CRONACAPRIMO PIANO

Accolto il ricorso, da rifare la graduatoria del concorso vigili a Forio

I giudici della V Sezione del Tar Campania regalano un sorriso a Giovan Giuseppe Aiello, Nello Di Maio e Giovanni Luongo che avevano contestato l’esito finale della procedura concorsuale: passa la linea difensiva degli avvocati Vito Trofa ed Elena Nonno

C’è chi vince e c’è chi piange, come succede spesso quando si è davanti ad un incrocio di natura giudiziaria. E così, in un contenzioso che li vedeva opposti al Comune di Forio (che per ovvi motivi piange lacrime amare, come spiegheremo tra poco) a fare festa sono i signori Giovan Giuseppe Aiello, Nello Di Mario e Giovanni Luongo, che si erano rivolti al Tar al termine del concorso per assunzioni nel ruolo di vigili urbani che era stato bandito dall’ente del Torrione. Quando fu stilata la graduatoria i tre erano stati esclusi e ritenevano che questo fosse avvenuta in maniera ingiusta.

E così, ad esempio, Aiello e Luongo si erano rivolti agli avvocati Vito Trofa ed Elena Nonno per fare valere le proprie ragioni nelle opportune sedi. Prima di riavvolgere il nastro e raccontare la cronistoria degli eventi, è appena il caso di ricordare che a ritardare di molto la decisione dei giudici amministrativi è stata l’emergenza da covid-19. L’udienza di merito, infatti, era stata inizialmente fissata per il 7 aprile 2020, ma la pandemia l’ha fatta inevitabilmente slittare con la decisione che è arrivata così con diversi mesi di ritardo. E con la quinta sezione del Tar che si è espressa con sentenza che dà ragione assoluta ai ricorrenti. Non soltanto vengono accolte tutte le censure proposte nel ricorso ma nello stesso tempo vengono rigettate tanto le eccezioni presentate dal Comune di Forio che dagli altri contro interessati. E i giudici non lasciano adito a dubbi, al punto che gli stessi scrivono tra l’altro che “devono essere respinte le spiegate eccezioni di inammissibilità del ricorso, stante l’interesse dei ricorrenti a vedersi riconoscere la corretta e più favorevole collocazione in graduatoria, avente validità triennale, con conseguente maggiore probabilità di essere assunti in forza di eventuali successivi scorrimenti nonché in ragione della possibilità di utilizzo a fini assunzionali da parte di altre Amministrazioni, prima dell’esaurimento della sua efficacia”, aggiungendo che “nel merito il ricorso è fondato e dunque è accolto, con annullamento in parte qua degli atti gravati e condanna dell’amministrazione a provvedere alla revisione della graduatoria finale mediante rideterminazione dei punteggi dei candidati precitati”. Non è tutto perché il Comune di Forio è stato condannato anche al pagamento delle spese che per i soli due procedimenti ammontano a tremila euro. Insomma, una sconfitta su tutti i fronti, anche se è pressoché scontato che l’ente guidato dal sindaco Francesco Del Deo cercherà di far valere le proprie ragioni giocandosi l’ultima carta del Consiglio di Stato.

All’esito della procedura concorsuale, i ricorrenti risultavano “idonei non vincitori” e venivano posti in graduatoria alle posizioni 14, 29 e 34. Ma a suscitare la loro reazione era un errore apparso immediatamente chiaro nel momento in cui venivano corretti i test scritti. Nel mirino, era finito il quesito n. 28, per il quale era stata data per buona una risposta sbagliata

La lunga e tormentata vicenda ha inizio oltre 4 anni fa. E’ una determina dirigenziale – la n. 1298 del 21 novembre 2016 – a bandire il concorso con il cui il Comune di Forio indiceva la procedura per l’assunzione nel profilo professionale di agente di polizia municipale (categoria C). All’esito del concorso gli attuali ricorrenti risultavano “idonei non vincitori” e venivano collocati in graduatoria alle posizioni

All’esito della procedura concorsuale, i ricorrenti risultavano “idonei non vincitori” e venivano posti in graduatoria rispettivamente alle posizioni 14, 29 e 34. Ma a suscitare la reazione di Di Maio, Luongo e Aiello era un errore apparso immediatamente lapalissiano nel momento in cui venivano corretti i test scritti. Nel mirino, era finito il quesito n. 28 che era testualmente così formulato: “Guidare un veicolo senza avere conseguito la patente di guida comporta: a) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo; b) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il ritiro della carta di circolazione del veicolo; c) una sanzione penale ed il fermo amministrativo del veicolo”. L’inghippo che avrebbe poi originato il ricorso all’autorità giudiziaria si sarebbe scatenato perché nel quesito in questione veniva considerata esatta la risposta c) invece della risposta a). Un errore clamoroso perché di fatto avrebbe determinato – come evidenziano i giudici del Tar – una palese ed evidente distorsione della graduatoria finale per un motivo “matematico” facilmente comprensibile.

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il Comune si era costituito in giudizio eccependo che i ricorrenti non avessero interesse all’azione e inoltre che non si potesse parlare di vero errore nella correzione dei test scritti poiché la formulazione della domanda avrebbe consentito di considerare esatte tutte le risposte proposte in sede di esame. Un “teorema”, però, respinto

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Il correttore infatti ha erroneamente attribuito ai candidati che hanno barrato come esatta la risposta c) 1 punto, con la conseguenza che a tali soggetti è stato attribuito, un punteggio ingiustamente maggiorato di 1,33 punti (1 punto attribuito per aver considerato giusta la risposta c) in realtà sbagliata + 0,33 punti di penalità che sarebbero conseguiti alla corretta valutazione di erroneità della risposta barrata dai concorrenti). Un difetto che ha fatto in modo che alcuni candidati si sono così piazzati in graduatoria meglio di Aiello, Luongo e Di Maio finendo così per l’essere considerati idonei allo svolgimento delle prove orali senza però aver raggiunto la sufficienza alle prove scritte (almeno 21 punti) o meglio avendolo fatto in maniera “non ortodossa”.

E’ lo stesso Tar a rimarcare in maniera chiara e netta che in particolare i candidati Marianna Ciaramaglia, Martina Alfano, Roberto Finzi, Alessandro Baiano, Piergiuseppe Barbieri e Giovanni Calise, tutti ricompresi nel primo gruppo in sede di esecuzione del test scritto, al citato quesito n. 28 hanno barrato come esatta la risposta c), con la conseguenza che il loro punteggio deve essere ridotto nella misura di 1,33 punti, determinandone l’insufficienza e l’esclusione dalla graduatoria. Il che finisce inesorabilmente per rimescolare le carte in tavola. Da qui la decisione dei tre ricorrenti di impugnare davanti alla magistratura amministrativa la graduatoria varata dal Comune di Forio per ottenere una migliore posizione nella stessa ed avere così maggiori possibilità di poter essere chiamati a svolgere l’attività di vigile urbano. Dinanzi all’iniziativa di Giovan Giuseppe Aiello, Nello Di Mario e Giovanni Luongo il Comune si è costituito in giudizio eccependo che i ricorrenti non avessero interesse all’azione e inoltre che non si potesse parlare di vero errore nella correzione dei test scritti poiché la formulazione della domanda avrebbe consentito di considerare esatte tutte le risposte proposte in sede di esame. Un “teorema” però respinto al mittente dai giudici che hanno sentenziato che “Conclusivamente, il ricorso è dunque accolto, con annullamento in parte qua degli atti gravati e condanna dell’amministrazione a provvedere alla revisione della graduatoria finale mediante rideterminazione dei punteggi dei candidati precitati”.

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