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Forio, errori ed omissioni giustificano ogni abuso edilizio

Di Stefano Arcamone

 

FORIO – La “delibera papocchio” approvata dalla Giunta di Forio è un esempio da manuale di quanto la gestione della cosa pubblica sia suscettibile di interpretazioni forzate al solo fine di tutelare interessi particolari. Nell’edizione di domenica vi abbiamo raccontato del grossolano errore commesso nella redazione del documento per la determinazione delle indennità pecuniarie per l’esecuzione di opere in violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare nell’adozione dell’articolo 167 del decreto legislativo 42/2004 senza tener conto delle modifiche introdotte nel 2006.

Secondo l’interpretazione “creativa” della norma proposta dalla Giunta di Forio, di fronte a violazioni edilizie il trasgressore ha due soluzioni: pagare una sanzione pecuniaria come alternativa alla demolizione. Appurato che dal 2006 questa alternativa non esiste più e che anzi l’articolo 167 stabilisce che “il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese”, sono altri ancora gli elementi contenuti dalla delibera ad essere palesemente in contraddizione con le norme esistenti.

Innanzitutto, il commi 4 dell’articolo 167 stabiliscono che solo in tre casi è possibile accertare la compatibilità paesaggistica: per lavori che non abbiano determinato aumenti di volume o di superficie, per l’impiego di materiali diversi da quelli specificati nell’autorizzazione oppure per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

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Mai e per nessuna ragione gli accertamenti di compatibilità paesaggistica possono essere estesi a casi di aumenti volumetrici o di superficie. Eppure, ecco che nella delibera foriana – firmata peraltro da uno stimato architetto, Filomena Amalfitano, che ha la delega all’Urbanistica e al Paesaggio –  non solo compaiono anche incrementi volumetrici e di superficie, ma sono inserite anche opere che sono in violazione evidente del piano paesistico come scavi, modifiche dell’andamento orografico ed altro ancora. Specificano addirittura che nel caso in cui si verifichino contemporaneamente aumenti volumetrici e di superficie l’importo della sanzione sarà maggiore.

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Quindi, mentre nel resto d’Italia gli accertamenti di compatibilità paesaggistica sono rarissimi e quasi nessuno li può chiedere, a Forio, alla luce della delibera approvata dalla Giunta, potrebbero chiederli tutti, anche quei soggetti che hanno trasformato uno scantinato in un albergo da 100 camere.

Di aspetti controversi, però, ce ne sono almeno altri due.

Il primo è che nella tabella allegata alla delibera vengono riportate le cifre forfettarie da versare nelle casse del comune per regolarizzare la propria posizione. Il comma 5 dell’articolo 167, però, stabilisce che l’importo della sanzione non può essere forfettaria, ma deve essere stabilito attraverso una stima che sia “la somma tra danno arrecato e profitto conseguito mediante la trasgressione”. È un ragionamento logico e coerente: se infatti il profitto può essere facilmente calcolato, lo stesso non si può dire del danno arrecato all’ambiente. Per quantificare quest’ultimo, si devono tenere in considerazione, ad esempio, la tipologia di intervento, il luogo, i materiali usati. Ecco perché la legge prescrive una stima tecnica da adottare caso per caso, ma al comune di Forio anche questo aspetto sembra essere sfuggito.

Ultimo errore grossolano è quello legato alla procedura da seguire per regolarizzare la propria posizione, contenuta questa volta nell’articolo 146 della stessa legge. Nel caso in cui siano state realizzate opere in difformità o in assenza di autorizzazione, fermo restando che non debbano aver comportato aumenti di superficie o di volume, il trasgressore deve presentare istanza al Comune che avrà 180 giorni di tempo per svolgere gli accertamenti, inviare la pratica in Soprintendenza e, ottenute le necessarie autorizzazioni, ed autorizzare l’intervento. In ogni caso, però, l’autorizzazione non può “essere rilasciata in sanatoria, successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”.

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