CRONACA

L’isola e la penuria di insegnanti di sostegno

Anche quest’anno si sta ripetendo il solito copione: docenti assegnati per poche ore agli alunni disabili e ricorsi alla magistratura amministrativa che si susseguono. E che, puntualmente, “premiano” sempre i ricorrenti. Come fare a porre fine all’atavica carenza?

Ogni anno la stessa storia. Gli insegnanti sull’isola sono pochi e quelli di sostegno ancora meno. E così le scuole si vedono ‘costrette’ ad assegnare agli alunni disabili un insegnante solo per poche ore. E così i genitori dei ragazzi si rivolgono al Tribunale ammnistrativo regionale che, di orma, ripristina il sacrosanto diritto dei ragazzi all’insegnamento. Gli ultimi due casi riguardano l’istituto professionale di Stato ‘Vincenzo Telese’ di Ischia e la Scuola Secondaria di I Grado Giovanni Scotti. In entrambi casi i genitori dei minori disabili hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di attribuzione da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli per l’organico di diritto degli insegnanti di sostegno per l’anno scolastico 2021/2022, con il quale venivano attribuite 18 ore di sostegno settimanale a fronte di un orario scolastico pari a 32 ore settimanali per l’Istituto Telese e 30 per la Scuola Media Scotti.

Attraverso il ricorso i genitori impugnavano l’atto con il quale l’Amministrazione scolastica aveva assegnato – in assenza del PEI (Piano Educativo Individualizzato) per il corrente anno scolastico – al figlio minore, già riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art.3, comma 3, della l. 104/1992 (cfr. allegato n.5 al ricorso introduttivo, in cui si fa riferimento sia al comma 1 che al comma 3 dell’art.l. 104/1992), un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (18 su 30 ore di complessivo orario scolastico), ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto. Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili ed i ricorrenti concludono chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento suddetto nonché l’accertamento, per l’anno in corso, del diritto ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia del minore. Così scrivono i giudici in sentenza: “Il deficit dell’originaria attività di programmazione (a prescindere dalle sue cause, siano esse organizzative o, più semplicemente, di scarsità di risorse finanziarie) si riverbera necessariamente sul numero delle risorse umane disponibili e, di conseguenza, sulla ridotta quantità delle ore di sostegno attribuite dalle Amministrazioni scolastiche agli alunni disabili, che quindi, in tali casi, si rivolgono al giudice amministrativo per lamentare l’illegittimità di un provvedimento che attribuisce un’assistenza non commisurata, sotto un profilo meramente quantitativo, alla patologia accertata”.

Ed ancora: “L’attività amministrativa oggetto di contestazione è quindi sganciata, nella totalità dei casi (e salvo prova contraria che, nel caso oggetto del presente giudizio, come pure negli altri, la parte ricorrente non ha allegato in alcun modo), dalla situazione del singolo e, pertanto, dalla circostanza che sia stato o meno redatto il PEI, o che lo stesso quantifichi o meno il numero di ore necessarie in relazione alla specifica patologia (normalmente, in rapporto 1:1, ossia a coprire l’intero monte ore scolastico svolto dal disabile)…. Sulla base della delineata prospettazione, questo giudice non può che pervenire, come detto, a ritenere la propria giurisdizione […]” (TAR Campania, Napoli, sezione IV, 27 febbraio 2015, n. 1331)”. Nel corso del dispositivo, i giudici ricordano anche come “L’art. 3, comma 2, L. 104\1992 stabilisce che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Tale principio deriva, in tutta evidenza, dagli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., sicché la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in più occasioni l’importanza dell’integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell’istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione”. I giudici, quindi, hanno sottolineato come “l’attribuzione di sole 18 ore di sostegno, a fronte di un maggiore orario scolastico complessivo (30 e 32 ore), da parte dell’Amministrazione scolastica, senza la previa adozione del PEI è senz’altro illegittima”. Per questo  “al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità di provvedere all’inizio dell’anno scolastico alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, “dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento”. I giudici in sentenza hanno previsto l‘adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” condannando le due scuole all’adozione dei piani per i due alunni disabili ed al pagamento delle spese processuali. Insomma, anche in questo caso è dovuto intervenire un giudice a ripristinare un qualcosa di normale: il diritto all’istruzione.

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