal momento che non vi fu scarico illegale sul territorio di Ischia. Nel decreto che disponeva il giudizio contro l’opificio puteolano accusato di traffico di rifiuti illegali, infatti, non era individuato il comune d’Ischia come parte offesa, cosa che rendeva appunto impossibile la costituzione di parte civile. Un’altra interrogazione riguardava la questione degli eventuali aumenti della Tarsu da parte dell’altra società partecipata, “Ischia risorsa mare”, in relazione ai posti-barca. Le risposte alle interrogazioni arrivarono dopo i 30 giorni previsti dalla legge, ma il Gip ha comunque deciso per l’archiviazione, escludendo ogni rilevanza penale, accogliendo così le osservazioni del pubblico ministero: in relazione alla richiesta inoltrata al segretario generale, quest’ultimo l’aveva prontamente inoltrata ai competenti uffici comunali, compresi i revisori contabili, mentre il dovere di ritrasmissione al querelante, come sostenuto dal p.m., può dirsi degradato a semplice “cortesia”. In riferimento alle richieste inoltrate al sindaco, dall’interrogatorio e dalle produzioni difensive è emerso che gli argomenti oggetto delle interrogazioni proposto dal consigliere Bernardo fosse già stato affrontato in precedenti interrogazioni, prontamente già riscontrate: circostanza che impedirebbe di attribuire al successivo ritardo del sindaco ogni rilevanza penale.

Sul punto, il sostituto procuratore ha ricordato come, secondo la giurisprudenza, anche il sindaco di un comune di non grandi dimensioni, come Ischia, non può essere considerato penalmente responsabile di ogni ritardo o inadempimento addebitabile all’ente comunale, compreso quello previsto dall’articolo 328 del codice penale (appunto il rifiuto o omissione di atti d’ufficio). In pratica, sebbene materialmente la condotta prevista dalla norma possa dirsi integrata, manca invece il necessario elemento soggettivo doloso richiesto dalla norma incriminatrice, ma al più un’ipotesi di mero ritardo che però non arriva a concretizzare la fattispecie penalmente rilevante. Secondo il magistrato, manca in capo agli indagati quell’inerzia tale da arrivare a configurare una volontà d’inadempimento, e in ogni caso non esistono elementi sufficienti per ritenere che vi fosse l’intenzione di commettere un atto contro la legge, dal momento che entrambi gli indagati, non essendo venuti meno al loro dovere di attivarsi, si sono interfacciati con gli uffici competenti per soddisfare le pretese del querelante. In mancanza del comportamento doloso, è stato quindi escluso il reato di omissione o rifiuto in atti d’ufficio.

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