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Reverse Charge Edilizia, richiami normativi, destinatari e regolamentazione contabile

A far data dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, è stato introdotto lo strumento del “Reverse Charge” o meglio dell’inversione contabile anche nel settore dell’edilizia, un modo attraverso cui lo Stato ha ritenuto di combattere il rilevante fenomeno dell’evasione fiscale prevedendo un nuovo sistema contabile avente ad oggetto lo spostamento del carico IVA dal fornitore al cliente. Nello specifico, in effetti, non vi è l’applicazione dell’imposta I.V.A. sulla fattura emessa dal prestatore, integrata direttamente dal destinatario, che provvederà ad effettuare il relativo versamento salvo portare successivamente in detrazione l’importo versato mediante una doppia registrazione nella propria contabilità.

Quale l’ambito di applicazione? Con preciso riferimento al settore edile, e riponendo l’attenzione sull’articolo 17 del D.P.R. n.633/72, la Legge di Stabilità 2015 ha esteso il meccanismo del reverse charge, dal solo subappalto, anche ad appalti e contratti d’opera.

In effetti, ai sensi del disciplinare di cui alla lettere a) e a-ter) del comma 6 dell’articolo 17, l’inversione contabile IVA nel settore edilizia è prevista nei seguenti casi:

  • Alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”;
  • Alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici di cui alla lettera a-ter).

Nel sottolineare il riferimento dei servizi di cui al primo punto limitatamente ai rapporti di subappalto, è fondamentale porre attenzione sull’importanza dell’estensione del meccanismo di inversione contabile anche ai servizi di pulizia e manutenzione ordinaria/completamento di edifici ai sensi della lettera a-ter comma 6 art.17 D.P.R. 633/72. Entrambe le parti del contratto devono essere in possesso di regolare partita IVA e pertanto soggetti passivi d’imposta.

Con riferimento all’individuazione dei servizi assoggettabili nell’ambito delle attività di installazione impianti, manutenzione/ completamento di edifici, è necessario riportarsi a quanto indicato nella sezione F della tabella Ateco 2007.

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In dettaglio:

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Nell’installazione di impianti sono comprese le seguenti prestazioni:

  • Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (compresa manutenzione e riparazione) – codice Ateco 43.11.01;
  • Installazione di impianti elettronici (compresa manutenzione e riparazione) – codice Ateco 43.21.02;
  • Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (compresa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione – codice Ateco 43.22.01;
  • Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) – Codice Ateco 43.22.02;
  • Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) – codice Ateco 43.22.03;
  • Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – codice Ateco 43.22.04;
  • Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – codice Ateco 43.22.05;
  • Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili – codice Ateco 43.29.01;
  • lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni – codice Ateco 43.29.02;
  • altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. – codice Ateco 43.29.09.

Si applica il reverse charge in tutti i casi in cui venga effettuata la prestazione su edifici nei confronti di un soggetto passivo d’imposta, a prescindere si tratti di contratto di appalto, subappalto, ovvero d’opera;

Nei servizi di completamento sono ricompresi i seguenti servizi:

  • Intonacatura e stuccatura – codice Ateco 43.31.00;
  • Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate – codice Ateco 43.32.01;
  • Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili – codice Ateco 43.32.02;
  • Rivestimento di pavimenti e di muri – codice Ateco 43.33.00;
  • Tinteggiatura e posa in opera di vetri – codice Ateco 43.34.00;
  • Attività non specializzate di lavori edili – muratori (esclusa la costruzione) – codice Ateco 43.39.01;
  • Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. – codice Ateco 43.39.09.

Quale il comportamento contabile delle parti? Il prestatore del servizio, deve emettere la propria fattura secondo i criteri ordinari di numerazione senza l’addebito dell’imposta IVA, bensì annotando nel documento la dicitura “inversione contabile” e l’articolo 17, comma 6 lett. a-ter (preferibile nonostante sembrerebbe non più obbligatorio); il destinatario della prestazione sempre titolare di partita IVA e quindi soggetto passivo, deve integrare la fattura ricevuta nei termini di legge, indicando l’aliquota Iva e la relativa imposta, per riportarla sia nel registro vendite/corrispettivi, assolvendo così l’imposta, sia nel registro acquisti ai fini della sua detrazione. Quindi dapprima pagherà l’imposta e successivamente la porterà in detrazione. Quest’ultimo passaggio non sarà consentito al destinatario che effettui soltanto operazioni attive esenti, che sarà obbligato al solo versamento d’imposta.

Preme sottolineare che vige un rigidissimo sistema di controllo ad opera dell’Agenzia delle Entrate, pronta ad applicare un apparato sanzionatorio altrettanto severo nel caso di errata attuazione delle norme in materia.

alessandrolavolpe@yahoo.it

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