CRONACAPRIMO PIANO

IL TRIBUNALE “AFFOGA” L’EVI E IL BARONE

Accolto il reclamo presentato da Marina di Capitello contro il distacco delle fornitura idrica operato qualche tempo fa. Il Tribunale Civile ordina di ripristinare l’acqua al porto turistico di Lacco Ameno condannando in solido alle spese l’ente e il Comune di Lacco Ameno. E così Perrella segna un altro punto a suo favore in questa storia infinita…

DI GAETANO FERRANDINO E IDA TROFA

Una nuova mazzata. Terribile, terrificante, come quel gancio destro che ti arriva all’improvviso e ti manda k.o, per giunta proprio quando credi che ormai sia il tuo avversario sul punto di finire al tappeto. Il duello infinito tra il Comune di Lacco Ameno e Marina di Capitello Scarl (alias Giuseppe Perrella) fa registrare un altro punto a favore di chi in questo momento gestisce l’approdo turistico di Lacco Ameno e lo fa andando a toccare proprio il punto che aveva fatto esultare l’ente del Fungo, che inizialmente si era visto autorizzare il distacco della fornitura idrica sull’area destinata al diportismo. Adesso però – dopo il reclamo presentato da Perrella – arriva l’ordinanza choc del Tribunale Civile di Napoli che ha accolto tutte le istanze degli avvocati Alessandro Barbieri, Enrico Angelone e Raffaele Pesce nei confronti di EVI spa e Comune di Lacco Ameno. In sintesi, non esistevano i presupposti per staccare l’acqua a Marina di Capitello e le conclusioni cui arriva il collegio presieduto dalla dott.ssa Roberta di Clemente non lasciano spazio a interpretazioni di alcun genere: “P.Q.M. annulla l’ordinanza reclamata e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso cautelare, ordina all’EVI S.P.A. in persona del legale rappresentante di assicurare l’immediata conclusione dei contratti per la fornitura idrica e comunque l’immediata fornitura di acqua corrente agli approdi, ai pontili ed a tutte le aree detenute dalla Marina del Capitello; condanna l’EVI S.P.A. in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento a partire dal terzo giorno successivo a quello della notificazione della presente ordinanza; condanna l’EVI S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. ed il Comune di Lacco Ameno in persona del Sindaco p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese della doppia fase del procedimento che liquida in euro 342,00 per esborsi ed euro 6.456,00 per compensi (euro 3.228,00 per ciascuna fase)oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed oltre iva e cpa, come per legge, e con attribuzione agli Avv.ti Enrico Angelone, Alessandro Barbieri e Raffaele Pesce”.

Insomma, mazzate su tutti i fronti, ma anche le motivazioni esplicate nell’ordinanza sono chiare e precise. Le contestazioni indirizzate all’Evi nel suo operato sono molteplici e noi ne citiamo appena qualcuna. In primis, scrivono i giudici, “l’EVI non ha indicato il riferimento normativo o contrattuale in base al quale ha rifiutato gli allacciamenti richiesti dalla reclamante”. Per poi aggiungere, dopo aver richiamato una serie di riferimenti normativi: “Orbene, tenuto conto della durata del rapporto fissata nel contratto del 28.3.2017 e del tenore delle norme sopra riportate deve affermarsi che, al momento della presentazione delle richieste di fornitura idrica all’EVI, in data 5.6.2023, la reclamante fosse ancora concessionaria dei beni per i quali aveva sollecitato la somministrazione di acqua. Il rapporto concessorio, infatti, risultava in essere al momento della emanazione della legge 145/2018 e delle leggi successive e, pertanto, in applicazione delle stesse prorogato sino al 2033. Con l’intervento della legge 118/2022, espressamente applicabile anche alle concessioni in essere per effetto delle citate disposizioni, la proroga è stata ridotta, in ossequio ai principi indicati nelle pronunce nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e per tenere conto della normativa europea, al 31.12.2023”. Dunque il Tribunale Civile sembra non nutrire dubbi sul fatto che la Marina di Capitello vada ritenuta concessionaria del porto turistico lacchese fino alla fine del corrente anno solare.

Concetti che vengono ribaditi in un altro passaggio unitamente alla “condanna” rispetto alla decisione di procedere al distacco della fornitura idrica: “Consegue che, sulla base della delibazione sommaria in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris di parte reclamante, il diniego della fornitura opposto dall’EVI deve ritenersi ingiustificato, essendo, allo stato, parte reclamante nel possesso dell’area, oggetto della richiesta di fornitura idrica, in ragione, tra l’altro, di una sub concessione di suolo demaniale, prorogata, ex lege, sino al 31.12.2023. Quanto, poi, al pregiudizio irreparabile al quale la Marina del Capitello sarebbe esposta in ragione della mancata somministrazione di acqua ne deve essere affermata la sussistenza. Non è dubbio che la disponibilità di acqua sia essenziale per la gestione del porto turistico e che, in mancanza, lo svolgimento dell’attività sarebbe compromesso ovvero reso estremamente più complesso. Dall’impossibilità e/o difficoltà di gestire il porto turistico deriverebbero sicuramente danni patrimoniali, la cui entità non pare facilmente determinabile, con conseguente probabile cessazione dell’attività”. Ovvio che a quel punto la conclusione non può che essere “unidirezionale” e scontata. Scrivono i giudici nell’ordinanza: “Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata e va ordinato all’EVI di assicurare l’immediata conclusione dei contratti per la fornitura idrica e comunque l’immediata fornitura di acqua corrente agli approdi, ai pontili ed a tutte le aree detenute dalla Marina del Capitello. al ruolo che le è affidato. Considerato l’interesse della reclamata alla somministrazione di acqua e l’insussistenza di valide ragioni a sostegno del diniego alla fornitura non appare iniquo imporre a carico dell’EVI il pagamento della somma di euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento a partire dal terzo giorno successivo a quello della notificazione della presente ordinanza”. 

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